Dobbiamo morire, sì; ma non essere assassinati dalle Istituzioni!

Dobbiamo morire, sì; ma non essere assassinati dalle Istituzioni!

Con l’art.7 del decreto legge 29 marzo 2004 n.80 il consiglio dei ministri ha modificato l’art.58 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali consentendo la candidatura ed il mantenimento della carica a chi é stato condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di peculato d’uso. La norma può correttamente essere definita “salva Buzzanca” sindaco di Messina decaduto dalla carica per tale condanna. In allegato il testo trasmesso alle principali testate di stampa ed agenzie. Sollecito le Vs. valutazioni e la massima diffusione. grazie aurora notarianni CON LA VIVISSIMA PREGHIERA D’INTERESSARE ANCHE L’EDIZIONE CARTACEA DEL GIORNALE Gentilissimo Direttore, sicura della sensibilità della Sua testata, ricorro per l’urgenza e la ristrettezza dei mezzi alla posta elettronica per invitarLa caldamente ad interessarsi e dare il rilievo necessario al caso emblematico di noi Cittadini messinesi che eravamo ricorsi alla Giustizia e poi ……… Ora parte importante delle speranze di quei Cittadini sono nelle Sue mani. So che non si tirerà indietro perché si tratta di notizia d’interesse generalissimo che tocca le radici dei temi della democrazia nel nostro Paese. Grazie, resto a Sua disposizione e Le porgo i miei più cordiali saluti Aurora Notarianni Allego: 1) testo della petizione (anche reperibile sul sito www.auravvocato.it) 2) testo dell’appello 3) sommaria esposizione dei fatti Sintesi Antefatto – nella Sicilia dei 61 a 0 (ultime politiche), degli sperti e dei malandrini (come dice Alfio Caruso) i primi mesi della primavera 2003 ha inizio la campagna elettorale di Giuseppe Buzzanca (AN) per la candidatura a Sindaco della città con lo slogan “Adesso tocca a Messina” (più una minaccia che una promessa, penso io). Il candidato, nato a Barcellona P.G., residente a Milazzo, ha rivestito la carica di Presidente della Provincia per ben 10 anni (ecco spiegato lo slogan). Fatto – Nel 1995 il Nostro convola a giuste nozze e decide di trascorrere la luna di miele in crociera partendo da Bari. Purtroppo i collegamenti con la città della Puglia sono assai disagevoli. Non treni, né autobus, né aerei. (…..) Pur di non andar con l’asino il Presidente, decide di utilizzare l’auto blu. Prima di partire però fa un salto in Provincia, saluta gli amici, lascia le ultime direttive (almeno così dice), prende la novella sposa, da il via all’autista alla volta di Bari. Naturalmente al rientro dal viaggio auto blu ed autista erano lì pronti per riaccompagnare a Messina i piccioncini. Sfortuna volle che un consigliere di minoranza, troppo diligente ed assai ficcanaso, nel verificare il bilancio dell’ente non riesce a far quadrare i conti e perciò interpella il Presidente, la Giunta ed il Consiglio sulle ragioni di una trasferta a Bari. Il Presidente si difende assumendo di non essere preparato sull’argomento svolgendo la professione di medico. Certo poiché aveva già commesso un errore – dimenticando la guardia medica che svolgeva nell’isola di Pantelleria per cui era sottoposto a procedimento penale per interruzione di pubblico servizio (reato poi prescritto ……. le lungaggini della giustizia, ahimè) – questa volta per non sbagliare aveva chiesto un parere ad un esperto in diritto amministrativo (avv. Andrea Lo Castro) che lo aveva rassicurato sulla legittimità dell’uso dell’auto blu anche per fini personali. La Procura della Repubblica, intanto, avvia procedimento, acquisisce gli atti e contesta al Nostro i reati di abuso d’ufficio e peculato. Condanna – Dopo varie vicissitudini (il procedimento é dapprima archiviato, il provvedimento impugnato dalla Procura generale, annullato dalla Suprema Corte, poi rimesso al GIP di Reggio Calabria, poi di nuovo a Messina per il dibattimento) e lunghissimi anni di processo la Corte d’appello di Messina condanna il nostro alla pena di 6 mesi di reclusione per i reati di peculato d’uso e abuso d’ufficio, oltre pene accessorie di legge. Nonostante ciò e nonostante il chiaro dettato della normativa sul diritto all’elettorato passivo – inibito, fra l’altro, a chi ha riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione – il dr. Buzzanca, con la benedizione dei parlamentari Domenico Nania (AN) e Rocco Crimi (FI) propone la sua candidatura ……. Supera la competizione elettorale (voti 77.529) e conquista la poltrona di Sindaco. Sta già cominciando la spartizione quando la Cassazione il 5.6.2003 respinge il suo ricorso avverso la sentenza di condanna che diviene quindi irrevocabile, definitiva. (per il testo integrale www.lexitalia.it copertina novembre o www.cittadinolex.kataweb.it). La notizia del deposito delle motivazioni ha clamore sulla stampa nazionale. In sintesi estrema: Il politico che utilizza l’auto blu per accompagnare la propria signora commette il reato di peculato, in quanto la consorte è estranea alle esigenze di servizio. Il responsabile dell’amministrazione territoriale, “(a prescindere dalla sua professione quale privato) ha il dovere giuridico di conoscere le normative che attengono al ruolo pubblico ricoperto, non affidatogli per decreto dell’autorità, ma conseguito per libera scelta al momento della presentazione delle liste elettorali, al momento in cui il gruppo di appartenenza politica consegue la maggioranza, al momento in cui la sua stessa maggioranza lo elegge al vertice dell’amministrazione pubblica locale”. Sussurri – Inizia così un lento, insopportabile mormorio. Che fare, cosa conviene ….. Le forze politiche di centro sinistra temono accuse (?) di giustizialismo. Confondono, come spesso accade, il sostantivo GIUSTIZIA dall’aggettivo sostantivato in senso peggiorativo LISMO. Taluni impugnano innanzi al Tribunale la delibera di proclamazione sostenendone la nullità, ma il Tribunale respinge. Il dr. Buzzanca poteva essere proclamato Sindaco, la definitività della condanna è successiva. Sembrano tutti acquietarsi. Il motto principale è “teniamo famiglia”. Si sospettano spartizione di sottogoverno. Alla domanda che mi viene più volte e da più parti rivolta “ma la gente di sinistra, quella di strada non di partito, che fa?” un sabato rispondo. Azione popolare – E’ lo strumento conferito dal legislatore ai cittadini elettori per far valere, fra l’altro, le cause di decadenza dalla carica di Sindaco nelle ipotesi di condanna irrevocabile per determinati reati, tra cui il peculato. Il decreto legislativo 267/2000 è il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento egli enti locali e prevede le cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza volte alla salvaguardia di interessi dell’intera nazione, connessi a valori costituzionali di primario rilievo. L’art.58 stabilisce al comma 1 lett. B) che “non possono essere candidati alle elezioni (…) e non possono comunque ricoprire le cariche di (…) sindaco (…) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli art. 314 (peculato) …. ” Il testo della norma ci sembra, nonostante il caldo estivo, di solare chiarezza. Riusciamo in pochissimi giorni e di gran corsa a predisporre il ricorso, farlo sottoscrivere a 35 cittadini (me compresa), depositarlo il 26.6.2003, ottenere la fissazione di una udienza preferiale e quindi a notificare ricorso e decreto al dr. Buzzanca (previe accurate ricerche sulla sua residenza anagrafica). Intanto altri ricorsi si aggiungono. Vengono recapitati quattro proiettili allo studio dell’avv. Marcello Scurria uno dei due avvocati difensori. La città è in fermento. Anche i palazzi romani lo sono. Interviene per il Ministro dell’Interno il Capo di gabinetto con autorevole (?) parere consultivo del 24.6.2003 affermando che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 5 giugno 2003 “non produce alcuna implicazione sulla permanenza in carica dell’amministratore locale …. Un’esegesi ispirata a principi di ragionevolezza, coerenza, logica e proporzionalità induce ad apprezzare che la ratio della normativa di cui agli srtt.58 e 59 d.lgs. 267/2000 sottolinei la volontà di pervenire alla decadenza dalla carica ricoperta in presenza di una condanna definitiva per il delitto previs
to dall’art.314 cp soltanto per le ipotesi contemplate dal comma 1 del richiamato articoli. E’ infatti desumibile ex lege che gli effetti della sentenza siano ricondotti non alla sola tipologia della condotta criminosa di peculato, ma invero essenzialmente alla maggiore offensività che in concreto la stessa condotta ha arrecato” (null’altro che sic!) La sentenza di primo grado – (per il testo integrale www.auravvocato.it) Il Tribunale il 18 luglio respinge i ricorsi ritenendo, in estrema sintesi, che essendo la definitività della condanna successiva alla elezione il Sindaco può mantenere l’incarico. L’affermazione dell’esistenza dell’interesse pubblico alla salvaguardia dell’esito della consultazione elettorale sino al completamento del mandato è la vera aberrazione della pronuncia. L’ordinamento giuridico e democratico sembra essere scardinato dalle fondamenta. Il voto sana, attribuisce l’impunità per la durata del mandato. Il delirio di onnipotenza dilaga in città dopo questa pronunzia. Il tentativo di destabilizzazione del sistema di diritto ci spaventa. Restiamo allibiti, comunque sereni. La pesante condanna alle spese di giudizio, che data la specificità dell’azione popolare sono in genere compensate, ha il sapore di una punizione. (per le ulteriori censure puoi leggere il testo del ricorso in appello pubblicato su www.auravvocato.it). Lavoriamo con la calura estiva ed il sol leone di agosto. Prima del 15 di agosto è pronto il ricorso in appello. Depositiamo. La decadenza – ( per il testo integrale www.auravvocato.it) Con sentenza del 24 novembre, depositata il 3 dicembre, la Corte d’Appello di Messina dichiara la decadenza del dr. Buzzanca dalla carica di Sindaco di Messina, carica che non può più ricoprire essendo definitiva la condanna per peculato d’uso. La sentenza è esecutiva per legge, alle ore 17,30 è notificata ed il Sindaco lascia immediatamente la poltrona. L’Assessore avrebbe dovuto nominare un commissario ma ha preferito (?) attendere le motivazioni della sentenza prima ed ora ancora non si sa. La Corte supera la miriade di eccezioni procedurali sollevate (dedicando ben 36 pagine di motivazione sui punti) ed illustra la ragioni che hanno portato all’accoglimento degli appelli ed alla dichiarazione di decadenza. In particolare la Corte afferma che: ” …. sussistono degli indici interpretativi, sia di genere lessicale che di carattere logico, che già prima facie orientano a ritenere che il sistema non può tollerare ed in effetti non permette che conservi la carica di sindaco chi abbia perduto i requisitti soggettivi necessari per assumerla” ; ed ancora che ciò vale ” …anche sul piano non secondario della ragionevolezza (art.3 Cost.). Quella ragionevolezza che induce chiunque a respingere l’idea che chi non ha i requisiti morali per concorrere ad un ufficio pubblico elettivo possa tuttavia mantenerlo …”; e poi “A restare sul piano giuridico non si riesce a comprendere, infatti, come il successo nella competizione elettorale possa fare premio sulla mancanza di un requisito indispensabile del diritto di elettorato passivo, quasi che, una volta eletti, l’ordinamento si acquieti davanti alla volontà della maggioranza degli elettori e perda di vista quelle esigenze di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni locali, che pur costituiscono,per consolidato orienatamento del giudice delle leggi, primari valori costituzionali”; ed infine che ” quello elettorale è solo un procedimento di selezione della persona destinata a svolgere una pubblica funzione e che, di conseguenza, non avrebbe senso una incapacità circoscritta alla candidatura che non intercetti anche la funzione perché è proprio il momento dell’esercizio dell’ufficio quello decisivo ai fini pubblici, e rispetto ad esso il procedimento selettivo soltanto strumentale e servente.” Insomma, abbiamo con piena nostra soddisfazione visto rinsaldare le travi portanti del sistema di diritto, la legalità, l’onestà, la politica come munus ….. Il seguito La questione rappresenta un buon precedente. Torniamo a parlare di ETICA, MORALITA’, POLITICA COME MUNUS. Intanto il Sindaco decaduto propone ricorso per cassazione e mentre la Suprema Corte anticipa su nostra richiesta al 14.4.2004 l’udienza di discussione già fissata per il 10 maggio (data non utile alla eventuale competizione elettorale per le amministrative in concomitanza con le europee), il governo il 25 marzo ultimo scorso introduce una norma in un decreto legge (che serve per regolare casi indifferibili ed urgenti) per dire che il cittadino condannato con sentenza irrevocabile per peculato d’uso può candidarsi, essere eletto, mantenere la carica. Meglio di così …. Alcuni cittadini, anche consorti di lite, chiedono con istanze del 26, 27 e 29 marzo al Presidente della Repubblica di non firmare il decreto; altri cominciano seriamente a pensare di rinunziare alla cittadinanza italiana e/o di formalizzare una richiesta di asilo politico …… Attendiamo gli eventi.

Lascia un commento


NOTA - Puoi usare questiHTML tag e attributi:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>