Prescrizione crediti e cartella esattoriale non opposta: no applicazione analogica art. 2953 cc

Prescrizione crediti e cartella esattoriale non opposta: no applicazione analogica art. 2953 cc

Corte d’Appello Lecce, sez. lavoro, sentenza 14.03.2014 n° 668 (Cristiano Ditonno)

“Alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)” (C. App., Sez. Lav., Sent. N. 668/2014 del 14/03/2014).

Il caso

Con ricorso depositato il 13/04/2011 e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, la sig.ra XXXX proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento notificatale dall’Equitalia Sud s.p.a., relativa a cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali INPS insoluti e maturati nel 2001. Il ricorso si fondava sull’eccepita mancata notificazione della propedeutica cartella di pagamento e sulla prescrizione del credito previdenziale. Si costituivano in giudizio INPS, S.C.C.I. s.p.a. ed Equitalia e contestavano gli assunti attorei, chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza del 27/11/2013, il Tribunale di Brindisi, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’atto opposto.

Proponeva appello l’Equitalia SUD S.p.A., rilevando che il termine prescrizionale del credito previdenziale, poiché intimato con cartella di pagamento “passata in giudicato”, era decennale e, per l’effetto, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, con ogni giuridica conseguenza. Il Concessionario faceva leva sul precedente giurisprudenziale conforme della stessa Corte adita ed emesso nel 2012 (C. App., Sez. Lav., Sentenza 1149/2012) e chiedeva, per l’effetto, la revisione della sentenza di primo grado. Si costituivano in giudizio le parti resistenti e, in particolare, la difesa della contribuente eccepiva e deduceva l’infondatezza dell’appello, chiedendone l’integrale rigetto.

Con sentenza 14 marzo 2014, n. 668 la Corte d’Appello di Lecce rigettava il ricorso in appello e condannava l’appellante alla refusione delle spese di lite.

La decisione

Il provvedimento in commento si inserisce nell’annosa questione giuridica inerente l’applicabilità o meno dell’art. 2953 c.c. alle cartelle di pagamento notificate dall’Equitalia e cristallizzatesi, per mancata opposizione, in un credito irretrattabile.

Non risulterà sconosciuta ai più la teoria, di scuola prettamente giurisprudenziale, secondo la quale all’irretrattabilità del credito censito nella cartella di pagamento non opposta nei termini si applicherebbe l’effetto del citato art. 2953 c.c.

Secondo tale impostazione, dal c.d. “passaggio in giudicato” della cartella esattoriale, discenderebbe la trasformazione della prescrizione propria dei crediti in quella ordinaria, indipendentemente dalla natura degli stessi. Sicché, anche laddove il credito si prescriva per sua natura in un termine più breve, quest’ultimo si trasformerebbe in decennale per applicazione analogica della norma.

L’impostazione de qua ha trovato conferma in diversi precedenti giurisprudenziali, soprattutto nell’ambito delle Commissioni Tributarie Provinciali, ed è stata recentemente avallata dalla stessa Corte d’Appello di Lecce con la nota sentenza n. 1149/2012.

Secondo la sentenza citata, infatti, il termine da osservare per la prescrizione dei crediti di qualsivoglia natura è quello ordinario decennale, “vertendosi in tema di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilità al momento della notifica delle cartelle presupposte” (C. App., sent. 1149/2012).

Conforme a tale ricostruzione è il costante orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, in base al quale, “la cartella di pagamento non impugnata nei termini di Legge e, come tale, divenuta definitiva, è soggetta al termine decennale di prescrizione … da quando è stata notificata” (Comm. Trib. Prov. Br., Sez IV, sentenza 24 gennaio 2012, n. 111).

In senso diametralmente opposto si è espressa, invece, la gran parte della giurisprudenza ordinaria civile di primo grado, ritenendo assolutamente inapplicabile l’art. 2953 c.c. alla cartella di pagamento, non rivestendo, quest’ultima, la medesima natura giuridica della sentenza, pur accomunandola in taluni peculiari aspetti.

Ad esempio, la sentenza 6 marzo 2014, n. 509 emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, G.L. dott.ssa Raffaella Brocca, ha sancito che “la cartella esattoriale non è titolo giudiziale ed è regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portata. Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale è decennale solo qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (c.d. actio iudicati si veda l’art. 2953 c.c.). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve – quinquennale) – previsto per il singolo tributo – in quello decennale …” (Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 6 marzo 2014, n. 509; cfr. Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 24 marzo 2014, n. 651).

Con la sentenza in rassegna viene compiuto un ulteriore passo in avanti nell’interpretazione della norma, atteso che la stessa si pone in totale distonia rispetto al punto di vista interpretativo che aveva indotto invece la Corte d’Appello di Lecce alla soluzione opposta, nella già richiamata sentenza n. 1149/2012 e risulta altresì innovativa se comparata alle altrettante decisioni in materia, ancorché conformi nella parte dispisitiva.

Difatti, la Corte ha dichiarato l’inapplicabilità in via analogica dell’art. 2953 cit. alle cartelle esattoriali, in vista della sua specialità nell’ordinamento giuridico.

La tesi esposta appare condivisibile. L’art. 2953 cit., infatti, dispone che “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”. La norma riferisce, cioè, il dedotto effetto giuridico esclusivamente e tassativamente al passaggio in giudicato della sentenza. Né, peraltro, l’ordinamento giuridico italiano prevede una norma analoga che alleghi il medesimo effetto giuridico ad altri atti, men che meno alla c.d. irretrattabilità della cartella di pagamento.

Stando al tenore della predetta disposizione, l’effetto de quo risulterebbe, piuttosto, limitato alle ipotesi di condanna al pagamento dei crediti accertati da una sentenza passata in giudicato. In tal caso e per effetto della sentenza, si assiste ad una vera e propria novazione oggettiva del credito, la cui natura diviene irrilevante ai fini della determinazione del termine prescrizionale, avendo il provvedimento natura di titolo di credito efficace, ex legge, per dieci anni.

Di converso, la cartella di pagamento è atto che differisce dalla sentenza, essendo piuttosto uno strumento, analogo al precetto privatistico, per esigere i crediti in concessione ad Equitalia ed alle altre analoghe società di recupero.

Per di più, l’art. 2953 c.c. – che è norma speciale – non potrebbe applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 12 preleggi. La Corte di Cassazione escluse espressamente tale possibilità, evidenziando, di converso, che “la norma dell’art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti, onde al riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, non può essere riconosciuto altro effetto che quello interruttivo della prescrizione propria del diritto medesimo” (Cass. Civ., 29 gennaio 1968, n. 285).

Sebbene il precedente di Legittimità risalga a quasi un lustro addietro, ad oggi non è stato mai messo in discussione se non da sparute sentenze di merito, la cui motivazione è apparsa a dir poco emblematica e sfuggente. Tali ultime risultano, peraltro, in contrasto con alcune più recenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo la quale, “la notifica della cartella di pagamento non costituisce il primo atto con il quale viene esercitato il potere di accertamento, atteso che tale potere ha già trovato compiuta attuazione nella emissione dell’atto impositivo (avviso di accertamento) divenuto definitivo per mancata opposizione (fatto incontestato) qualificandosi, pertanto, la cartella come atto consequenziale meramente esecutivo che assolve alla funzione di precetto (consistendo nell’accertamento del mancato pagamento del debito tributario e nell’intimazione al contribuente l’effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata), e si colloca in quanto atto della procedura esecutiva in un momento successivo a quello della definizione del rapporto giuridico sostanziale di natura tributaria” (Cass. Civ., Sez. V, sentenza 6 luglio 2012, n. 11380). A ciò si aggiunga che “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione” (Cass. Civ., Sez. V., sentenza 25 maggio 2007, n. 12263). Da ciò, discenderebbe, sempre secondo la giurisprudenza di Legittimità, che “una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento (ed esaurito quindi l’esercizio del potere impositivo (a fronte del quale sta il diritto del contribuente alla determinazione di una imposta “giusta” ex art. 53 Cost.), la pretesa vantata dalla Amministrazione finanziaria si cristallizza nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio (corrispondente ora al potere di riscossione a fronte del quale sussiste soltanto la esigenza che le modalità di esecuzione coattiva non si traducano in una un’inammissibile vessazione del contribuente) rimane assoggettato, in assenza di diversa specifica previsione normativa, all’ordinario termine di prescrizione dei diritti ex artt. 2934 ss. c.c.(Cass. Civ., Sez. V, sentenza 6 luglio 2012, n. 11380).

Sicché, nell’interpretazione maggioritaria, l’art. 2953 cit. è applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato; diversamente, dovrà applicarsi la prescrizione breve (Corte cass. SU 10.12.2009 n. 25790 cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 19 luglio 2013, n. 17669). Infatti, la Corte a Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha di recente osservato che “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 28/10/2006)”.

Risulta, quindi, parzialmente condivisibile l’orientamento di parte della giurisprudenza di merito che lega la mancata applicazione del termine di cui all’art. 2953 cit. esclusivamente all’assenza di analogia tra la cartella di pagamento non opposta e la sentenza passata in giudicato. A tal proposito, il Tribunale di Brindisi aveva, infatti, affermato che “la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, e, pertanto, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex art. 2953 c.c. La perentorietà del termine fissato dall’art. 24 comma 5 d.l.vo n. 46/99 determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un’espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale (cfr. Cass. n. 12263/07 e Cass. S.U. n. 25790/09)” (infra multis, Trib. Brindisi, Sez. Lav., G.L. Francesco De Giorgi 27/11/2012 n. 4078/2012). In senso conforme, si era pronunciato, ad esempio, il Tribunale di Torino, secondo il quale “la cartella esattoriale può essere assimilata all’ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo, e, pur cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, risulta priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: ne consegue che la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con conseguente inapplicabilità degli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi (art. 2953 c.c.)(Trib. Torino, Sez. III, 10/05/2013, Br.Ga. c/ Comune di Torino + altri, in Leggi d’Italia Professionale, Dea Professionale, massima redazionale 2013). Del medesimo tenore è la sentenza del Tribunale di Cosenza. Secondo una nota pronuncia del Tribunale cosentino, infatti, “non può ritenersi che il termine sia decennale in conseguenza della mancata opposizione avverso le cartelle, perché questa produce il solo effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non rende applicabile, ai fini della prescrizione, l’art. 2953 c.c., che riguarda solo le pronunce giudiziali, solo queste idonee al giudicato (cfr. Cass. 12263/2007, SU 25790/2009)” (Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza 8 maggio 2013, in Leggi d’Italia Professionale, Dea Professionale, massima redazionale 2013).

L’orientamento sopra riportato appare parzialmente condivisibile, poiché, a prescindere dalla non assimilabilità della cartella di pagamento alla sentenza, gli effetti dell’art. 2953 c.c. non possono e non devono mai essere applicati in via analogica, trattandosi di norma speciale, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, sia pur nel lontano 1968.

Proprio in tale direzione, si pone la sentenza in commento, laddove, nel riformare il proprio precedente giurisprudenziale, espressamente evidenzia che “alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (che in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)”.

Sotto tale aspetto, pur nella singolarità del repentino mutamento di orientamento, la Corte d’Appello sottolinea un elemento innovativo della vexata questio, affermando l’inapplicabilità dell’istituto dell’analogia all’art. 2953 cit. in vista del suo carattere eccezionale, esattamente come gli Ermellini ebbero ad evidenziare con la sentenza n. 285/1968 citata.

Si auspica che tale tribolato orientamento sia presto sposato universalmente, così da rendere certezza al diritto e garanzia di effettività della macchina giudiziaria.

Per approfondimenti:

(Altalex, 22 agosto 2014. Nota di Cristiano Ditonno

 

Corte d’Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Sentenza 4 marzo 2013 – 14 marzo 2014, n. 668

N. 668/14 SENT.

N. 249/13 R.G.

N. 3702 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

1) Dott. Vittorio Delli Noci Presidente Rel.

2) Dott. Giuseppe Viggiani Consigliere

3) Dott.ssa Caterina Mainolfi Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al n. 249/2013 del Ruolo Generale, Sez. Lav. App., promossa

DA

EQUITALIA SUD S.p.a., già Equitalia E.TR S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato dott. B. Mineo, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Omissis, come da mandato in atti.

APPELLANTE

CONTRO

Omissis, rappresentata e difesa dall’avv. Omissis, come da mandato in atti.

NONCHE’

I.N.P.S. e S.C.C.I. S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Omissis, come da procura generale alle liti indicata in atti.

APPELLATI

OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento.

APPELLO avverso sentenza del Tribunale di Brindisi n. 4078/12 del 27.11.2012.

Alla udienza del 4.3.2014 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 13.4.2011 Omissis proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 024 2003 001462817000, notificata da Equitalia E.Tr. S.p.a. il 14.3.2003 per contributi dovuti all’INPS in relazione all’anno 2001.

A sostegno della opposizione, eccepiva la mancata notifica della cartella esattoriale e la prescrizione del credito vantato; concludeva per l’annullamento dell’atto opposto.

Si costituivano l’INPS, la S.C.C.I. S.p.a. ed Equitalia e contestavano la fondatezza della opposizione.

Il Tribunale di Brindisi, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 27.11.2012, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione, accoglieva la opposizione e, per l’effetto, annullava l’atto di intimazione opposto, compensando le spese.

Proponeva appello Equitalia Sud S.p.a., già Equitalia E.Tr. S.p.a., con ricorso depositato l’8.2.2013 e rilevava che, nella specie, i termini prescrizionali erano decennali, con la conseguenza che non si era verificata la prescrizione come riconosciuta dal giudice di primo grado.

Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della opposizione come a suo tempo proposta.

Si costituiva la Omissis con memoria depositata il 28.1.2014 e contestava la fondatezza dell’appello, del quale chiedeva l’integrale rigetto.

L’INPS e la S.C.C.I. S.p.a. resistevano.

Alla odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa, sulla base delle conclusioni di cui in atti, come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato.

Ed invero, alla fattispecie in esame va applicata la prescrizione quinquennale, così come correttamente ritenuto dal primo giudice.

La società appellante sostiene l’applicabilità della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., sul presupposto che i crediti vantati sarebbero portati da una cartella di pagamento non opposta, assimilabile – a suo dire – ad un giudicato civile.

In contrario, però, va rilevato che l’art. 2953 c.c. parla di “sentenza di condanna passata in giudicato”, alla quale non può assimilarsi la cartella di pagamento opposta.

In proposito, la S.C. ha affermati, in caso più o meno analogo, che “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autonomia della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, con la conseguenza della inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (Cass. 25.5.2007 n. 12263).

Questa Corte non ignora il proprio precedente citato dalla società Equitalia, ma, alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (che, in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790).

Ogni altra questione rimane assorbita.

Le spese del presente grado di giudizio sostenute dalla Omissis vanno accollate alla società appellante, con distrazione.

Le spese verso l’INPS e la S.C.C.I. S.p.a. vanno compensate, anche in considerazione del fatto che gli enti suindicati si sono costituiti il giorno prima dell’udienza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;

Visto l’art. 427 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso dell’8.2.2013 da Equitalia Sud S.p.a. nei confronti di Omissis, dell’INPS e della S.C.C.I. S.p.a. avverso la sentenza del 27.11.2012 del Tribunale di Brindisi, così provvede:

Rigetta l’appello,

Condanna la società appellante al pagamento, in favore della Omissis, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.100,00 ex D.M. n. 140/12, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Omissis.

Così deciso in Lecce il 4.3.2013.

IL PRESIDENTE EST.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Depositato in Cancelleria

14 MAR 2014

Il Funzionario Giudiziario

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