{"id":5505,"date":"2014-09-16T19:54:33","date_gmt":"2014-09-16T16:54:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/?p=5505"},"modified":"2014-09-16T19:54:33","modified_gmt":"2014-09-16T16:54:33","slug":"prescrizione-crediti-e-cartella-esattoriale-non-opposta-no-applicazione-analogica-art-2953-cc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/?p=5505","title":{"rendered":"Prescrizione crediti e cartella esattoriale non opposta: no applicazione analogica art. 2953 cc"},"content":{"rendered":"<div class=\"headernot\">\n<p>Prescrizione crediti e cartella esattoriale non opposta: no applicazione analogica art. 2953 cc<\/p>\n<div class=\"headernotsubt\">Corte d&#8217;Appello Lecce, sez. lavoro, sentenza 14.03.2014 n\u00b0 668 (<a class=\"headerlink\" href=\"?idstr=85&amp;idu=270527\">Cristiano Ditonno<\/a>)<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div class=\"commento\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><i><img decoding=\"async\" style=\"height: 99px; width: 150px; float: right; margin-left: 10px; margin-right: 10px;\" alt=\"\" src=\"http:\/\/www.altalex.com\/userfiles\/images\/Istituzioni\/giustizia_bilancia_200.jpg\" \/>\u201cAlla luce di un pi\u00f9 approfondito esame della materia, non pu\u00f2 che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a> (che in quanto norma di carattere eccezionale, non pu\u00f2 estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitivit\u00e0 del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)\u201d <\/i>(C. App., Sez. Lav., Sent. N. 668\/2014 del 14\/03\/2014).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Il caso<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con ricorso depositato il 13\/04\/2011 e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, la sig.ra XXXX proponeva opposizione avverso un\u2019intimazione di pagamento notificatale dall\u2019Equitalia Sud s.p.a., relativa a cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali INPS insoluti e maturati nel 2001. Il ricorso si fondava sull\u2019eccepita mancata notificazione della propedeutica cartella di pagamento e sulla prescrizione del credito previdenziale. Si costituivano in giudizio INPS, S.C.C.I. s.p.a. ed Equitalia e contestavano gli assunti attorei, chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza del 27\/11\/2013, il Tribunale di Brindisi, ritenuta fondata l\u2019eccezione di prescrizione, accoglieva il ricorso e, per l\u2019effetto, annullava l\u2019atto opposto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proponeva appello l\u2019Equitalia SUD S.p.A., rilevando che il termine prescrizionale del credito previdenziale, poich\u00e9 intimato con cartella di pagamento \u201cpassata in giudicato\u201d, era decennale e, per l\u2019effetto, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, con ogni giuridica conseguenza. Il Concessionario faceva leva sul precedente giurisprudenziale conforme della stessa Corte adita ed emesso nel 2012<b> <\/b>(C. App., Sez. Lav., Sentenza 1149\/2012) e chiedeva, per l\u2019effetto, la revisione della sentenza di primo grado. Si costituivano in giudizio le parti resistenti e, in particolare, la difesa della contribuente eccepiva e deduceva l\u2019infondatezza dell\u2019appello, chiedendone l\u2019integrale rigetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con sentenza 14 marzo 2014, n. 668 la Corte d\u2019Appello di Lecce rigettava il ricorso in appello e condannava l\u2019appellante alla refusione delle spese di lite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La decisione<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il provvedimento in commento si inserisce nell\u2019annosa questione giuridica inerente l\u2019applicabilit\u00e0 o meno dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a> alle cartelle di pagamento notificate dall\u2019Equitalia e cristallizzatesi, per mancata opposizione, in un credito irretrattabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non risulter\u00e0 sconosciuta ai pi\u00f9 la teoria, di scuola prettamente giurisprudenziale, secondo la quale all\u2019irretrattabilit\u00e0 del credito censito nella cartella di pagamento non opposta nei termini si applicherebbe l\u2019effetto del citato <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo tale impostazione, dal c.d. \u201cpassaggio in giudicato\u201d della cartella esattoriale, discenderebbe la trasformazione della prescrizione propria dei crediti in quella ordinaria, indipendentemente dalla natura degli stessi. Sicch\u00e9, anche laddove il credito si prescriva per sua natura in un termine pi\u00f9 breve, quest\u2019ultimo si trasformerebbe in decennale per applicazione analogica della norma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019impostazione <i>de qua<\/i> ha trovato conferma in diversi precedenti giurisprudenziali, soprattutto nell\u2019ambito delle Commissioni Tributarie Provinciali, ed \u00e8 stata recentemente avallata dalla stessa Corte d\u2019Appello di Lecce con la nota sentenza n. 1149\/2012.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la sentenza citata, infatti, il termine da osservare per la prescrizione dei crediti di qualsivoglia natura \u00e8<b> <\/b>quello ordinario decennale, <i>\u201cvertendosi in tema di crediti cristallizzati nel loro ammontare e nella loro esigibilit\u00e0 al momento della notifica delle cartelle presupposte\u201d<\/i> (C. App., sent. 1149\/2012).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conforme<b> <\/b>a tale ricostruzione \u00e8 il costante orientamento della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, in base al quale, <i>\u201cla cartella di pagamento non impugnata nei termini di Legge e, come tale, divenuta definitiva, \u00e8 soggetta al termine decennale di prescrizione \u2026 da quando \u00e8 stata notificata\u201d <\/i>(Comm. Trib. Prov. Br., Sez IV, sentenza 24 gennaio 2012, n. 111).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In senso diametralmente opposto si \u00e8 espressa, invece, la gran parte della giurisprudenza ordinaria civile di primo grado, ritenendo assolutamente inapplicabile l&#8217;<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a> alla cartella di pagamento, non rivestendo, quest\u2019ultima, la medesima natura giuridica della sentenza, pur accomunandola in taluni peculiari aspetti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad esempio, la sentenza 6 marzo 2014, n. 509 emessa dal Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, G.L. dott.ssa Raffaella Brocca, ha sancito che <em>\u201cla cartella esattoriale non \u00e8 titolo giudiziale ed \u00e8 regolata dallo stesso termine di prescrizione del credito da essa portata. Pertanto, la prescrizione della cartella esattoriale \u00e8 decennale solo qualora ci si trovi dinanzi ad una sentenza passata in giudicato (c.d. actio iudicati si veda l\u2019<\/em><a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\"><em>art. 2953 c.c.<\/em><\/a><em>). In tal caso il termine di prescrizione muta da quello ordinario precedente (breve \u2013 quinquennale) \u2013 previsto per il singolo tributo \u2013 in quello decennale \u2026\u201d<\/em> (Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 6 marzo 2014, n. 509; <i>cfr. <\/i>Trib. Br., Sez. Lav., sentenza 24 marzo 2014, n. 651).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza in rassegna viene compiuto un ulteriore passo in avanti nell\u2019interpretazione della norma, atteso che la stessa si pone in totale distonia rispetto al punto di vista interpretativo che aveva indotto invece la Corte d\u2019Appello di Lecce alla soluzione opposta, nella gi\u00e0 richiamata sentenza n. 1149\/2012 e risulta altres\u00ec innovativa se comparata alle altrettante decisioni in materia, ancorch\u00e9 conformi nella parte dispisitiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Difatti, la Corte ha dichiarato l\u2019inapplicabilit\u00e0 in via analogica dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953<\/a> cit. alle cartelle esattoriali, in vista della sua specialit\u00e0 nell\u2019ordinamento giuridico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tesi esposta appare condivisibile. L&#8217;<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953<\/a> cit., infatti, dispone che <i>\u201ci diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione pi\u00f9 breve di dieci anni, quando riguardo ad essi \u00e8 intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni\u201d.<\/i> La norma riferisce, cio\u00e8, il dedotto effetto giuridico esclusivamente e tassativamente al passaggio in giudicato della sentenza. N\u00e9, peraltro, l\u2019ordinamento giuridico italiano prevede una norma analoga che alleghi il medesimo effetto giuridico ad altri atti, men che meno alla c.d. irretrattabilit\u00e0 della cartella di pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Stando al tenore della predetta disposizione, l\u2019effetto <i>de quo <\/i>risulterebbe, piuttosto, limitato alle ipotesi di condanna al pagamento dei crediti accertati da una sentenza passata in giudicato. In tal caso e per effetto della sentenza, si assiste ad una vera e propria novazione oggettiva del credito, la cui natura diviene irrilevante ai fini della determinazione del termine prescrizionale, avendo il provvedimento natura di titolo di credito efficace, <i>ex<\/i> legge, per dieci anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di converso, la cartella di pagamento \u00e8 atto che differisce dalla sentenza, essendo piuttosto<b> <\/b>uno strumento, analogo al precetto privatistico, per esigere i crediti in concessione ad Equitalia ed alle altre analoghe societ\u00e0 di recupero.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per di pi\u00f9, l\u2019<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a> \u2013 che \u00e8 norma speciale \u2013 non potrebbe applicarsi in via analogica ad altre fattispecie diverse dalla sentenza, con la conseguente inapplicabilit\u00e0 dell\u2019art. 12 <i>preleggi<\/i>. La Corte di Cassazione escluse espressamente tale possibilit\u00e0, evidenziando, di converso, che <i>\u201cla norma <\/i><i>dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a><\/i><i> non pu\u00f2 essere applicata per <a name=\"ft_0\"><\/a>analogia oltre i casi in essa stabiliti, onde al riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso pu\u00f2 essere fatto valere, non pu\u00f2 essere riconosciuto altro effetto che quello interruttivo della prescrizione propria del diritto medesimo\u201d <\/i>(Cass. Civ., 29 gennaio 1968, n. 285).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebbene il precedente di Legittimit\u00e0 risalga a quasi un lustro addietro, ad oggi non \u00e8 stato mai messo in discussione se non da sparute sentenze di merito, la cui motivazione \u00e8 apparsa a dir poco emblematica e sfuggente. Tali ultime risultano, peraltro, in contrasto con alcune pi\u00f9 recenti pronunce della Corte di Cassazione, secondo la quale, <i>\u201cla notifica della cartella di pagamento non costituisce il primo atto con il quale viene esercitato il potere di accertamento, atteso che tale potere ha gi\u00e0 trovato compiuta attuazione nella emissione dell&#8217;atto impositivo (avviso di accertamento) divenuto definitivo per mancata opposizione (fatto incontestato) qualificandosi, pertanto, la cartella<\/i><i> come atto consequenziale meramente esecutivo che assolve alla funzione di precetto (consistendo nell&#8217;accertamento del mancato pagamento del debito tributario e nell&#8217;intimazione al contribuente l&#8217;effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l&#8217;avvertenza che in mancanza si proceder\u00e0 ad esecuzione forzata), e si colloca in quanto atto della procedura esecutiva in un momento successivo a quello della definizione del rapporto giuridico sostanziale di natura tributaria\u201d <\/i>(Cass. Civ., Sez. V, sentenza 6 luglio 2012, n. 11380). A ci\u00f2 si aggiunga che <i>\u201cl&#8217;ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in s\u00e9 le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma \u00e8 priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l&#8217;opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall&#8217;impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l&#8217;effetto sostanziale dell&#8217;irretrattabilit\u00e0 del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilit\u00e0 <\/i><i>dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 cod. civ.<\/a><\/i><i> ai fini della prescrizione\u201d <\/i>(Cass. Civ., Sez. V., sentenza 25 maggio 2007, n. 12263). Da ci\u00f2, discenderebbe, sempre secondo la giurisprudenza di Legittimit\u00e0, che <i>\u201cuna volta divenuto definitivo l&#8217;atto di accertamento (ed esaurito quindi l&#8217;esercizio del potere impositivo (a fronte del quale sta il diritto del contribuente alla determinazione di una imposta &#8220;giusta&#8221; ex <\/i><i>art. 53 Cost.<\/i><i>), la pretesa vantata dalla Amministrazione finanziaria si cristallizza nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio (corrispondente ora al potere di riscossione a fronte del quale sussiste soltanto la esigenza che le modalit\u00e0 di esecuzione coattiva non si traducano in una un&#8217;inammissibile vessazione del contribuente) rimane assoggettato, in assenza di diversa specifica previsione normativa, all&#8217;ordinario termine di prescrizione dei diritti ex <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512\">artt. 2934 ss. c.c.<\/a>\u201d <\/i>(Cass. Civ., Sez. V, sentenza 6 luglio 2012, n. 11380).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sicch\u00e9, nell\u2019interpretazione maggioritaria, l\u2019<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953<\/a> cit. \u00e8 applicabile solo laddove il diritto di credito sia divenuto definitivo in seguito ad una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato; diversamente, dovr\u00e0 applicarsi la prescrizione breve (Corte cass. SU 10.12.2009 n. 25790 cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 19 luglio 2013, n. 17669). Infatti, la Corte a Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha di recente osservato che <i>\u201cil diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione <\/i><i>dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 cod. civ.<\/a><\/i><i>, che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta &#8220;actio iudicati&#8221;, mentre, se la definitivit\u00e0 della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall&#8217;art. <\/i><i>20<\/i><i> <\/i><i>del <\/i><i>d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472<\/i><i>, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l&#8217;obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non pu\u00f2 che essere di tipo unitario. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 28\/10\/2006)\u201d.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Risulta, quindi, parzialmente condivisibile l\u2019orientamento di parte della giurisprudenza di merito che lega la mancata applicazione del termine di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953<\/a> cit. esclusivamente all\u2019assenza di analogia tra la cartella di pagamento non opposta e la sentenza passata in giudicato. A tal proposito, il Tribunale di Brindisi aveva, infatti, affermato che <i>\u201cla cartella esattoriale non opposta non pu\u00f2 assimilarsi ad un titolo giudiziale, e, pertanto, non pu\u00f2 applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a> La perentoriet\u00e0 del termine fissato dall\u2019art. 24 comma 5 d.l.vo n. 46\/99 determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un\u2019espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale (cfr. Cass. n. 12263\/07 e Cass. S.U. n. 25790\/09)\u201d <\/i>(<i>infra multis<\/i>,<i> <\/i>Trib. Brindisi, Sez. Lav., G.L. Francesco De Giorgi 27\/11\/2012 n. 4078\/2012). In senso conforme, si era pronunciato, ad esempio, il Tribunale di Torino, secondo il quale <i>\u201cla<a name=\"ft_2\"><\/a> cartella esattoriale pu\u00f2 essere assimilata all&#8217;ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo, e, pur cumulando in s\u00e9 le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, risulta priva dell&#8217;attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: ne consegue che la decorrenza del termine per l&#8217;opposizione, pur determinando la decadenza dall&#8217;impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con conseguente inapplicabilit\u00e0 degli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi (<\/i><i><a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a>)<\/i><i>\u201d <\/i>(Trib. Torino, Sez. III, 10\/05\/2013, Br.Ga. c\/ Comune di Torino + altri, in <i>Leggi d\u2019Italia Professionale<\/i>, Dea Professionale, massima redazionale 2013). Del medesimo tenore \u00e8 la sentenza del Tribunale di Cosenza. Secondo una nota pronuncia del Tribunale cosentino, infatti, <i>\u201cnon pu\u00f2 ritenersi che il termine sia decennale in conseguenza della mancata opposizione avverso le cartelle, perch\u00e9 questa produce il solo effetto sostanziale della irretrattabilit\u00e0 del credito, ma non rende applicabile, ai fini della prescrizione, <\/i><i>l&#8217;<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a><\/i><i>, che riguarda solo le pronunce giudiziali, solo queste idonee al giudicato (cfr. Cass. 12263\/2007, SU 25790\/2009)\u201d <\/i>(Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza 8 maggio 2013, in <i>Leggi d\u2019Italia Professionale<\/i>, Dea Professionale, massima redazionale 2013).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019orientamento sopra riportato appare parzialmente condivisibile, poich\u00e9, a prescindere dalla non assimilabilit\u00e0 della cartella di pagamento alla sentenza, gli effetti dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a> non possono e non devono mai essere applicati in via analogica, trattandosi di norma speciale, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, sia pur nel lontano 1968.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio in tale direzione, si pone la sentenza in commento, laddove, nel riformare il proprio precedente giurisprudenziale, espressamente evidenzia che <i>\u201calla luce di un pi\u00f9 approfondito esame della materia, non pu\u00f2 che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953 c.c.<\/a> (che in quanto norma di carattere eccezionale, non pu\u00f2 estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitivit\u00e0 del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790)\u201d.<\/i><\/p>\n<p>Sotto tale aspetto, pur nella singolarit\u00e0 del repentino mutamento di orientamento, la Corte d\u2019Appello sottolinea un elemento innovativo della <i>vexata questio<\/i>, affermando l\u2019inapplicabilit\u00e0 dell\u2019istituto dell\u2019analogia all\u2019<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=36512#art2953\">art. 2953<\/a> cit. in vista del suo carattere eccezionale, esattamente come gli Ermellini ebbero ad evidenziare con la sentenza n. 285\/1968 citata.<\/p>\n<p>Si auspica che tale tribolato orientamento sia presto sposato universalmente, cos\u00ec da rendere certezza al diritto e garanzia di effettivit\u00e0 della macchina giudiziaria.<\/p>\n<p><strong>Per approfondimenti:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=55248&amp;utm_source=News&amp;utm_medium=Altalex&amp;utm_campaign=SEGNALAZIONI_EDITORIALI\">Questioni attuali\u00a0 in\u00a0 tema di esecuzione forzata alla luce delle ultime riforme<\/a>, Altalex Formazione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/shop.wki.it\/Ipsoa\/Codici\/Codice_Civile_commentato_s20808.aspx?category=bundle_card_prod_link&amp;action=click_to_product_card&amp;label=&amp;bundleId=287?utm_source=NEWS&amp;utm_medium=altalex&amp;utm_content=sal&amp;utm_campaign=SEGNALAZIONI_EDITORIALI&amp;source=LEX\" target=\"_blank\">Codice Civile commentato<\/a>,\u00a0a cura di Mariconda Vincenzo, Alpa Guido, IPSOA, 2013.<\/li>\n<\/ul>\n<p>(Altalex, 22 agosto 2014. Nota di <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idstr=85&amp;idu=270527\"><b>Cristiano Ditonno<\/b><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"commento2\">\n<p align=\"center\"><b>Corte d\u2019Appello di Lecce<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Sezione Lavoro<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Sentenza 4 marzo 2013 &#8211; 14 marzo 2014, n. 668<\/b><\/p>\n<p align=\"right\">N. 668\/14 SENT.<\/p>\n<p>N. 249\/13 R.G.<\/p>\n<p>N. 3702 Cron.<\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>La Corte di Appello di Lecce \u2013 Sezione Lavoro<\/p>\n<p>Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:<\/p>\n<p>1) Dott. Vittorio Delli Noci Presidente Rel.<\/p>\n<p>2) Dott. Giuseppe Viggiani Consigliere<\/p>\n<p>3) Dott.ssa Caterina Mainolfi Consigliere<\/p>\n<p align=\"center\">ha emesso la seguente<\/p>\n<p align=\"center\"><b>SENTENZA<\/b><\/p>\n<p>nella causa civile in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al n. 249\/2013 del Ruolo Generale, Sez. Lav. App., promossa<\/p>\n<p align=\"center\">DA<\/p>\n<p>EQUITALIA SUD S.p.a., gi\u00e0 Equitalia E.TR S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato dott. B. Mineo, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall\u2019avv. <i>Omissis<\/i>, come da mandato in atti.<\/p>\n<p align=\"right\">APPELLANTE<\/p>\n<p align=\"center\">CONTRO<\/p>\n<p><i>Omissis<\/i>, rappresentata e difesa dall\u2019avv. <i>Omissis<\/i>, come da mandato in atti.<\/p>\n<p align=\"center\">NONCHE\u2019<\/p>\n<p>I.N.P.S. e S.C.C.I. S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi dall\u2019avv. <i>Omissis<\/i>, come da procura generale alle liti indicata in atti.<\/p>\n<p align=\"right\">APPELLATI<\/p>\n<p><i>OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento.<\/i><\/p>\n<p><i>APPELLO<b> <\/b>avverso sentenza del Tribunale di Brindisi n. 4078\/12 del 27.11.2012.<\/i><\/p>\n<p>Alla udienza del 4.3.2014 la causa \u00e8 stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<\/b><\/p>\n<p>Con ricorso depositato il 13.4.2011 <i>Omissis <\/i>proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. 024 2003 001462817000, notificata da Equitalia E.Tr. S.p.a. il 14.3.2003 per contributi dovuti all\u2019INPS in relazione all\u2019anno 2001.<\/p>\n<p>A sostegno della opposizione, eccepiva la mancata notifica della cartella esattoriale e la prescrizione del credito vantato; concludeva per l\u2019annullamento dell\u2019atto opposto.<\/p>\n<p>Si costituivano l\u2019INPS, la S.C.C.I. S.p.a. ed Equitalia e contestavano la fondatezza della opposizione.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Brindisi, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 27.11.2012, ritenuta fondata l\u2019eccezione di prescrizione, accoglieva la opposizione e, per l\u2019effetto, annullava l\u2019atto di intimazione opposto, compensando le spese.<\/p>\n<p>Proponeva appello Equitalia Sud S.p.a., gi\u00e0 Equitalia E.Tr. S.p.a., con ricorso depositato l\u20198.2.2013 e rilevava che, nella specie, i termini prescrizionali erano decennali, con la conseguenza che non si era verificata la prescrizione come riconosciuta dal giudice di primo grado.<\/p>\n<p>Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della opposizione come a suo tempo proposta.<\/p>\n<p>Si costituiva la <i>Omissis <\/i>con memoria depositata il 28.1.2014 e contestava la fondatezza dell\u2019appello, del quale chiedeva l\u2019integrale rigetto.<\/p>\n<p>L\u2019INPS e la S.C.C.I. S.p.a. resistevano.<\/p>\n<p>Alla odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa, sulla base delle conclusioni di cui in atti, come da separato dispositivo.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/b><\/p>\n<p>L\u2019appello \u00e8 infondato.<\/p>\n<p>Ed invero, alla fattispecie in esame va applicata la prescrizione quinquennale, cos\u00ec come correttamente ritenuto dal primo giudice.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 appellante sostiene l\u2019applicabilit\u00e0 della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., sul presupposto che i crediti vantati sarebbero portati da una cartella di pagamento non opposta, assimilabile \u2013 a suo dire \u2013 ad un giudicato civile.<\/p>\n<p>In contrario, per\u00f2, va rilevato che l\u2019art. 2953 c.c. parla di \u201csentenza di condanna passata in giudicato\u201d, alla quale non pu\u00f2 assimilarsi la cartella di pagamento opposta.<\/p>\n<p>In proposito, la S.C. ha affermati, in caso pi\u00f9 o meno analogo, che \u201cl\u2019ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autonomia della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in s\u00e9 le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma \u00e8 priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato\u201d, con la conseguenza della inapplicabilit\u00e0 dell\u2019art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (Cass. 25.5.2007 n. 12263).<\/p>\n<p>Questa Corte non ignora il proprio precedente citato dalla societ\u00e0 Equitalia, ma, alla luce di un pi\u00f9 approfondito esame della materia, non pu\u00f2 che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell\u2019art. 2953 c.c. (che, in quanto norma di carattere eccezionale, non pu\u00f2 estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitivit\u00e0 del credito non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009 n. 25790).<\/p>\n<p>Ogni altra questione rimane assorbita.<\/p>\n<p>Le spese del presente grado di giudizio sostenute dalla <i>Omissis <\/i>vanno accollate alla societ\u00e0 appellante, con distrazione.<\/p>\n<p>Le spese verso l\u2019INPS e la S.C.C.I. S.p.a. vanno compensate, anche in considerazione del fatto che gli enti suindicati si sono costituiti il giorno prima dell\u2019udienza.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>P.Q.M.<\/b><\/p>\n<p><b>La Corte di Appello di Lecce \u2013 Sezione Lavoro;<\/b><\/p>\n<p><b>Visto l\u2019art. 427 c.p.c.;<\/b><\/p>\n<p><b>definitivamente pronunciando sull\u2019appello proposto con ricorso dell\u20198.2.2013 da Equitalia Sud S.p.a. nei confronti di <i>Omissis<\/i>, dell\u2019INPS e della S.C.C.I. S.p.a. avverso la sentenza del 27.11.2012 del Tribunale di Brindisi, cos\u00ec provvede:<\/b><\/p>\n<p><b>Rigetta l\u2019appello,<\/b><\/p>\n<p><b>Condanna la societ\u00e0 appellante al pagamento, in favore della <i>Omissis, <\/i>delle spese di questo grado, liquidate in \u20ac 1.100,00 ex D.M. n. 140\/12, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell\u2019avv. <i>Omissis.<\/i><\/b><\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Lecce il 4.3.2013.<\/p>\n<p align=\"right\">IL PRESIDENTE EST.<\/p>\n<p align=\"right\">IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO<\/p>\n<p align=\"right\"><i>Depositato in Cancelleria<\/i><\/p>\n<p align=\"right\"><i>14 MAR 2014<\/i><\/p>\n<p align=\"right\"><i>Il Funzionario Giudiziario<\/i><\/p>\n<\/div>\n<p><!-- centro2 --><\/p>\n<p><!-- centro --><\/p>\n<p><!-- wrapperaltalex --><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prescrizione crediti e cartella esattoriale non opposta: no applicazione analogica art. 2953 cc Corte d&#8217;Appello Lecce, sez. lavoro, sentenza 14.03.2014 n\u00b0 668 (Cristiano Ditonno) \u201cAlla luce di un pi\u00f9 approfondito esame della materia, non pu\u00f2 che ritenere che solo il &hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/?p=5505\">Continua &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_s2mail":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-5505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-giurisprudenza-utile"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5505"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5505\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5507,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5505\/revisions\/5507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}