PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L’istituto del Patrocinio a spese dello Stato, meglio conosciuto come “gratuito patrocinio“, sinora scarsamente tutelato dallo Stato, che lo ha reso di difficile attuazione e divulgazione, tanto da essere utilizzato da una percentuale molto bassa dei cittadini aventi diritto, costituisce, invero, il principale meccanismo legale, attraverso cui una società che voglia definirsi “civile”, possa concretamente garantire la legalità e il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Il gratuito patrocinio è infatti quel diritto cardinale, inviolabilmente garantito dall’art. 24 della Costituzione, attraverso cui chiunque può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Tale fondamentale norma, posta a base di principi di civiltà giuridica, assicura quindi a tutti i non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione e va raccordata con l’articolo 3 della medesima Costituzione che sancisce appunto il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, indipendentemente dalla loro condizione personale e sociale, senza distinzione di razza, lingua, religione, opinioni politiche.

È, cioè, il diritto ad essere difesi gratuitamente e diligenza da un avvocato, in ogni giurisdizione e grado, nonché ad essere gratuitamente assistiti anche da un consulente tecnico ed investigatore privato, nei processi civili, penali, amministrativi, tributari, comprese le azioni civili connesse per risarcimento dei danni da reato.

Ed, anche, infine, per quanto attiene il diritto ad avviare un procedimento penale, in cui il cittadino non abbiente è parte lesa e intende sporgere una denuncia-querela o un semplice esposto, oppure proporre un’opposizione all’archiviazione, ex art. 410 c.p.p.

Tutti diritti che lo Stato e le istituzioni giudiziarie stentano a divulgare nella maniera più consona, dando modo a tutti i cittadini non abbienti di riuscire, effettivamente, ad accedere all’istituto del gratuito patrocinio, a cui spesso si è costretti rinunciare per mancanza di adeguata informazione istituzionale e inottemperanza degli Avvocati e dei relativi Ordini, protesi a coprire anche i casi più eclatanti di infedeltà professionale e violazione dei più elementari imperativi deontologici.

Stato, partiti e corporazioni forensi sono evidentemente intimoriti che si inneschino incontrollabili processi, peraltro, ormai, in atto, dagli anni ’60-’70, di democratizzazione della giustizia e di un aumento della domanda di effettiva legalità, cosa che una più adeguata diffusione del gratuito patrocinio, alla maggiorparte degli aventi diritto, comporterebbe, mentre, viceversa, allo stato la stragrande maggioranza degli abusi resta del tutto impunita, proprio a fronte dei costi per approntare un’adeguata difesa tecnica e della difficoltà di accedere al gratuito patrocinio; cosa che, in ogni caso, molto spesso lascia il tempo che trova per la scarsa preparazione, diligenza e/o correttezza deontologica degli avvocati indicati nelle liste “chiuse” dei locali Consigli dell’Ordine, da secoli asserviti ai poteri forti che controllano la società.

Il limite di reddito per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato è di € 10628,16: si tratta del reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, tenuto conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Se l’interessato convive col coniuge o con altri familiari, viene considerata la somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai componenti la famiglia dell’istante, compreso l’istante.

Si tiene conto del solo reddito dell’interessato, quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, conviventi.

Di seguito potete trovare il testo integrale della legge sul gratuito patrocinio e un fac-simile delle istanze sia in sede penale sia in sede civile per procedimenti civili amministrativi e contabili. Per quanto riguarda i procedimenti civili pubblichiamo anche i moduli degli Ordini di Milano e Roma, segnalando che ogni locale ordine degli avvocati dovrebbe disporre della proprio modulistica scaricabile dai singoli siti internet.

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