Archivio Autore: Palau Giovannetti Pietro

V MARCIA PER L’AMNISTIA

Il Movimento per la Giustizia Robin Hood e Avvocati senza Frontiere aderiscono alla V Marcia per l’Amnistia, la Giustizia e la Libertà!

Amnisty-2017

21 ottime ragioni per aderire ed essere dalla parte degli ultimi:

  1. Perché a finire in carcere è soltanto la povera gente, priva di mezzi per permettersi una difesa adeguata e ungere le ruote del sistema giudiziario italiano, tra i più corrotti del mondo, mentre i reati commessi dai veri delinquenti, colletti bianchi, politici, imprenditori e magistrati collusi con le massomafie, vengono lasciati prescrivere o non vengono neppure perseguiti, come nel caso del magnate svizzero Stephan Schmidheiny, condannato a 18 anni di reclusione per “disastro ambientale doloso permanente e omissione di misure antinfortunistiche”, che ha provocato oltre 3000 morti da esposizione all’amianto della famigerata ETERNIT, società fallita nel 1986, e mandato assolto da ogni imputazione, con sentenza n. 7941/15 della Corte di Cassazione (Pres. Cortese, rel. Di Tomassi, Sandrini a latere), i quali hanno annullato anche il risarcimento danni nei confronti di 6300 parti civili per un valore di oltre 100 milioni di euro;

  2. Perché nelle carceri italiane il 33,6% dei detenuti è straniero e la maggior parte di essi è dietro le sbarre per reati minori, tra cui l’immigrazione clandestina: basti pensare che le condanne da 0 a 1 anno riguardano per il 50% stranieri, mentre tra i condannati ad oltre 20 anni gli stranieri sono solo il 12%, contro l’88% dei nostri connazionali italiani (dati 2015);

  3. Perchè la maggioranza dei detenuti 30.723 sui circa 54mila è accusata o condannata per fatti di lieve entità, tra cui furti, piccole rapine, frodi, danneggiamenti, stupefacenti, reati ideologici quali diffamazione/calunnia, e solo in minima parte reati più gravi (dati 2016);

  4. Perché in Italia vige una visione medievalistica della pena, in cui secondo il minidossier di Openpolis, “la funzione del carcere è isolare i detenuti dalla società, non c’è nessun interesse a formarli né ad aiutarli a trovare un lavoro, sebbene la Costituzione vorrebbe il contrario”;

  5. Perché in assenza di finalità rieducative e delle inumane e degradanti condizioni di vita nelle carceri, il Giudice dell’Esecuzione dovrebbe provvedere alla sospensione della pena per inapplicabilità, sino al ripristino della legalità, in applicazione dell’Art. 3 CEDU, per cui “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”,che,con l’Art. 2 (Diritto alla vita),  come scrisse Cesare Beccaria già 250 anni fa, trattandosi di un diritto assoluto, non ammette eccezioni, in quanto, secondo la Corte EDU, non è sufficiente il divieto negativo di tortura o di trattamento inumano o degradante, dal momento che la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione, e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato Italiano;

  6. Perché tra il 1992 e il 2016 vi è stato un suicidio ogni 7 giorni tra i detenuti, secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, mentre non esiste un dato ufficiale sui suicidi degli agenti penitenziari, sebbene fonti sindacali parlino di almeno oltre 100 suicidi dal 2000 a oggi;

  7. Perché in percentuale muoiono più persone nelle carceri italiane che in Venezuela, con uno dei regimi carcerari più violenti al mondo, controllato dagli stessi detenuti che tramite estorsioni, traffico di droga e di armi all’interno delle carceri, detengono un potere enorme;

  8. Perché in Italia il sovraffolamento non è stato risolto: secondo i dati del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria al 28 febbraio 2017, il totale dei detenuti è pari 55.929, contro una capienza massima di 50.177, sebbene la situazione debba ritenersi più grave, poiché i dati delle “capienze regolamentari” non tengono conto delle numerose celle chiuse, inagibili o in fase di ristrutturazione che si trovano pressoché in ogni struttura;

  9. Perché in tutti i grandi Paesi europei, eccetto l’Italia, viene privilegiata la pena fuori dal carcere e la maggior parte dei condannati viene destinata a misure alternative attraverso le cd. sanzioni di comunità, come i lavori socialmente utili. Invece in Italia la maggioranza dei condannati finisce in carcere (55%) contro il 28% della Germania, il 30% della Francia, il 36% di Inghilterra e Galles e il 48% della Spagna;

  10. Perchél’Italia è il Paese con il costo giornaliero per detenuto più alto d’Europa (dati 2014), pari a ben € 141,80, contro i 109,72 dell’Inghilterra, i 100,47 della Francia e i 52,59 della Spagna per carcerato al giorno;

  11. Perché siamo anche la nazione con più dipendenti nella amministrazione penitenziaria in rapporto al numero di detenuti, del cui costo giornaliero, solo meno di 10 euro servono per mantenere i detenuti, mentre oltre 100 euro servono a coprire le spese per il personale;

  12. Perché altra caratteristica contraria alle finalità rieducative del sistema penitenziario italiano è che i dipendenti sono agenti di custodia (90,1%), privi di qualsiasi specializzazione, risultando pressochè inesistente la presenza di insegnanti, formatori professionali, mediatori culturali, psicologi, con conseguente difficoltà del sistema nella capacità di riformarsi;

  13. Perchè l’Italia è l’unico grande Paese europeo dove oltre la metà dei condannati sconta la pena in carcere senza il ricorso a pene alternative, che impongono di lavorare per ripagare i danni, così facilitando il reinserimento sociale. Inoltre, i detenuti una volta usciti hanno scarse prospettive di rifarsi una nuova vita, che passa anche dalla possibilità di imparare un lavoro durante il periodo di espiazione della pena. Agli inizi degli anni ’90 partecipava ai corsi appena l’8% dei detenuti, mentre negli ultimi anni questa quota è scesa ulteriormente, oscillando tra il 3 e il 5%. Lo stesso dicasi per la quota di detenuti a cui è data la facoltà di lavorare in carcere, diminuita tra i primi anni ’90 (34,46%) e il 2012 (19,96%), risalendo fino al 29,76% attuale.Ma i lavoranti, come vengono definiti nel linguaggio penitenziario, restano ancora una minoranza della popolazione carceraria.

  14. Perché sono circa 1000 ogni anno i casi di ingiusta detenzione ed errori giudiziari riconosciuti in seguito a sentenza di revisione. Nel solo 2016 la cifra spesa dallo Stato per risarcimento delle ingiuste detenzioni ammonta a 42 milioni di euro;

  15. Perché sono circa 20.000 i detenuti che devono scontare pene inferiori a 3 anni, di cui circa 8.000 quelli con meno di 1 anno, numeri che rivelano l’importanza di un provveddimento di amnistia e indulto per i soli reati minori, che consentirebbe quasi dimezzare la popolazione carceraria e liberare i magistrati da arretrati enormi, spesso destinati alla prescrizione, senza che in realtà si scarcerino soggetti pericolosi per la società. Anzi, allegerendo carichi e ruoli, sarebbe più facile non fare prescivere i reati in materia di crimininalità organizzata, economico-finanziaria e politico-mafiosa o, quelli contro soggetti deboli e minori, che destano grave allarme sociale, come il recente caso di Torino, in cui ilviolentatore di una bambina di 7 anni, condannato in primo grado a 12 anni di reclusione, è stato prosciolto perchè sono stati lasciati scandalosamente decorrere oltre 20 anni;

  16. Perché la percentuale di detenuti in attesa di giudizio è pari al 35% della popolazione carceraria e assieme a questo dato si registra la promiscuità tra detenuti in attesa di giudizio e condannati definitivi, per cui in molti casi il carcere diventa una scuola a delinquere, piuttosto che luogo di rieducazione e riflessione sui propri errori;

  17. Perché come ha detto Papa Francesco che ha telefonato al Ministro della Giustizia Orlando per ricevere notizie in merito ad amnistia e indulto, “non c’è diritto giusto senza Misericordia”. Mentre i politici si preoccupano soltanto degli effetti elettorali e di varare leggi a tutela dei colletti bianchi, senza tenere conto che l’ultima vera e propria amnistia risale a ben 27 anni fa (1990) e che, oggi, un provvedimento generale di clemenza, ispirato anche da ragioni di opportunità politica ed eccezionalità, è assolutamente indifferibile ed urgente per fare ripartire la giustizia;

  18. Perché è necessaria ed urgente una amnistia “legalitaria”, in grado di ripristinare le condizioni di legalità costituzionale nei tribunali e nelle carceri italiane, contrapposta a un’altra “amnistia” strisciante, clandestina, di massa e di classe che si chiama “prescrizione”;

  19. Perchè vogliamo un’amnistia propedeutica ad una grande riforma della giustizia, da contrapporre alla amnistia di classe, arbitrio nelle mani della magistratura di regime, che anche nel 2016 ha cancellato ben 132 mila processi. Vera e propria amnistia sommersa, negli ultimi 10 anni, la prescrizione ha mandato al macero oltre 1,5 milioni di processi, e cioè quelli dei potenti e di chi si può permettere la migliore difesa e di ungere, condannando al carcere i più poveri e indifesi, riempiendo le celle di reati bagatellari;

  20. Perché è necessariaanche una riforma della giustizia civile, la cui paralisi e lentezza penalizzano l’efficienza dell’intero sistema giudiziario italiano, oltrechè i privati e le imprese, scoraggiando gli investimenti esteri e comportando costi enormi per l’economia nazionale;

  21. Perché lo Stato di Diritto possa e debba prevalere nella vita pubblica del Paese, partendo proprio dalla crisi endemica in cui versano la giustizia civile e penale italiana, affinché le istituzioni fuoriescano dalla condizione assolutamente criminogena in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, ai diritti umani universalmente riconosciuti e alla coscienza civile e cristiana del Paese. Ricordando che al 30/6/2016 i processi pendenti erano 3.800.000 nella giustizia civile e 3.230.000 in quella penale, per un totale di 7.030.000 processi che affollano le scrivanie dei magistrati, ai quali vanno aggiunti circa un milione di procedimenti nei confronti di ignoti.

http://minidossier.openpolis.it/2016/09/dentro_o_fuori.pdf

Se sei d’accordo con noi, anche solo in parte, sulle ragioni per aderire alla amnistia e indulto 2017, anche se non puoi partecipare alla manifestazione, scrivici  , metti mi piace, iscriviti alla ONLUS Movimento per la Giustizia Robin Hood  e/o sostienici anche con un piccolo contributo sul ns. c/c postale n. 30823207 intestato a Movimento per la Giustizia Robin Hood o su paypal o, donandoci il tuo 5 per mille CF 97156190155 http://www.associazioni.milano.it/robinhood/ , a te non costa nulla e per noi è prezioso per affermare, in concreto, il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, la libertà e la Giustizia.

GLI ADERENTI:http://www.amnistiaperlarepubblica.it/aderenti.html

IL PERCORSO DELLA MARCIA DI PASQUA: partirà dal carcere di Regina Coeli e arriverà in Piazza San Pietro, dove i manifestanti pare saranno accolti da Papa Francesco, che tanto si è speso dallo scorso anno per la concessione di Amnistia e Indulto.

http://www.amnistiaperlarepubblica.it/percorso.html

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In onore di Franco Mastrogiovanni

In onore di Franco Mastrogiovanni, assassinato da “T.S.O.”. Per dire no alla tortura e alla contenzione psichiatrica!mastrogiovanni3

Per dire no alla banalità del male e dell’ingiustizia!

I Motivi per cui Avvocati senza Frontiere ha chiesto al P.G. di Salerno di impugnare la sentenza d’appello che, ribaltando le pene e sanzioni inflitte, garantisce sostanziale impunità a medici ed infermieri (link atto)

L’avevamo promesso. Ed, infatti, sin dall’inizio, il nostro impegno è stato quello di monitorare il corretto svolgimento del processo, evitando le solite facili assoluzioni dei “colletti bianchi”, troppo spesso protetti dalla magistratura inquirente e giudicante, più propensa a perseguire per resistenza, oltraggio, minacce, diffamazione o calunnia, chi denuncia i reati contro la pubblica amministrazione e i cittadini inermi, vittime di violenze e abusi di ogni ordine e specie, piuttosto che chi li commette (forze dell’ordine, pubblici ufficiali, professionisti, politici, magistrati). Come accaduto al povero Franco Mastrogiovanni, perseguitato per oltre 30 anni dalle Autorità locali, fino alla sua atroce morte, che aveva preannunciato implorando: “non portatemi a Vallo perché là mi ammazzano!”.E’ così è stato. Proprio là, nel lager psichiatrico di Vallo della Lucania la sua profezia si è avverata. Lì, è stato lasciato, cinicamente, morire, dopo oltre 86 ore di incessante agonia, legato mani e piedi, senza acqua né cibo, ignorando ogni sua supplica e invocazione di aiuto a coloro che avrebbero dovuto assisterlo, curarlo e proteggerlo, nel rispetto della vita umana e dei codici internazionali etici per lo svolgimento della professione, dallo statuto delle Organizzazioni mediche mondiali (1948) allo statuto dell’Associazione psichiatrica mondiale (1976).

Ed, ora, i suoi torturatori (primario, medici e infermieri), possono tornare indisturbatamente ad esercitare la“professione medica e paramedica”, grazie alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, che pur riconoscendone la penale responsabilità, revoca le misure interdittive, concede le attenuanti e sospende la pena, riducendo le condanne al di sotto dei minimi edittali, rispetto a quelle già assai miti inflitte in primo grado (da un 1 anno e 2 mesi per gli infermieri, fino ad un massimo di 2 anni per i medici e il benemerito primario). Tutto può tornare come prima. E, a Vallo della Lucania, come in altri ospedali, si continuerà a morire di “contenzione di comodo”: cioè, legare i pazienti, non perché vanno “fuori di testa” o per esigenze terapeutiche, ma per mera comodità di medici ed infermieri, disumanità, cinismo, assenza di controlli, carenza di personale, ma, principalmente, certezza di impunità, come denunciato dallo stesso P.M. Francesco Rotondo, che prima di venire trasferito a Salerno [promuovere per rimuovere] aveva fatto in tempo a disporre il giudizio immediato degli imputati, chiedendo le misure cautelari, oggi, incautamente revocate, sebbene la sentenza di primo grado avesse interdetto per 5 anni tutti i medici dai pubblici uffici. 

Di fronte a questa scandalosa assoluzione di fatto e realtà sanitaria non possiamo tacere. Abbiamo pazientemente atteso il deposito della sentenza di appello per capire più a fondo il senso, ove di senso si possa parlare, del dispositivo pronunciato all’udienza del 15.11.2016. Ma, ora, dopo aver valutato attentamente lo svolgimento dei primi due gradi di giudizio, durati quasi 8 anni, come avevamo promesso, è nostro precipuo dovere mettere a nudo i fatti e le responsabilità delle parti. E, lo facciamo pubblicando la richiesta da noi trasmessa, lo scorso 5 aprile 2017, al P.G. di Salerno, quali parti civili, affinchè impugni in cassazione la sentenza n. 2296/16, resa dalla Corte d’Appello penale di Salerno, depositata il 6.3.2017, e notificataci nei giorni scorsi (creare link sent. appello).

E’ la solita giustizia all’italiana, “forte con i deboli, debole con i forti”, dove anche la più atroce delle morti – [s’intende: quelle altrui] – finisce a “tarallucci e vino”, rimettendo ognuno al proprio posto, così da scoraggiare ogni futura azione di vittime, associazioni e magistrati “fuori controllo”, onde garantire l’intangibilità degli equilibri di potere delle massomafie che controllano il territorio, con particolare riferimento alla sanità campana, ma anche a quella di aziende ospedaliere del Nord, sciolte per mafia, a partire da Napoli, Locri, Palmi, Caserta, Pavia, dove sono state riscontrate forme di condizionamento da parte delle locali organizzazioni criminali, ramificate su scala nazionale, senza si sia mai istituita una commissione di inchiesta monocamerale sulla corruzione nella sanità, nonostante varie proposte di legge in tal senso, né tantomeno introdotto anche in Italia il reato di tortura, come richiesto dalle Nazioni Unite e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

L’impunità è sempre odiosa, ma lo è ancor di più quando la morte è provocata mediante torture, spietata indifferenza e complicità di coloro che dovrebbero proteggere i cittadini che fiduciosamente si affidano, prima al sistema sanatario nazionale, eppoi a quello giudiziario, nell’illusione di trovare un’equa riparazione agli errori medico-ospedalieri e ai torti subiti, a volte dagli stessi magistrati, come nel caso di Franco Mastrogiovanni, dove il pm d’udienza Martuscelli, dopo il trasferimento dell’originario titolare (pm Rotondo), il quale aveva svolto le indagini e formulato i capi d’accusa, ha fatto di tutto per minimizzare le fonti di prova, circa la lampante colpevolezza degli imputati, cercando di coprire ad oltranza le gravi responsabilità del personale sanitario, oltrechè delle forze dell’ordine e delle Autorità amministrative che avevano autorizzato il T.S.O., da ultimo dichiarato illegittimo dal Tribunale di Vallo della Lucania, condannando i medici per sequestro di persona, morte come conseguenza di altro delitto e falso in atto pubblico”, grazie all’attività di denuncia, prontamente da noi svolta unitamente alle altre Associazioni e parti civili costituite.

In linea di principio, ambedue le sentenze di primo e grado hanno riconosciuto il ruolo propulsivo delle Associazioni, smentendo e censurando il pm Martuscelli, ma hanno reso giustizia solo a metà, avendo affermato la responsabilità penale degli imputati solo in maniera virtuale o simbolica. 

Dapprima, in quanto gli infermieri erano stati mandati assolti, in spregio ad ogni contraria evidenza, adducendo avessero agito per ordini superiori – eppoi – sebbene la Corte d’Appello abbia accolto l’impugnazione delle parti civili e del pm, riconoscendo come da noi sottolineato che anche il personale infermieristico è portatore di una posizione di garanzia, ex art. 40 c.p., nei confronti dei pazienti sottoposti alla loro cura e vigilanza – in quanto le condanne inflitte sono talmente miti e insignificanti, da svuotare di qualsiasi significato l’intero giudizio e il contenuto sanzionatorio delle norme penali violate, che prevedono pene severe e l’interdizione dai pubblici uffici, come aveva disposto in un primo tempo il tribunale, con condanne fino a 3 anni e 6 mesi di reclusione.

In altri termini è stato fatto un uso a dir poco “improprio” delle norme penali violate e dell’istituto delle attenuanti, in quanto trattandosi di sequestro di persona (art. 605 c.p.), che ha causato la morte della vittima (586 c.p.), come affermato in entrambi i gradi, dovevano applicarsi le aggravanti, prevalenti sulle attenuanti, vertendosi nell’ipotesi di condotte aggravate, sia ex art. 605 c. 4 c.p., sia ex art. 61 c. 1 nn. 4, 5, 9 c.p. Dal momento che, come emerge dalle telecamere di sorveglianza, l’illegittima contenzione è stata posta in essere con particolare crudeltà, indifferenza e sevizie, consistite nell’assoluta mancanza di cure al paziente, lasciato languire nudo, legato mani e piedi, per oltre tre giorni consecutivi, sino a procurarne morte, senza cibo né acqua, e con ferite profonde e sanguinanti, privo di qualsiasi adeguata assistenza e forma di soccorso, limitandosi ad applicare una soluzione fisiologica inferiore a quella del fabbisogno, impedendo agli stessi parenti di visitare il proprio congiunto e di accertare i disumani trattamenti subiti e lo stato di assoluto abbandono.

Altro che attenuanti e benefici di legge! Tali gravissime condotte criminose andavano sanzionate a norma di legge, con il necessario rigore imposto in casi consimili di inaudita ferocia e disumanità.

Tutti gli imputati dovevano venire riconosciuti responsabili di omicidio preterintenzionale, ai sensi dell’art. 584 c.p., e, non già del mero omicidio colposo, essendo la morte di Franco Mastrogiovanni diretta conseguenza di una condotta programmaticamente rivolta contro l’incolumità individuale. Basta ricordare che il solo reato di cui all’art. 476 c.p., in relazione alla falsificazione delle cartelle cliniche, in cui non è stata riportata la contenzione, prevede la reclusione da tre a dieci anni. Mentre per il sequestro di persona (605 c. 2), è prevista una pena fino a 10 anni, qualora il soggetto agente rivesta la qualità di pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, come nel caso di specie, in cui vi è, altresì, l’aggravante della morte della vittima. Lo stesso dicasi per quanto attiene l’art. 586 c.p., dalle cui previsioni normative fanno eccezione sia i delitti di percosse (581), sia di lesioni personali (582), “dal momento che se da tali condotte deriva la morte della vittima, si ha omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p.”, norma secondo cui è prevista una pena edittale da un minimo di 10 anni sino a 18 anni di reclusione

In buona sostanza, una sentenza di compromesso. Un’operazione gattopardiana da terzo millennio, in chiave giudiziaria, di chi finge di adattarsi ai cambiamenti in atto, dando a vedere di apprezzarli e sostenerli, ma solo per poter conservare i privilegi delle caste, come affermava Tancredi, nipote di Don Fabrizio, principe di Salina: «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», nell’illuminante romanzo storico del principe siciliano Giuseppe Tomasi Di Lampedusa.

L’unico pregio delle decisioni in esame è quello di avere spezzato il clima persecutorio e d’odio politico nei confronti di Franco Mastrogiovanni, anche da morto, vittima dagli anni ’90 di reiterati abusi da parte delle forze dell’ordine e dello stesso pm Martuscelli, in relazione a un arresto illegale, per fatti da cui è stato poi completamente assolto, con condanna dello Stato Italiano al risarcimento dei danni da ingiusta detenzione. Ciononostante, i Giudici non sono stati in grado di far luce sulle ragioni di tale accanimento nei confronti della vittima e sulle oscure protezioni di cui hanno sinora goduto i suoi aguzzini e detrattori, come da noi denunciate, smascherando, tra l’altro, il maldestro tentativo del pm Martuscelli di manlevare il primario da ogni responsabilità, assecondando contro ogni diversa evidenza, immortalata dai filmati della video-sorveglianza, la versione dei fatti propinata dal Di Genio, secondo cui si sarebbe trovato in ferie, esibendo un ordine di servizio falso. 

La risibilità della motivazione di appello, secondo cui si tratterebbe: a) di “comportamenti diffusi” che non riguardano il solo personale sanitario di Vallo della Lucania, e b) di protocolli di “recente formazione” (2006), riferendosi alle linee guida dell’Ospedale Niguarda di Milano, come abbiamo sottolineato nei motivi di impugnazione, si commenta da sé e non merita ulteriori parole o censure, ricordando che la preziosità del bene della vita, il rispetto dei protocolli sanitari e delle leggi, ovvero l’importanza delle cure mediche che dovrebbero essere riservate ad un paziente affidato al servizio sanatario nazionale di un paese civile e progredito, come il nostro, che si vanta di essere la “culla del diritto” e la settima potenza industriale del mondo, non possono venire sviliti e neutralizzati da una sofferta pronuncia di compromesso, intervenuta a distanza di quasi 8 anni dai fatti, la quale più che rendere giustizia alle vittime, affermando principi di civiltà giuridica, si pone, invero, piuttosto, come “salvacondotto” di sostanziale impunità e stimolo alla reiterazione di reati analoghi da parte dei baroni e di chi opera nella sanità pubblica. E’ lo stesso Raffaele Cantone, Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), dal quale attendiamo ancora risposta alle nostre segnalazioni, a parlare di controllo della sanità pubblica come strumento per consolidare il potere della camorra sul territorio e che il primo scioglimento di una ASL appartiene alla Campania (da “I Gattopardi”).

A nostro parere, fatti-reato di tale gravità, così odiosi, turpi e contrastanti con ogni principio di civiltà giuridica e di umanità, che hanno provocato la morte atroce di un uomo sano, non possono di certo venire sanzionati mediante una condanna virtuale, a poco più di un anno di reclusione, paragonabile a quelle inflitte per reati bagatellari, privi di qualsiasi offensività e allarme sociale, quali la mera ricettazione di un telefono cellulare, resistenza, oltraggio o reati di natura ideologica.

Tutto ciò è inaccettabile ed il Movimento per la Giustizia continuerà fino in fondo la sua battaglia civile, se sarà necessario portando il caso avanti la Corte EDU e ad altri organismi internazionali, non già per “giustistialismo”, “vendetta” o “ragioni mediatiche”, come qualcuno maliziosamente potrà affermare, ma per mero senso di giustizia ed affermare in concreto il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di certezza della pena, anche per i cd. “colletti bianchi” e coloro che se ne rendono complici, aderendo ad ordini illeciti, affinchè casi del genere non accadano più, introducendo il reato di tortura in Italia e ponendo fine agli abusi della psichiatria e alla coercizione per imporre trattamenti invasivi che si sono dimostrati distruttivi al di là di ogni ragionevole dubbio. 

La vita umana, il dovere di cura, di assistenza e di soccorso non possono, infatti, venire considerati alla stregua di un “cartello stradale” di divieto di sosta apposto nottetempo, trattandosi di violazioni inescusabili nella maniera più ferma e rigorosa, salvo non volere ridurre il diritto e le leggi ad una applicazione discrezionale, tipica dei paesi privi di diritti certi. La morte annunciata di Francesco Mastrogiovanni è un caso eclatante di malasanità e malagiustizia, che non può rimanere impunita. Diversamente, il “maestro più alto del mondo”, come lo chiamavano affettuosamente i suoi alunni, è morto due volte, prima togliendogli brutalmente la vita nel lager psichiatrico, nel quale implorava di non essere trasportato, eppoi nelle aule di giustizia, in un processo di irragionevole lungaggine, trascinato sino ai limiti della prescrizione, sebbene sorto col rito speciale del “giudizio immediato”, dove i suoi carnefici sono stati di fatto “manlevati” da ogni sostanziale responsabilità penale e civile, ovvero da qualsiasi concreta forma di risarcimento dei danni, senza riconoscere, neppure, una minima provvisionale in favore dei parenti e delle parti civili, sebbene richiesta e di norma per riconosciuta, quando interviene una sentenza di condanna, come a volerli “punire”di essere andati fino in fondo, denunciando la malasanità e le deviazioni del sistema giudiziario. 

La stessa liquidazione delle spese legali appare come una ulteriore dimostrazione di ingiustificata benevolenza nei confronti degli imputati e/o di prevenzione e malanimo nei confronti della vittima e delle parti civili, tenuto conto trattarsi di un processo della durata complessiva di ben quasi 8 annicon 37 udienze in primo gradooltre 10 in appello18 imputati10 parti civilinumerosi testi, periti d’ufficio e consulenti tecnici di parte, la cui imponente mole di atti da esaminare e attività defensionali non possono di certo venire compensati per il giudizio di appello con soli € 1300,00 complessivi, in favore di ciascuna parte civile, e posti a carico solidale dei 6 medici e della ASL (importo di norma riconosciuto per una udienza preliminare del G.I.P. di facile e pronta soluzione). Tantomeno, con soli € 3000,00, per il doppio grado di giudizio (47 udienze totali), posti a carico solidale dei 12 infermieri e della ASL, in relazione alla posizione di questi ultimi, dapprima mandati assolti – e da ultimo virtualmente condannati a seguito dell’impugnazione del pm e delle parti civili, il cui importante impegno professionale dei propri legali ha garantito che il processo non venisse da subito deviato su un binario morto, come nelle iniziali intenzioni del pm d’udienza, dr. Martuscelli, il quale ha cercato di ribaltare l’ineccepibile impianto accusatorio dell’originario P.M. dr. Rotondo, che aveva richiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio immediato, disposto con decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, risalente al 1 febbraio 2010.

Da qui il sospetto ben più grave che lo spietato omicidio preterintenzionale, preannunciato dallo stesso Mastrogiovanni – a tal punto consapevole della tremenda fine che lo attendeva da implorare: «Se mi portano a Vallo non ne esco vivo» – possa promanare da una preordinata vendetta politica, maturata negli ambiti dell’estrema destra, che forse non ha mai perdonato al maestro elementare, la morte del missino Carlo Falvella, dirigente del FUAN di Salerno, a cui era del tutto estraneo, e la sua fede anarchica che lo spingeva a continuare a ricercare la verità sulla strage di Piazza Fontana. 

Il Movimento per la Giustizia e Avvocati senza Frontiere invitano perciò la Società civile e i media a sollecitare il Procuratore Generale di Salerno ad impugnare la sentenza di appello, contestando agli imputati l’omicidio preterintenzionale, affinché siano comminate giuste condanne a medici ed infermieri, nonché a riaprire i procedimenti archiviati sulle violenze subite da Francesco Mastrogiovanni e l’illegittimità del T.S.O., che lo ha portato alla morte.

Aiutateci a fare sentire la voce di chi non può più gridare aiutoaffinchè possa manifestarsi anche la “banalità del bene e non solo quella del male, in grado di piegare lo stato di diritto ad interessi perversi.

 

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Aiutateci a fare sentire la voce di chi non può più gridare aiutoaffinchè possa manifestarsi anche la “banalità del bene e non solo quella del male, in grado di piegare lo stato di diritto ad interessi perversi.

Aiutateci a mobilitare tutte le migliori risorse della Società civile per contrastare le massomafie e la dilagante corruzione nei palazzi del potere, le cui mura trasudano “del puzzo del compromesso che si contrappone al fresco profumo della libertà“, come affermava Paolo Borsellino, prima di venire lasciato uccidere, come Falcone e tanti altri magistrati coraggiosi e fedeli servitori delle istituzioni, da quello stesso Stato a cui  avevano offerto le loro vite.

 

Giustizia e Verità per Franco Mastrogiovanni! Giustizia e Verità per tutte le vittime di Stato!

Ecco il video della tortura che ha scioccato l’Italia, ma non a tal punto i giudici di merito:
http://www.youtube.com/watch?v=WFtO-VJyN9M

http://video.corriere.it/agonia-mastrogiovanni-maestro-lasciato-morire-ospedale/cae4f01e-0a30-11e2-a442-48fbd27c0e44

mastrogiovanni

 

EQUIVOCI & AMBIGUITA’ DELLA GIUSTIZIA

mercoledì 18th, aprile 2007 / 14:26 Written by Pietro Palau

Intervista al Presidente di Avvocati senza Frontiere
Dott. Pietro Palau Giovannetti

(Sintesi dell’intervista su Radio 1 nella rubrica “Ipocrity correct”, messa in onda domenica 8.4.07

Domanda: In che misura si può parlare di equivoci ed errori giudiziari?
Risposta: Gli equivoci e le ingiustizie che ne derivano nel mondo del diritto raramente nascono per caso. Lo studio della storia del diritto e l’esperienza mi hanno portato a capire che l’equivoco è una delle componenti essenziali della millenaria ambiguità della giustizia e della cultura giuridica, su si è retto sino ad oggi ogni tipo di sistema politico. Ovviamente compresi quelli attuali delle moderne democrazie, che ne rappresentano forse storicamente l’espressione più evoluta di ipocrisia mai prima raggiunta dal potere, che dagli equivoci e dalla equivocità dei fini della giustizia si alimenta e trae il suo dominio.

Domanda: Quando parla di ”millenaria ambiguità della giustizia” a quali casi si riferisce?
Risposta: Basti pensare, essendo tra l’altro in periodo pasquale, al processo intentato a Gesù di Nazareth per lesa maestà dell’Imperatore, in quanto secondo l’accusa avrebbe attentato al suo potere temporale, per essersi proclamato “Re dei Giudei”. Mentre dagli atti processuali risulta che Egli abbia invece dichiarato inascoltato: “Il mio Regno non è di questo mondo”. Tale primo più famoso “equivoco” della storia cristiana, legittimato dal diritto romano vigente, evidenzia l’uso perverso del diritto e l’ambiguità dei fini della Giustizia, che ha condannato alla più atroce delle morti, come pericoloso sovversivo, un uomo che predicava solo l’amore e la compassione, caratterizzando il suo agire al pensiero della nonviolenza. Cioè l’esatto contrario delle motivazioni contenute nella sentenza che lo ha condannato alla crocefissione.

Domanda: Secondo Lei quindi Diritto e Giustizia sono incompatibili?
Risposta: J.Derida, uno dei maggiori filosofi contemporanei, in “Forza di legge, il fondamento mistico dell’autorità”, domandandosi quale effettiva possibilità abbia il Diritto di accedere alla Giustizia, ha acutamente messo in luce l’insanabile <scissura tra diritto e giustizia>, affermando che il diritto è in rapporto asimmetrico con la giustizia, nel senso che “laddove c’è diritto non ci può essere giustizia”… “ per il semplice motivo che la forma giuridica è l’esito dei rapporti di forza politico-economici”. L’equivoco ha quindi la funzione di presentare il Giusto come ingiusto, il rovescio come diritto, l’impuro come puro e l’effimero come essenziale, onde legittimare il dominio del male sul bene. Diritto e Giustizia ritengo non siano comunque di per sé inconciliabili, nella misura in cui la collettività sarà in grado di farli coincidere, assumendosi la responsabilità della difesa del diritto e della legalità.

Domanda: In che modo la società civile può assumersi la difesa del diritto?
Risposta: Semplicemente vivendo nel rispetto dei Diritti Umani, della Verità e delle regole, facendo ciascuno il proprio dovere, senza guardare in faccia nessuno, secondo il comune senso di giustizia. A partire dai governanti e dai giudici che le regole le dovrebbero fare rispettare, e spesso sono i primi a violarle.
Domanda: Qual’è secondo Lei la corretta definizione di “equivoco”?
Risposta: Le risponderò con le parole di 
Heiddeger, un altro grande filosofo, secondo il quale “l’equivoco insieme alla chiacchiera e alla curiosità è una delle manifestazioni essenziali dell’esistenza anonima quotidiana”. Nell’equivoco, spiega Heiddeger: “tutto sembra essere compreso, afferrato ed espresso con purezza, e invece non lo è; oppure non lo sembra ed invece lo è”. Esso “offre alla curiosità ciò di cui va in cerca e alla chiacchiera l’illusione che tutto venga in esso deciso”. Non le pare che è proprio ciò che accade nelle aule di giustizia, dove ogni giorni si spendono fiumi di parole e di sovente, senza cogliere l’essenza dei fatti, si distorce la verità, costruendo false certezze che catturano la curiosità e il consenso?

Domanda: Se lo dice Lei che è il Presidente di Avvocati senza Frontiere… sarà così… Ma allora come possiamo evitare gli equivoci e gli eccessi del potere?
A mio avviso, semplicemente cercando di vivere in maniera più profonda e autentica, operando a partire da noi stessi, una vera e propria rivoluzione delle coscienze, che passi attraverso un diverso modo di intendere il potere e le istituzioni giudiziarie e il ruolo dei cittadini nel processo di mutamento in atto. Qualcosa che nel nostro piccolo stiamo cercando di fare attraverso l’opera del Movimento per la Giustizia e Avvocati senza Frontiere.

 

Spettacolo Progetto Futuro

Locandina dello spettacolo “Progetto Futuro” che si teera’ Mercoledi’ 23 Settembre. Cliccate per vedere il Pdf.

LOCANDINA

SOTTOPOSTO A T.S.O. ILLEGALE DA OLTRE 45 GIORNI. LA VITA DI ANDREA BUFFA E’ IN PERICOLO

Nessuno gli ha risposto ma se gli succede qualcosa ne risponderanno tutti!
—————-
Al Sig. Sindaco del Comune di  PETROSINO Dott. Gaspare Giacalone

 e p. c.   Giudice Tutelare del TRIBUNALE  DI MARSALA

Primario Giorgio Cangelosi del SPDC     dell’ospedale S. Antonio Abate di Trapani / Erice

Telefono Viola Sicilia sez. Palermo e Trapani

Oggetto: Richiesta di revoca di Trattamento Sanitario Obbligatorio, L. 23/12/1978 n. 833 art. 33 comma 7.

Il sottoscritto Buffa Andrea Salvatore, nato a Palermo il 02/03/1973 e residente in Petrosino via Parrini Chiano n. 87 – 91020 TP, Codice Fiscale: BFFNRS73C02G273I, in atto ricoverato, in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.), presso il reparto psichiatrico dell’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani, Azienda USL n. 9.

visto

l’art. 33 della Legge 23/12/1978, n. 833

chiede

la revoca immediata del provvedimento di del (TSO) Trattamento Sanitario Obbligatorio disposto/prolungato nei suoi confronti

in quanto

Ricoverato in data 30 Gennaio 2015 dalle ore 17:00 (circa),

DICHIARA DI ACCETTARE LE CURE e di volerle conseguire al di fuori di codesta struttura ospedaliera.

Certi di un Vostro riscontro positivo, porgo distinti e cordiali saluti.

Trapani, li 21/02/2015

———

HO FATTO LA SPEDIZIONE con raccomandata e ricevuta di ritorno:

N. Raccomandata 15002452381-5

Destinatario: Giudice Tutelare Tribunale di Marsala – Piazza Paolo Borsellino, 1 – 91025 – Marsala TP

Ricevuta di Ritorno con Mittente: TELEFONO VIOLA SICILIA SEZ. PALERMO,

Via Francesco Padovani, 19 – 90145 PALERMO

IN DATA 24/02/2015 ore 10:33

N. Raccomandata 15002452377-9

Destinatario: SINDACO – CASA COMUNALE UFF. PROTOCOLLO

Via/Piazza Casa Comunale – COMUNE PETROSINO

91020 PETROSINO (TP)

Ricevuta di Ritorno con Mittente: TELEFONO VIOLA SICILIA SEZ. PALERMO,

Via Francesco Padovani, 19 – 90145 PALERMO

IN DATA 24/02/2015 ore 10:32

Cordiali saluti,

Andrea Salvatore Buffa

——-

TSO inappropriato Andrea Salvatore Buffa

Salve gentili Signori, il mio nome è Andrea Salvatore Buffa,  nato a Palermo il 02/03/1973. CODICE FISCALE: BFFNRS73C02G273I Da venerdì 30 gennaio io sono sotto TSO all’ospedale S. Antonio Abate di Trapani, 0923 809263 è il numero del reparto dove mi trovo e 3275905051 è il mio cellulare.

La mia email:  buffa.andrea.salvatore@gmail.com

Con questa email mi trovate su skype:  buffa.andrea.s@gmail.com

La diagnosi è stata inizialmente erronea “disturbo bipolare”. Ma il CSM2 di Palermo contrariamente a tale diagnosi del trapanese nell’anno scorso in Febbraio essendomi fatto spostare dal CSM di Marsala al CSM2 di Palermo dove, abitavo, dichiararono che ero semplicemente Depresso dicendomi di lasciare i farmaci.

Sono fuori cure farmacologiche da allora e sto molto bene, ho recuperato la memoria e la voglia di vivere, cosa che allora non avrei mai creduto. Purtroppo il lungo periodo annuale di uso improprio dei psicofarmaci mi ha causato la Fibromialgia che mi impedisce ora di assumere qualsiasi farmaco e persino sono ormai impedito di usare saponi e detergenti industriali. Persino il solo respirare odori di prodotti per la pulizia mi causa seri problemi quasi immediati. Ho anche avuto pruriti incredibili in tutto il corpo e diarree continuative per più di 5 mesi.

In serata del 02/02/15 con un medico del reparto di turno e un amico abbiamo un po’ parlato di questo inaspettato nuovo TSO.

Risultato non si sa chi abbia effettuato la richiesta a questo TSO e parrebbe che questo è difficilissimo saperlo.

Inoltre mi hanno detto che come TSO dovrebbero trattenermi una settimana ma che comunque visto che non faccio le loro cure tra l’altro erroneamente per bipolarismo non si saprà quando potrò uscire.

Mi servirebbero da subito i vari referti medici di cui certificazione e copia di cartella clinica, in particolare quello di Palermo dove attestarono che non soffrivo assolutamente di Bipolarismo.

Numeri di telefono del CSM2 di Palermo 091.7033409 e il diretto del

Dr. Cascio 091.703-3354

E il mio codice di riferimento al CSM2 è il “20753”

Aggiungo che in data 03/02/15 mi si minaccia di non poter richiedere la mia personale documentazione inerente al primo TSO dell’ospedale di Trapani, la persona in questione è il Dr. Maugeri che continua ad asserire tra l’altro che devo prendere dei stabilizzanti per bipolarismo.

In data 5/02 comunque ho preso la decisione di assumere i micidiali farmaci perché non ho ulteriori scelte a quanto ho capito.

Ho iniziato ad assumere la “Quetapina” all’inizio una pillola da 300mg che dopo circa 40 minuti mi causò un semi svenimento e vedevo tutto di colore blu.

Mi hanno fatto proseguire con 1/4 di pillola per 3 giorni e devo dire che sono riuscito quasi a tollerarla in quanto i dolori della fibromialgia li attenuo con curcuma e zenzero.

Siamo passati al 4° giorno a mezza pillola e al risveglio non potevo reggermi sulle gambe per i forti dolori tra cosce le giunture alle ginocchia e polpacci, così mi portarono in sedia a rotelle da un reumatologo dell’ospedale che stupidamente ha asserito che ho bisogno del farmaco.

Al secondo giorno di mezza pillola i dolori si sono diffusi anche alle giunzioni delle caviglie e continuano a sostenere che dobbiamo raggiungere la dose di una intera.

Credo da questa sera 12/02 ma soffro terribilmente oltre ai dolori di una stanchezza cronica che mi porta a stare paralizzato per la maggior parte dell’intera giornata. Faccio enorme difficoltà a concentrarmi per scrivere e molto spesso ho vomitato accusando mal di testa dalla notte al tardo pomeriggio.

Per giorni non riesco a deambulare ho chiesto molte volte una sedia a rotelle ma non l’ho ottenuta se non altro che per un oretta per portarmi all’aria aperta per via dello stare come stordito e paralizzato ogni qualvolta lavano con i prodotti la camera e il bagno. Hanno preferito vedermi strisciare lungo il corridoio per giorni giusto per spostarmi per non sentire molto gli odori.

Malgrado sanno che sarei vegano e che comunque mi facciano tutte le mattine scegliere quanto possibile vicino alla mia dieta ottengo sempre la stessa alimentazione con carne tranne 2 volte del pesce in quasi 20 giorni di reclusione.

Chiedo perfino frutta fresca ma è rara almeno nella mia consegna e di tanto in tanto riesco a farmela cambiare chiedendola ad altri ricoverati.

Noto sempre un gran divertimento da parte di gran parte del personale nel denigrare e maltrattare o non soccorrere i ricoverati. Un uomo pensionato arrivato il 15/02 chiede sempre acqua da bere ma non viene mai assolta questa primaria necessità rispondendo che essendo affetto da Alzheimer non capisce la sua reale necessità di assumere acqua. Di certo più volte accorro io in silenzio e di nascosto.

Ho appreso in data 14/02/15 che non si tratta di Quetapina ma di “Seroquel”, la pillola ha la stampa in incisione con dicitura “XR 300” mg

La fibromialgia è terribile e posti di chiusura e stress mi stanno uccidendo, infatti tale male accusa tra le molteplici allergie ai farmaci, alimenti e additivi alimentari. La stessa puzza dei detergenti mi paralizza dopo mezzora e in ospedale ne abbondano 2 volte al giorno.

Accettando le cure malefiche ed inappropriate sono uscito dal TSO ma i miei non designando un indirizzo da comunicare al giudice tutelare rimango recluso, anzi in data 11/02 mi hanno fatto consegnare cibo per un mese.

Sono adesso credo 4 giorni che siamo passati a un pillola da 300 mg e la fibromialgia si è diffusa perfino alla pianta dei piedi. Il responsabile Primario Giorgio Cangelosi del SPDC eppure alla quasi alla fine della prima settimana aveva dichiarato che raggiunta la dose di mezza pillola da 300 mg mi avrebbe dimesso, ma ormai da una settimana è in vacanza e durante gli ultimi 5 giorni che era in servizio non ho avuto affatto modo di comunicare personalmente, facendomi riferire dagli inservienti e dagli infermieri: dopo, dopo.

Ad ogni modo nello scrivere ho moltissime difficoltà e la memoria dalla assunzione dei psicofarmaci viene ogni giorno meno. Accuso anche una stitichezza mai avuta in tutta la mia vita.

Vi ringrazio molto della Vostra gentile e preziosa cortesia.

Tutto il meglio in Dio,

cordialmente,

Andrea Salvatore Buffa

Chiede aiuto di legali in Sicilia esperti nel contrasto ai TSO e di contattare i telefoni viola di Sicilia:
Signori Marco Morra 3442748724 / 3333090778 – morra.rocco@virgilio.it
e Giuseppe Bucalo 3493795982 – soccorsoviola@antipsichiatria.itbucalo@tao.it
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APPELLO MASTROGIOVANNI: NON CI SARA’ IMPUNITA’ COME PER CUCCHI

Perché la stampa di regime tace sul processo di appello Mastogiovanni?  

Perché si attende un altro verdetto vergognoso prima di urlare il proprio sdegno?

mastrogiovanni6E’ stato un omicidio di Stato, con la complicità della pubblica accusa, che ha affossato ogni indagine, come da subito abbiamo avuto il coraggio di denunciare, spezzando l’omertà che si era creata intorno alla figura del P.M. Martuscelli e alle richieste di assoluzione per i reati più gravi.

I difensori degli imputati hanno chiesto l’estromissione delle Associazioni costituite parti civili, tra cui Avvocati senza Frontiere, perché hanno paura della nostra capacità di vigilanza sul corretto svolgimento del processo di appello e di smascherare ogni tentativo di condizionamento degli organi giudicanti. Sanno bene che non permetteremo mai si trasformi in un altro processo farsa senza colpevoli! Come i tanti che ininterrottamente  hanno costellato la storia della Repubblica: Vajont, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Stazione di Bologna, Italicus, Ustica, Moby Prince, Strage di Capaci, Strage di Via D’Amelio, Strage di Viareggio, Trattativa Stato-Mafia, etc.

Senza di noi sarebbe stato più facile far leva sulle perverse logiche di asservimento della magistratura, come nel caso Cucchi e, oggi, nel processo di appello celebrato a L’Aquila per il disastro colposo del 2009, con oltre 309 morti e 1600 feriti, da cui gli imputati sono usciti tutti quasi indenni.

Questa cultura mafiosa della sudditanza in grado di piegare lo stato di diritto non è degna di un Paese civile, aiutateci a fare sentire la voce di chi non può più gridare aiuto.

Dobbiamo mobilitare tutte le migliori risorse della Società civile per contrastare le mafie e la dilagante corruzione nei palazzi del potere, le cui mura trasudano “del puzzo del compromesso che si contrappone al fresco profumo della libertà”, come affermava Paolo Borsellino, prima di venire lasciato uccidere come Falcone e tanti altri magistrati coraggiosi da quello stesso Stato a cui  avevano offerto la loro vita.

Giustizia e Verità per Franco Mastrogiovanni! Giustizia e Verità per tutte le vittime di Stato!

  

APPELLO MASTROGIOVANNI: «NON CI SARA’ IMPUNITA’ COME PER CUCCHI»     

E’ quanto affermato dal Presidente della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood – Avvocati senza Frontiere, Pietro Palau Giovannetti, parte civile costituita nel processo di appello che si è aperto Salerno venerdì 7 novembre u.s., nei confronti di 6 medici e 12 infermieri del lager psichiatrico di Vallo della Lucania, tra cui l’ex primario Michele Di Genio.

«Siamo consapevoli dell’enorme difficoltà di fare emergere la verità e la Giustizia in un Paese, come il nostro, dove vige il principio dell’intangibilità dei colletti bianchi e larghi settori della magistratura sono nelle mani di logge occulte e inesplorati gruppi politico-affaristici, come abbiamo denunciato alla Procura di Napoli, mettendo in luce le molte anomalie del processo di primo grado e il tentativo del P.M. Martuscelli di ribaltare l’originario impianto accusatorio, mandando assolti tutti gli imputati dai capi di accusa più gravi di sequestro di persona e morte derivante dalla commissione di altro delitto».

Allo scopo di impedire un altro scandaloso epilogo giudiziario, come quello di Stefano Cucchi, Avvocati senza Frontiere ha deciso di rendere pubblici sul sito http://www.maljustice.eu/www.maljustice.eu tutti gli atti principali del procedimento penale, preannunciando che insisterà nei propri motivi di appello, per l’inasprimento delle miti condanne inflitte in primo grado ai 6 medici e affinché vengano accertate le responsabilità anche dei 12 infermieri, mandati incongruamente tutti assolti, nonostante trattasi di fatti-reato della massima gravità assimilabili alla tortura che coinvolgono la figura professionale e la posizione di garanzia degli infermieri, ex art. 40 c.p., quale soggetto che svolge un ruolo cautelare essenziale nella salvaguardia della salute dei pazienti.

Fatti commessi, in concorso tra medici e infermieri, attraverso la formazione di false cartelle cliniche e attestazioni mendaci all’A.G., con l’aggravante di aver agito con crudeltà e assoluto disprezzo della dignità umana, rifiutando per oltre 4 giorni di prestare soccorso ad un paziente, legato mani e piedi, che ha continuato ad implorare aiuto, fino alla morte, cercando di liberarsi dai lacci di cuoio e plastica che lo facevano sanguinare, impedendogli di bere e alimentarsi, come risulta dalle videoregistrazioni delle telecamere a circuito chiuso, che inchiodano in modo schiacciante tutti gli imputati, nessuno escluso.

«Continueremo a vigilare il corretto svolgimento del processo e applicazione delle leggi» ha poi affermato l’Avv. Paolo Princivalle che parteciperà all’udienza del 7 p.v. a Salerno, ricordando che proprio in questi giorni l’Italia è stata giudicata del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per l’assenza del reato di tortura nel proprio Ordinamento, seppure da 26 anni abbiamo aderito alla Convenzione contro la tortura, senza averla però mai recepita, nonostante varie proposte di legge, tra cui quella avanzata dall’organizzazione Avvocati senza Frontiere e dell’Associazione 5 Stelle per la Legalità».

«Ci siamo costituiti parte civile – prosegue il legale dell’Associazione Avv. Fantini – per impedire i soliti “inciuci giudiziari” e affermare la libertà di cura contro i TSO, tutelando l’interesse dei cittadini di potere accedere ad una giustizia giusta e uguale per tutti, inscindibilmente connesso alla più generale tutela del rispetto della persona umana, per cui nessuno può essere sottoposto a torture, fino a provocarne la morte, tanto più in strutture sanitarie o carcerarie, come avvenuto anche nel caso di Stefano Cucchi».

«Alla luce del tentativo di deviare il processo su binari morti – ha aggiunto il Presidente della Onlus – ci siamo posti, sin dal primo grado, come una spina nel fianco della Pubblica Accusa e ne abbiamo prontamente segnalato gli abusi e le deviazioni anche al C.S.M., ottenendo, seppure tardivamente, il trasferimento del P.M. Martuscelli, che aveva perseguitato la vittima Francesco Mastrogiovanni, sin dalla fine degli anni ’90, disponendone l’ingiusta carcerazione per fatti da cui è stato poi assolto, con condanna dello Stato Italiano, al risarcimento del danno per l’ingiusta detenzione. Siamo così riusciti ad infondere coraggio anche alle altre parti civili e a spezzare il timore reverenziale verso la figura del pubblico ministero, facendo luce sugli anomali comportamenti endoprocessuali e le frequentazioni del dr. Martuscelli con taluni imputati (del caso si sta oggi occupando la Procura di Napoli che ha aperto un fascicolo sulla gestione del procedimento per la morte di Franco)».

Nei giorni scorsi l’Associazione ha rivolto anche una denuncia a Raffaele Cantone Presidente dell’ANAC(in calce il testo integrale), chiedendo di far luce sulle pratiche medioevalistiche in essere presso le strutture sanitarie di Vallo della Lucania e la sostanziale impunità di cui godono i “colletti bianchi”, compresi i magistrati che hanno coperto le responsabilità per la morte del Prof. Francesco Mastrogiovanni e di altri pazienti in contenzione.

Ci auguriamo quindi che le pene scandalosamente miti comminate nei confronti dei medici, verranno quantificate correttamente nel grado di appello, condannando anche gli infermieri, tenendo conto della notevole gravità e allarme sociale dei reati consumati in danno di Franco, per cui è configurabile il delitto di “omicidio preterintenzionale”, come da noi evidenziato nell’atto di appello e nell’istanza rivolta alla Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
Nel caso di specie sussiste infatti sia il cd. “animus laedendi“, stante che la contenzione è stata attuata senza cure sino alla morte sia il cd. “animus necandi” che significa che l’agente non deve agire necessariamente con dolo di omicidio, ricadendo altrimenti nell’ipotesi di cui all’art. 575 c.p., bensì basta la previsione della morte, previsione di certo percepibile dal personale medico e paramedico, ben a conoscenza dei possibili esiti fatali di un regime contenitivo prolungato senza mai slegare la vittima per 4 giorni, lasciandolo fino alla fine agonizzare privo di alimentazione e di idonea idratazione.

 

COMUNICATO CONGIUNTO DEI FAMIGLIARI E DELLE ASSOCIAZIONI PARTI CIVILI  

Salerno, 7 novembre 2014. 

Si è svolta questamani, a Salerno, la prima udienza “filtro” che ha stabilito la calendarizzazione delle udienze del processo avanti la Corte di Appello per la morte del maestro Francesco Mastrogiovanni.

I familiari, le Associazioni presenti, costituite parti civili, e i relativi difensori hanno ribadito la loro ferma volontà di ottenere piena giustizia in relazione alle gravi responsabilità per la morte di Franco, affinché il processo di appello non si trasformi in un altro caso Cucchi, senza colpevoli.

Le schiaccianti e incontrovertibili prove sono, infatti, rappresentate dalle video registrazioni del circuito interno di sorveglianza del lager psichiatrico di Vallo della Lucania, che documentano l’atroce morte di un paziente affidato al sistema sanitario nazionale e, invece, fatto oggetto di vere e proprie torture e trattamenti inumani, lasciato legato mani e piedi, senza acqua né cibo per ben quattro giorni consecutivi, sin oltre alla morte.

Per far sì che la tragica “annunciata” morte di Stato di Francesco Mastrogiovanni non si ripeta più, i familiari e le Associazioni presenti richiedono alle Autorità competenti (Stato, Regioni, Aziende Sanitarie):

1) che la contenzione sia considerata finalmente illegittima;

2) che in ogni reparto psichiatrico siano installati impianti di sorveglianza, i cui video siano conservati per un minimo di cinque anni;

3) che sia garantito ai familiari e alle Associazioni l’accesso in ogni momento ai reparti;

4) che i pazienti siano trattati nel rispetto della propria dignità personale conservando i propri abiti civili e gli effetti personali;

5) che i pazienti siano posti nelle condizioni di poter comunicare con l’esterno, sia attraverso i personali telefoni cellulari che con i telefoni di reparto;

6) che sia riconosciuto il diritto del paziente alla propria difesa e immediata opposizione al TSO, anche attraverso l’intervento di familiari, associazioni o legali di fiducia.

I familiari e le Associazioni presenti si sono impegnate, altresì, a formalizzare un programma comune, che verrà divulgato alla stampa prossimamente, partendo dal seguire e monitorare il corretto svolgimento del processo, nonché dal sostenere attivamente con azioni mirate il recepimento del reato di tortura nell’ordinamento statuale italiano, chiedendo anche apposita audizione alle commissioni competenti alle quali sarà consegnato il video della atroce agonia e morte di Francesco Mastrogiovanni.

f.to: I Familiari di Francesco Mastrogiovanni – Comitato Verità e Giustizia per Francesco Mastrogiovanni – Telefono Viola – contro gli abusi e le violenze psichiatriche –

Movimento per la Giustizia Robin Hood – Avvocati Senza Frontiere

Calendario udienze

10/3/2015 ore 11,30 Questioni preliminari, Relazione e Requisitoria

10/4/2015 arringhe (parti civili)

15/5/2015 arringhe difensori imputati

26/6/15, 30/6/15 e 18/9/15 arringhe difensori imputati

Il presidente Russo ha anticipato che intende concludere il processo e pronunciare sentenza entro la fine del 2015

Per info: Segreteria Avvocati senza Frontiere 02/36582657 – 329/2158780

ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE:

01 Decreto di Giudizio Immediato su richiesta P.M. Dr Rotondo 1_2_10
02 Richiesta Cautelare P.M. Rotondo
03 Ordinanza di Applicazione di Misura Interdittiva
04 Ricorso Cass. P.M. Rotondo
05 Sentenza Corte di Cassazione n 34961_2010
06 Memoria ex art 523 cpp Movimento per la Giustizia
07 Istanza ex art 570 cpp Movimento per la Giustizia
08 Sentenza Tribunale Vallo della Lucania n 825_2012
09 Appello Procura Vallo della Lucania
10 Appello parte Civile Movimento per la Giustizia
11 Istanza ex artt 570 e 572 cpp per integrazione atto di appello

DENUNCIA ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Egregio Dr. Raffaele Cantone,

A nome e per conto del Movimento per la Giustizia e dell’Associazione 5 Stelle per la Legalità, mi pregio trasmetterle due ulteriori esposti relativi ai casi di malasanità e malagiustizia per le morti di Saverio Montano e Francesco Mastrogiovanni, causate da prolungate illegittime contenzioni e trattamenti disumani, mascherati da attività sanitarie, presso l’Ospedale di Vallo della Lucania.

Casi che non hanno trovato il primo alcuna tutela nelle competenti sedi giurisdizionali adite e il secondo pene del tutto miti e non adeguate alla gravità dei fatti-reato, assimilabili alla tortura.

La Onlus Movimento per la Giustizia si è costituita parte civile per impedire le solite manovre volte a mandare assolti anche i medici, allo scopo di affermare la libertà di cure contro i TSO, tutelando l’interesse comune di potere accedere ad una giustizia giusta e uguale per tutti, interesse inscindibilmente connesso alla più generale tutela del rispetto della persona umana, per cui nessuno può essere sottoposto a torture, tanto più in strutture sanitarie.

Abbiamo cercato di far luce sugli anomali comportamenti endoprocessuali e le frequentazioni del pm Martuscelli con taluni imputati. Del caso si sta oggi occupando il Gip presso la Procura di Napoli a seguito di opposizione all’archiviazione per l’anomala gestione del procedimento, senza che allo stato siano state svolte idonee indagini sui molteplici casi di pazienti deceduti a seguito della pratica generalizzata della cd. “contenzione di comodo”, come nel caso del Sig. Montano Saverio. Caso che apre un altro filone di ipotesi corruttive in relazione alla capacità di condizionamento delle compagnie assicuratrici nei confronti di CTU, periti e magistrati, allo scopo di evitare ogni forma di risarcimento danni e/o di ridurlo al minimo e/o ritardarlo sine die.

Il Procuratore di Vallo della Lucania, in accoglimento della ns. istanza ex art. 570 c.p.p., ha impugnato la sentenza di primo grado, con la quale pur condannando il primario e 5 medici a pene particolarmente miti, sono stati, invece, incongruamente assolti tutti gli infermieri che hanno attuato la contenzione, posta in essere con modalità particolarmente crudeli e sevizie, consistite nell’assoluta mancanza di cure al paziente, lasciato languire sino alla morte per ben oltre 83 ore, senza cibo né acqua, e con ferite profonde e sanguinanti, ignorando le sue continue richieste imploranti aiuto allo stesso primario Di Genio che il pm Martuscelli, contro ogni evidenza, rappresentata dalle videoregistrazioni, ha invece sostenuto “essere in ferie”.

Condotte che andavano quindi sanzionate in maniera ben più severa dal Tribunale di Vallo della Lucania, integrando la più grave ipotesi di “omicidio preterintenzionale”, come da noi sollecitato al P.G. di Salerno, il quale allo stato non ha accolto la nostra allegata istanza affermando che non saprebbe cos’altro aggiungere ai motivi della Procura di Vallo.

Il processo di appello si aprirà a Salerno il 7 novembre 2014.

Alla luce del tentativo di deviare il processo su binari morti, l’Associazione da me rappresentata invita il Suo Ufficio a voler svolgere ogni più opportuna indagine volta a verificare l’esistenza di una rete di salvataggio, che garantisce impunità ai colletti bianchi, in grado di condizionare l’attività giurisdizionale, attraverso la collusione di intranei ai centri vitali di comando degli stessi uffici inquirenti e giudicanti, finalizzata a sovvertire la legalità e il regolare corso della giustizia, conculcando fondamentali diritti e libertà dei cittadini.

ALLEGATI DENUNCIA AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Elenco atti:

– Denuncia-Esposto 29/10/2014 Onlus/ANAC

– Esposto a carico P.M. Martuscelli 16/5/14

– Delibera C.S.M. 20/2/13

– Denuncia-Esposto a carico P.M. Martuscelli 9/10/12

– 1° Memoria istruttoria a P.M. Napoli 9/6/13

– Richiesta di archiviazione P.M. Napoli 11/1/14

– Atto di opposizione ex art. 410 c.p.p. 14/5/14

– Decreto rigetto riapertura indagini Procuratore Vallo della Lucania 12/8/13

– Atto di appello Procuratore Vallo della Lucania 18/6/13

– Rigetto istanze Procuratore Vallo della Lucania 20/6/13

– Richiesta convalida arresto P.M. Martuscelli c/Francesco Mastrogiovanni 6/10/1999

– Sentenza Corte d’Appello Salerno assoluzione Francesco Mastrogiovanni 26/6/2001

– Sentenza Tribunale di Vallo della Lucania c/Francesco Mastrogiovanni 30/05/2000

 

Rassegna stampa:

Ecco il video della tortura che ha scioccato l’Italia ma non il P.M. Martuscelli
http://video.corriere.it/agonia-mastrogiovanni-maestro-lasciato-morire-ospedale/cae4f01e-0a30-11e2-a442-48fbd27c0e44
http://www.youtube.com/watch?v=WFtO-VJyN9M

http://www.lavocedirobinhood.it/Articolo.asp?id=201&titolo=T.S.O.:%20CURA%20O%20TORTURA?%20ASSASSINIO%20MASTROGIOVANNI.%20LA%20LEGGE%20BASAGLIA%2032%20ANNI%20DOP

http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/09/28/news/cosi-hanno-ucciso-mastrogiovanni-1.46861

http://speciali.espresso.repubblica.it/interattivi/franco-mastrogiovanni/index.html

Il Manifesto del 7 Nonembre 2014: mastrogiovanni.pdf

 

NAPOLI UNA CITTA’ CHE NON SI PIEGA. W LUIGI DE MAGISTRIS SINDACO ANTIMASSONERIA!

“Questa è una città che non si piega e la mia è una vicenda surreale…” ha dichiarato commosso il Sindaco Luigi de Magistris, nel corso di una conferenza stampa, a seguito della decisione del T.A.R. che, in accoglimento del suo ricorso giurisdizionale, lo ha reintegrato con effetto immediato nelle sue funzioni di primo cittadino della capitale campana. Funzioni che, peraltro, non aveva mai abbandonato, continuando a fare il “Sindaco di strada”, come lui amava autoironicamente definirsi.
de magistris
”Ho subito troppe ingiustizie da uomo delle istituzioni – ha sottolineato – una delle più grandi dal C.S.M. presieduto dal Capo dello Stato”, riferendosi all’inchiesta “Why not” e alle successive vicende giudiziarie che, da ultimo, dopo l’altrettanto illegittima condanna, da parte del Tribunale di Roma, con l’accusa di preteso “abuso d‘ufficio”, ne hanno provocato l’ingiusta sospensione dalla carica di Sindaco, mediante una “procedura lampo” e a dir poco sospetta attuata dal Prefetto di Napoli, in applicazione retroattiva della legge Severino, in relazione alle cause di incandidabilità.
Legge e decisioni, la cui legittimità vengono oggi, però, messe in discussione dai giudici del T.A.R., che hanno deciso all’unanimità di inviare gli atti alla Consulta, ritenendo la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 11, in relazione all’applicazione retroattiva della Legge Severino, che si pone in contrasto con gli articoli “2, 4, 51 e 97 della Costituzione”.
“Vado avanti continuando ad avere fiducia, sono uomo di istituzioni” – ha aggiunto Luigi De Magistris, tra gli applausi e la gioia dei suoi sostenitori – “Sono contento che una parte della ferita sia stata sanata dalle istituzioni perché questo mi dà speranza”. ”Mi viene riconosciuto un diritto costituzionale, cioè quello di poter continuare a fare il sindaco di Napoli…”. “Da oggi, la mia azione politica è mutata e sarà rivolta sempre più verso le istanze sociali e chi è in strada. Mi sento più carico di prima con la voglia di lavorare giorno e notte. “Vado avanti continuando ad avere fiducia perché – ha concluso De Magistris – rimanendo uomo delle istituzioni, è un segnale credere che all’interno di esse ci sia una spinta anche di rinnovamento forte”.
Noi siamo al suo fianco e lo sosterremo insieme ai cittadini della Campania e di tutta Italia che credono nella giustizia e nella legalità, contrastando la dilagante corruzione di stampo massonico-politico-giudiziaria che sta divorando il Paese.
IL CASO DE MAGISTRIS IN BREVE E LA LUNGA MANO DELLA MASSONERIA PER AFFOSSARE LE SCOMODE INCHIESTE “WHY NOT”, “POSEIDONE” e “TOGHE LUCANE”.
La vicenda risale al 18.1.08 quando su decisione del C.S.M., l’ex P.M. Luigi De Magistris è condannato al trasferimento da Catanzaro e dalle sue funzioni, sottraendogli in tal modo le scomode inchieste che stava conducendo sui comitati d’affari che avevano messo le mani sui finanziamenti europei destinati all’Ambiente e sugli intrecci affaristici tra politica, imprenditoria, massoneria e poteri occulti.
Le inchieste sono note come “Why Not”, “Poseidone” e “Toghe Lucane”.
L’affare non riguarda solo la Calabria, ci sono di mezzo la Compagnia delle Opere, l’alta finanza, un asse che viaggia da Catanzaro, a Roma, a Bruxelles, fino alla loggia di San Marino, di cui faceva parte anche l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi.
Tutti i procedimenti verranno poi affossati, seppure dalle indagini svolte dall’ex P.M. De Magistris emergeva la spartizione di denaro pubblico, il finanziamento ai partiti, il ruolo di lobby e poteri occulti deviati.
Nei confronti dell’ex P.M. viene disposta anche la sanzione della censura, essendo stato riconosciuto colpevole di aver asseritamente “violato i suoi doveri e norme di procedura nella conduzione di alcune inchieste”. Il suo trasferimento non era però, come richiesto dal Ministro di Giustizia, immediatamente esecutivo. De Magistris interroga testimoni, dispone perquisizioni, iscrive nel registro degli indagati personaggi illustri, del calibro di Clemente Mastella, all’epoca Ministro della Giustizia, o di Romano Prodi, all’epoca Presidente del Consiglio.
La condanna del C.S.M. riguarda sei delle undici accuse contestate inizialmente a De Magistris.
Due in particolare i provvedimenti adottati da De Magistris ritenuti “abnormi” dai suoi detrattori: il primo quello con cui l’ex P.M. aveva disposto che i nomi di due degli indagati (il senatore di Forza Italia Pittelli ed il generale Cretella, fossero chiusi in un armadio blindato, unitamente al decreto di perquisizione nei confronti del P.G. di Potenza Tufaro). Il secondo, per la trasmissione del fascicolo Poseidone alla Procura di Salerno, dopo che il procuratore gli aveva revocato la delega, per non aver informato i superiori di alcuni provvedimenti adottati, e per la mancata richiesta di convalida di 26 fermi. Nessuna responsabilità invece per le fughe di notizie sulle sue inchieste, come quella sull’iscrizione di Prodi nel registro degli indagati.
Nelle motivazioni della condanna il C.S.M. aveva sostenuto che De Magistris avrebbe violato “regole di particolare rilievo”, dimostrando – (sic!) – “insufficienti diligenza, correttezza e rispetto della dignità delle persone”. Il Ministro della Giustizia Luigi Scotti, il 31 marzo 2008 impugnava la sentenza del CSM ritenendo che De Magistris non doveva essere assolto dall’accusa di non aver adottato tutte le misure necessarie per impedire la fuga di notizie sulle sue inchieste, a cominciare da quella sull’iscrizione del presidente del Consiglio Prodi tra gli indagati nella Why Not. Né tanto meno dalla contestazione di aver diffuso sospetti senza prove nei confronti di superiori e colleghi.
Le dimissioni dalla magistratura e la persecuzione politico-giudiziaria
Nonostante le dimissioni dalla magistratura, l’ex P.M. viene condannato con una abnorme sentenza dal Tribunale di Roma, territorialmente incompetente, alla pena di un anno e tre mesi per preteso “abuso d’ufficio” nella conduzione delle indagini dell’inchiesta “Why Not”.
Pur in pendenza del procedimento di appello e il carattere non definitivo della condanna giungiamo così alla sbrigativa e frettolosa sospensione dalla carica di primo cittadino di Luigi De Magistris.
E’ la conferma di un complotto ad orologeria in danno di un uomo coraggioso che ha incarnato prima come magistrato e poi come Sindaco gli ideali di uguaglianza e giustizia sociale dell’Italia onesta, seguendo le orme di Falcone e Borsellino.

Dalla parte di De Magistris

L’Italia per bene è dalla parte di De Magistris vittima dei poteri criminali e della massomafia giudiziaria che controllano lo Stato. E’ un preciso dovere denunciare la corruzione della magistratura di regime asservita ai poteri forti e alla massoneria internazionale.
Lo Stato mafioso-camorristico ha sospeso a tempi di record lo scomodo Sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Prima lo hanno costretto a dimettersi da magistrato per le scomode inchieste sui rapporti tra mafia, politica e massoneria. Ora vogliono impedirgli anche di fare il Sindaco di Napoli, calpestando la volontà popolare. Il prefetto della città, Francesco Antonio Musolino, dopo avere ricevuto copia della sentenza di primo grado che condanna a un anno e tre mesi per abuso d’ufficio l’ex pm nel processo “Why Not”, nonostante la palese illegittimità della condanna, peraltro sub judice, ha deciso sbrigativamente che Luigi De Magistris verrà sospeso dalla carica di primo cittadino. E’ la conferma di un complotto ad orologeria in danno di un uomo coraggioso che ha incarnato prima come magistrato e poi come Sindaco gli ideali di uguaglianza e giustizia sociale dell’Italia onesta, seguendo le orme di Falcone e Borsellino. Il Sindaco De Magistris, che per noi e per tutti i napoletani per bene rimane tale, ha ribadito che non ha alcuna intenzione di dimettersi dalla carica e che la sentenza è indegna e sarà annullata in appello. E che, se costretto farà «il sindaco in strada». In effetti ha ragione: ci sono “fior di delinquenti nella magistratura” e risulta del tutto ingiustificato sul piano processuale che l’abnorme condanna dell’ex P.M. di Catanzaro sia giunta dal Tribunale di Roma, la cui incompetenza territoriale ex art. 11 c.p.p. è ben nota anche agli studenti del primo anno di scienze giuridiche e alla casalinga. Ma questa è la giustizia italiana: forte con i deboli debole con i forti.
Vedi l’intervista di Fazio e Gramellini a Luigi De Magistris su Rai tre:

Sosteniamo Luigi De Magistris e mobilitiamoci per fermare i disegni criminogeni governatvi e del C.S.M. e dell’Associazione Nazionale Magistrati.

La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e i diritti fondamentali della persona

Dal blog dell’avv. Robero Napoli

L’efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo ottenuto in virtu’ della sola documentazione bancaria si infrange, ancora una volta, contro la necessità di fornire valida prova nel giudizio a cognizione piena.

Pubblico di seguito il link di una mia nota a due ordinanze, rispettivamente, di sospensione e di non concessione della provvisoria esecutorietà di decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per saldo di apertura di credito in conto corrente. Nella nota ho rappresentato alcune mie considerazioni sulla necessaria prudenza, da parte del giudice, nella valutazione dei presupposti per concedere o sospendere la provvisoria esecutorietà e sul bilanciamento del diritto di credito con vari diritti fondamentali della persona umana.

La nota e’ pubblicata sulla rivista giuridica online Diritto.it. (Per leggerla cliccare qui)

Processo civile veloce e riduzione arretrato: l’ultimo decreto-legge truffa in materia di giustizia

Processo civile veloce e riduzione arretrato: il decreto-legge pubblicato in Gazzetta

Decreto Legge 12.09.2014 n° 132 , G.U. 12.09.2014

Pubblichiamo il testo del decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014.

Sul tema segnaliamo:


DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE E RIDUZIONE DELL’ARRETRATO

CAPO I – ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

CAPO II – PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

CAPO IV ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

CAPO V – ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

CAPO VI – MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Capo VII DIS1OSIZIONI FINALI


DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)

(G.U. n. 212 del 12-9-2014)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, nonche’ misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;

Considerata la finalita’ di assicurare una maggiore funzionalita’ ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

CAPO I – ELIMINAZIONE DELL’ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Art. 1. Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e’ stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all’albo dell’ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita’ al Consiglio stesso.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e’ disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo e’ riassunto il lodo non puo’ essere piu’ pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di procedura civile, e’ stata dichiarata la nullita’ del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita’.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

CAPO II – PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Art. 2. Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

3. La convenzione e’ conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

4. La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena di nullita’, in forma scritta.

5. La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di un avvocato.

6. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita’ professionale.

7. E’ dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilita’ di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 3. Improcedibilità

1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l’invito non e’ seguito da adesione o e’ seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e’ decorso il periodo di tempo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.

4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda, all’avvocato non e’ dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche’ a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo’ stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4. Non accettazione dell’invito e mancato accordo

1. L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo’ essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo e’ certificata dagli avvocati designati.

Art. 5. Esecutività dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformita’ dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Art. 6. Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo’ essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.

4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e’ competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;

b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;

c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e’ aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Art. 7. Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro

1. All’articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza

1. Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e’ impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito e’ rifiutato o non e’ accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Art. 9. Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. E’ fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealta’ e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 10. Antiriciclaggio

1. All’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull’eventualita’ di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Art. 11. Raccolta dei dati

1. I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo e’ stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui e’ iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

Art. 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile

1. I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e’ iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale. L’atto contenente l’accordo e’ compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All’articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»;

b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e’ aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non puo’ essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

CAPO IV – ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Art. 13. Modifiche al regime della compensazione delle spese

1. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:

«Se vi e’ soccombenza reciproca ovvero nel caso di novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

1. Dopo l’articolo 183 del codice di procedura civile e’ inserito il seguente:

«183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell’udienza di trattazione, valutata la complessita’ della lite e dell’istruzione probatoria, puo’ disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell’articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.

Se richiesto, puo’ fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 15. Dichiarazioni rese al difensore

1. Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 257-bis e’ aggiunto il seguente:

«257-ter (Dichiarazioni scritte). – La parte puo’ produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell’articolo 252, ne attesta l’autenticita’.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione puo’ essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice puo’ disporre anche d’ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».

Art. 16Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742

1. All’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l’articolo 8, e’ aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). – Fermo quanto disposto dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall’anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

CAPO V – ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 17. Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti

1. All’articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali e’ pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».

2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 18. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 518, sesto comma, e’ sostituito dal seguente:

«Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale e’ conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;

b) l’articolo 543, quarto comma, e’ sostituito dal seguente:

«Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

c) l’articolo 557 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».

2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, dopo l’articolo 159 e’ inserito il seguente:

«Art. 159-bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). – La nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l’indicazione delle parti, nonche’ le generalita’ e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, puo’ indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita’, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita’ delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».

Art. 19. Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 26, secondo comma, e’ abrogato;

b) dopo l’articolo 26 e’ inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti). – Quando il debitore e’ una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti e’ competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti e’ competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all’articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma e’ abrogato;

2) all’ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l’articolo 492 e’ inserito il seguente:

«Art. 492-bis (Ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare). – Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonche’, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e’ rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L’ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l’accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione e’ punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilita’ di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile a norma dell’articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovra’ anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche’ l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Il verbale di cui al presente comma e’ notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili.

Quando l’accesso ha consentito di individuare piu’ crediti del debitore o piu’ cose di quest’ultimo che sono nella disponibilita’ di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l’accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;

e) all’articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, la parola “personalmente” e’ soppressa;

2) al secondo comma, il numero 4) e’ sostituito dal seguente:

«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovra’ essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;

3) dopo il quarto comma e’ inserito il seguente:

«Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente e’ notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;

f) all’articolo 547, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme e’ debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;

g) all’articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma e’ abrogato;

2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:

«Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza e’ notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;

h) all’articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;

i) l’articolo 609 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione). – Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si da’ atto a verbale ovvero, se colui che e’ tenuto a provvedere all’asporto non e’ presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non e’ stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando puo’ ritenersi che il valore dei beni e’ superiore alle spese di custodia e di asporto, l’ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode e’ nominato a norma dell’articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l’utilita’ del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l’ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attivita’ imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest’ultima, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell’intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono puo’, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell’esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l’istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalita’ disposte dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata e’ impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l’asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell’esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e’ tenuto al rilascio, l’eventuale eccedenza e’ utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell’articolo 611.

In caso di infruttuosita’ della vendita nei termini fissati dal giudice dell’esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario da’ immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell’esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.»;

2. Alle disposizioni per l’attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 155 sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). – Per archivio dei rapporti finanziari di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalita’ telematiche). – La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all’articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell’articolo 165 di queste disposizioni.

Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalita’ telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Art. 155-quater (Modalita’ di accesso alle banche dati). – Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalita’ di esercizio della facolta’ di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonche’ le modalita’ di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l’ufficiale giudiziario puo’ interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia puo’ procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

E’ istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato “Modello ricerca beni”, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma e’ gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all’accesso effettuato a norma dell’articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, puo’ ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

b) dopo l’articolo 164 e’ aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis (Infruttuosita’ dell’espropriazione forzata). – Quando risulta che non e’ piu’ possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilita’ di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, e’ disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, dopo il comma 1-quater e’ inserito il seguente:

«1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e’ pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30»;

b) all’articolo 14, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. La parte che fa istanza a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e’ tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:

«, il verbale di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura civile»;

b) all’articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell’esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull’importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull’importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell’articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso e’ determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della meta’, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull’importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso e’ posto a carico del creditore procedente ed e’ liquidato dal giudice dell’esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell’ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo’ essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio nella misura del sessanta per cento all’ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento e’ distribuita dall’ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l’ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento e’ diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di cui all’articolo 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma e’ attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».

5. All’articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e’ inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresi’ utilizzabili dall’autorita’ giudiziaria ai fini della ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l’autorita’ giudiziaria si avvale per l’accesso dell’ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalita’ telematiche dei beni da pignorare.».

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20. Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche

1. All’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-ter. Unitamente all’istanza di cui all’articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all’articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall’articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell’articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l’esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.

9-quinquies. Entro dieci giorni dall’approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita’ svolte.

9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalita’ telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche’ delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:

«1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione in conformita’ a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente e’ trasmessa al predetto Ministero con modalita’ telematiche.».

b) all’articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:

«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformita’ a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalita’ telematiche.».

3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

4. Per l’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all’articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti previsti all’articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

CAPO VI – MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Art. 21. Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 10 e’ aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis (Termine per l’assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). – Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all’anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell’ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende piu’ grave una scopertura del trentacinque per cento dell’organico dell’ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell’efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell’efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall’adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l’ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell’ufficio di provenienza.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 10.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. Disposizioni finanziarie

1. All’onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l’anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all’articolo 19.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 12 settembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando