{"id":2505,"date":"2011-07-26T17:46:58","date_gmt":"2011-07-26T16:46:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/?p=2505"},"modified":"2011-07-26T17:46:58","modified_gmt":"2011-07-26T16:46:58","slug":"contratto-tra-avvocato-e-cliente-il-foro-e-sempre-quello-esclusivo-del-consumatore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/?p=2505","title":{"rendered":"Contratto tra avvocato e cliente: il foro \u00e8 sempre quello esclusivo del consumatore"},"content":{"rendered":"<p>Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 09.06.2011 n\u00b0 12685.<\/p>\n<p>La Cassazione, con l\u2019ordinanza 9 giugno 2011, n. 12685, emessa in sede di regolamento di competenza, ha confermato la sentenza del 19 febbraio 2010, con la quale il Tribunale di Roma si dichiarava incompetente in favore del Foro esclusivo del Consumatore opponente a decreto ingiuntivo (nella specie il Tribunale di Larino).<br \/>\nSi tratta di un&#8217;importante pronuncia che sancisce un prinicipio di civilt\u00e0 giuridica e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, anche a tutela del diritto di difesa, ex art. 24 Cost. del soggetto pi\u00f9 debole, confermando l&#8217;evoluzione della giurisprudenza interna alle normative europee in materia di tutela dei consumatori.<br \/>\nPresso quest\u2019ultimo Foro \u00e8 infatti residente il cliente che aveva promosso opposizione a decreto ingiuntivo in favore del suo ex legale in relazione a compensi professionali asseritamente non onorati.<\/p>\n<p>Il legale propone regolamento di competenza eccependo l&#8217;inapplicabilit\u00e0 delle norme a tutela del consumatore in quanto il credito nei confronti del debitore opponente si sarebbe formato nell&#8217;ambito della sua professione di insegnante e pertanto sulla base di tale pressuposto invocava l\u2019applicabilit\u00e0 del foro speciale alternativo per notai ed avvocati, di cui al terzo comma dell\u2019art. 637 c.p.c.<\/p>\n<p>La Cassazione ritiene infondata la tesi dell\u2019avvocato argomentando che nel rapporto tra il foro speciale alternativo di cui al terzo comma dell\u2019art. 637 c.p.c. ed il foro esclusivo del consumatore di cui all\u2019art. 33, comma 2, lettera n) del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 prevale quest\u2019ultimo. Richiama il proprio consolidato orientamento che ritiene esclusivo e speciale il foro del consumatore, considerando presuntivamente vessatoria, e quindi nulla, la clausola che stabilisca come sede del foro competente un luogo diverso da quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, pure nell\u2019ipotesi ove il foro indicato come competente coincida con uno dei fori di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c.<\/p>\n<p>La Suprema Corte smentisce pertanto l\u2019eccezione sollevata dall\u2019avvocato in merito alla non riconducibilit\u00e0 della normativa in tema di consumatori al caso di specie, in quanto l\u2019avvocato che conclude un contratto d\u2019opera intellettuale rappresenta un professionista ai sensi dell\u2019art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, ricordando le definizioni fornite dal codice del consumo e dalla direttiva comunitaria da cui ha tratto origine.<\/p>\n<p>La Corte infine analizza l\u2019ulteriore questione concernente la locuzione \u201cscopo estraneo all\u2019attivit\u00e0 professionale\u201d se si riferisca o meno ad attivit\u00e0 differenti da quelle di lavoratore dipendente. La Corte, sulla scia di alcune precedenti sentenze nelle quali il lavoratore subordinato veniva riconosciuto quale \u201cparte debole\u201d del rapporto contrattuale, afferma che il rapporto di lavoro subordinato non integra attivit\u00e0 di natura professionale idonea a far ritenere sussistente la qualit\u00e0 di professionista e quindi escludendo la qualifica di consumatore.<br \/>\nCi\u00f2 premettendo la Corte elimina ogni dubbio circa la prospettata qualificazione operata dal ricorrente nei confronti dell\u2019insegnante &#8211; lavoratore dipendente, come \u201cprofessionista\u201d.<\/p>\n<p>Testo integrale<\/p>\n<p>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<\/p>\n<p>SEZIONE III CIVILE<\/p>\n<p>Ordinanza 4 maggio \u2013 9 giugno 2011, n. 12685<\/p>\n<p>(Presidente Preden \u2013 Relatore Segreto)<\/p>\n<p>Fatto e diritto<\/p>\n<p>1. L&#8217;avv. E.M. ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti di Ma.Sa. per un credito di Euro. 14.473,88 a titolo di compenso per prestazioni professionali di avvocato in un giudizio promosso davanti al Tar Molise e davanti al Consiglio di Stato, relativo all&#8217;orario di insegnamento del Ma. , quale professore di scuola pubblica. Il Ma. proponeva opposizione, eccependo tra l&#8217;altro l&#8217;incompetenza territoriale del tribunale di Roma ed in via gradata, sollevando l&#8217;eccezione di incostituzionalit\u00e0 dell&#8217;art. 637, e. 3, c.p.c.<\/p>\n<p>Il tribunale di Roma, con sentenza depositata il 19.2.2010, dichiarava la propria incompetenza per territorio, essendo competente il tribunale di Larino, quale foro del consumatore, avendo il Ma. la propria residenza in quel circondario.<\/p>\n<p>Avverso tale sentenza, l&#8217;attore avv. E.M. proponeva regolamento di competenza adducendo che nel caso di specie non fosse applicabile la previsione sul foro del consumatore, in quanto nel rapporto tra avvocato e cliente non operava la normativa a tutela del consumatore che si riferiva solo alle attivit\u00e0 commerciali; che il Ma.Sa. non poteva considerasi un consumatore, in quanto aveva conferito mandato all&#8217;avvocato riguardo ad una controversia che rientrava nel quadro della sua professione di insegnante; che in ogni caso avrebbe dovuto trovare applicazione l\u2019art. 637, comma 3, c.p.c. L\u2019avv. M. ha presentato anche memoria. Resiste l&#8217;intimato con controricorso.<\/p>\n<p>2. La decisione sulla competenza passa necessariamente attraverso la soluzione di tre questioni.<\/p>\n<p>Il primo problema che si pone nella fattispecie attiene al rapporto tra il foro speciale alternativo di cui all\u2019art. 637, c. 3, c.p.c. in favore degli avvocati (e dei notai), ed il foro esclusivo del consumatore di cui attualmente all&#8217;art. 33, c. 2 lett. n) del d.lgs. 6.9.2005 n. 206.<\/p>\n<p>Il punto \u00e8 oggetto di soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito, mentre mancano sentenze di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 63 7 c.p.c. statuisce che &#8220;Per l&#8217;ingiunzione \u00e8 competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel n. 2 dell&#8217;articolo 633 \u00e8 competente anche l&#8217;ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.<\/p>\n<p>Gli avvocati o i notai possono altres\u00ec proporre domanda d&#8217;ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell&#8217;ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono&#8221;. L&#8217;art. 33, c. 2, lett. u), del d.lgs. 6.9.2005, n. 206,statuisce in tema di contratti c.d. del consumatore che si presume vessatoria fino a prova contraria la clausola che ha per oggetto, o per effetto, di &#8220;stabilire come sede del foro competente sulle controversie localit\u00e0 diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore\u201d.<\/p>\n<p>3.Va anzitutto rilevato che l&#8217;art. 637, c. 3, c.p.c. ha superato indenne lo scrutinio di costituzionalit\u00e0, a cui \u00e8 stato sottoposto dal Giudice delle leggi con sentenza n. 50 del 2010, in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.. La Corte costituzionale ha solo rilevato che lo scopo della norma \u00e8 quello di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero dei crediti professionali in luogo diverso (o addirittura in luoghi diversi) da quello in cui egli avesse attualmente stabilito l&#8217;organizzazione della propria attivit\u00e0 professionale, ma che la censura di incostituzionalit\u00e0 non pu\u00f2 ritenersi fondata sotto il profilo della disparit\u00e0 di trattamento in relazione ad altre categorie professionali, che non possono avvalersi della stessa norma. Infatti &#8220;si deve osservare che ogni professione presenta caratteri peculiari idonei a giustificarne una disciplina giuridica differenziata. Per la professione legale tali caratteri sono stati gi\u00e0 posti in luce con la sentenza di questa Corte n. 137 del 1975. Infine, quanto al rapporto tra l&#8217;avvocato e il cliente, se \u00e8 vero che la norma censurata attribuisce al primo una facolt\u00e0 processuale ai fini del recupero dei suoi crediti per prestazioni professionali, mediante la possibilit\u00e0 di scegliere un foro che pu\u00f2 non coincidere con la residenza o il domicilio del debitore convenuto, \u00e8 anche vero che tale facolt\u00e0 non contrasta con il principio di eguaglianza, essendo essa, come gi\u00e0 si \u00e8 notato, frutto di una scelta non irragionevole del legislatore\u201d.<\/p>\n<p>4.1. La giurisprudenza ha ritenuto in tema di c.d. contratti del consumatore, che il foro del consumatore \u00e8 esclusivo e speciale sicch\u00e9 la clausola che stabilisca come sede del foro competente una localit\u00e0 diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, anche se il foro indicato come competente coincida con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 c.c., \u00e8 presuntivamente vessatoria e, pertanto, nulla (Cass. 26\/09\/2008, n. 24262).<\/p>\n<p>Gi\u00e0 sotto la vigenza dell&#8217;art. 1469 bis c.p.c. le S.U. di questa Corte hanno ritenuto che la norma contenuta nel comma 3, n. 19 nel presumere la vessatoriet\u00e0 della clausola che stabilisca come sede del foro competente una localit\u00e0 diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale, derogabile dalle parti solo con trattativa individuale. Ne consegue che \u00e8 da presumere vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., se \u00e8 diverso quello del consumatore, perch\u00e9 l&#8217;art. 1469-ter, terzo comma, cod. civ. &#8211; per il quale non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge &#8211; non pu\u00f2 essere interpretato vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore, come nel caso in cui il &#8220;forum destinatae solutionis&#8221; coincida con la residenza del professionista (Cass. Sez. Unite, 01\/10\/2003, n. 14669; Cass. 20\/08\/2004, n. 16336).<\/p>\n<p>Pertanto con l&#8217;introduzione del foro speciale esclusivo in favore del consumatore (originariamente introdotto dall&#8217;art. 1469 bis c.c. e poi trasferito nell&#8217;art. 33 del d. lgs. n. 206\/2005) risulta ridotto l&#8217;ambito di applicabilit\u00e0 dell&#8217;originario foro speciale alternativo di cui all&#8217;art. 637, c. 3, c.p.c., non regolando anche l&#8217;area attualmente coperta dal foro del consumatore, ma esclusivamente quella in cui il cliente ingiunto non rivesta tale qualit\u00e0.<\/p>\n<p>A rigore non si tratta propriamente di una abrogazione dell&#8217;art. 637 e. 3 c.p.c., sia pure parziale, per incompatibilit\u00e0 ai sensi dell&#8217;art. 15 delle preleggi, in quanto le due norme in esame convivono (e ci\u00f2 non solo in relazione alle diverse delimitazioni suddette ma anche perch\u00e9 l&#8217;art. 34 d. lgs. n. 206\/2005 non esclude in modo assoluto la deroga al foro del consumatore, e quindi anche l&#8217;applicabilit\u00e0 della norma codicistica, ma indica le ristrette condizioni alla quali pu\u00f2 essere ammessa).<\/p>\n<p>Tuttavia, allorch\u00e9 si versa in una fattispecie in cui, per la presenza sia dell&#8217;avvocato che del cliente-consumatore entrambe le norme sarebbero astrattamente applicabili ma necessariamente deve darsi la prevalenza o all&#8217;una o all&#8217;altra, tale prevalenza va accordata alla norma in tema di foro del consumatore per una duplice ragione.<\/p>\n<p>Anzitutto perch\u00e9 la norma in tema di foro del consumatore individua una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, pur configurata da altra norma (cos\u00ec SU 14669\/2003 cit.).<\/p>\n<p>Inoltre detta prevalenza \u00e8 conseguenza dell&#8217;applicazione dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo.<\/p>\n<p>4.2.N\u00e9 potrebbe sostenersi che tale disciplina prevista dall&#8217;art. 637, c. 3, c.p.c., per quanto anteriore rispetto al c.d. codice del consumo non sia stata influenzata dalla successiva disciplina in tema di foro del consumatore, costituendo la norma codicistica una disposizione speciale e, come tale non derogata dalla disposizione successiva generale (perch\u00e9 regolante organicamente l&#8217;intera materia della tutela del consumatore) secondo il principio lex specialis derogat legi generali e lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.<\/p>\n<p>Infatti l&#8217;art. 33, c. 2, lett. u), d. lgs. n. 206\/2005 cit., per quanto posizionato in una normativa a carattere generale a tutela del consumatore, rappresenta pur sempre una disposizione speciale in tema di competenza territoriale, non diversamente dalla norma di cui all&#8217;art. 637, c. 3 c.p.c., che \u00e8 posizionata nell&#8217;ambito del codice di rito e, quindi, della disciplina generale ed organica del procedimento civile.<\/p>\n<p>4.3. In ogni caso, in merito alla qualit\u00e0 di lex specialis della norma attinente al foro esclusivo del consumatore, va osservato che tale foro era stato originariamente disposto dall&#8217;art. 1469 bis e. 3, n. 19 c.c. (introdotto con l&#8217;art. 25 della l. n. 52\/1996). In quella sede tale l&#8217;individuazione del foro costituiva certamente una lex specialis a tutela del consumatore, con la conseguenza che per effetto del coordinamento di tale disposizione speciale sopravvenuta con quella antecedente di cui all&#8217;art. 637, c. 3, quest&#8217;ultima risultava delimitata ai soli casi in cui il cliente non fosse un consumatore.<\/p>\n<p>La circostanza che la norma speciale in tema di foro esclusivo del consumatore sia poi stata trasferita nella pi\u00f9 generale normativa a tutela del consumatore, di cui alla legge n. 206 del 2005, non priva la norma attinente al foro del consumatore del carattere di specialit\u00e0 n\u00e9 &#8220;riassorbe&#8221; gli effetti delimitativi gi\u00e0 prodottisi sull&#8217;art. 637, c. 3 c.p.c.<\/p>\n<p>Entrambe le norme (sia quella di cui all&#8217;art. 637, e. 3, che quella di cui all&#8217;art. 33 d. lgs. n. 205\/2006) attengono infatti a categorie specifiche di soggetti.<\/p>\n<p>Ne consegue che il loro concorso va regolato nei termini della prevalenza della norma di cui all&#8217;art. 33, c. 2, lett. u, d. lgs. n.2006\/2005 su quella di cui all&#8217;art. 637, e. 3 c.p.c.<\/p>\n<p>4.4. Di nessun rilievo, ai fini della questione in esame, \u00e8 la sentenza 20.7.2010 n. 17049 di questa Corte, su cui si dilunga il ricorrente nella memoria. Essa infatti si \u00e8 limitata a statuire che il Consiglio dell&#8217;Ordine in relazione al quale va determinato il giudice competente a norma dell&#8217;art. 637, c. 3, c.p.c. \u00e8 quello relativo al momento della proposizione del ricorso. Nessun elemento da tanto si ricava in relazione alla diversa questione in esame della concorrenza tra il foro dell&#8217;avvocato e quello del consumatore.<\/p>\n<p>5.1. La seconda questione che si pone \u00e8 di esaminare se l&#8217;avvocato che conclude un contratto d&#8217;opera professionale intellettuale sia da ritenersi un professionista, ai sensi dell&#8217;art. 3 del d. lgs. n. 206\/2005.<\/p>\n<p>La risposta \u00e8 affermativa.<\/p>\n<p>Invero, appare innanzitutto infondato l&#8217;assunto del ricorrente con il quale, facendosi riferimento al preambolo della direttiva comunitaria 5 aprile 1993 n. 93\/13 CEE, da cui ha tratto origine la normativa nazionale sul consumatore, si sostiene che il rapporto tra avvocato e cliente esulerebbe dalla normativa de qua, in quanto l&#8217;attivit\u00e0 del legale non rientrerebbe tra le &#8220;attivit\u00e0 commerciali&#8221;, a cui soltanto la stessa normativa si riferirebbe, sostanziandosi in un&#8217;opera intellettuale basata sull&#8217;intuitu personae, di modo che l&#8217;avvocato non potrebbe essere annoverato tra i professionisti a cui si applica la normativa comunitaria.<\/p>\n<p>5.2. Va, al contrario, rilevato che la direttiva comunitaria del 5.4.19 93, n. 93\/13 CEE non limita il suo ambito di applicazione alle &#8220;attivit\u00e0 commerciali&#8221;, come comunemente intese. Anzi la predetta direttiva comunitaria, al suo decimo &#8220;considerando&#8221;, afferma espressamente la sua applicabilit\u00e0 &#8220;a qualsiasi contratto stipulato tra un professionista e un consumatore&#8221;, eccezion fatta per alcuni contratti espressamente enucleati.<\/p>\n<p>Il D.lgs. n. 206\/2005 all&#8217;art. 3 lett. a), come modificato dall&#8217;art. 3, D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 definisce il consumatore come: &#8220;la persona fisica che agisce per scopi estranei all&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta&#8221;. Lo stesso art. 3 (mod. dal d.lgs. n. 221\/2007), alla lett. c) definisce il professionista come: \u201cla persona fisica o giuridica che agisce nell&#8217;esercizio della propria attivit\u00e0 imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario&#8221;. Questa definizione di professionista, cos\u00ec come quella di consumatore, fa riferimento all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 &#8220;imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale&#8221; che, nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d&#8217;opera professionale.<\/p>\n<p>6.1. \u00c8 evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica anche al professionista prestatore d&#8217;opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual&#8217;\u00e8 l&#8217;avvocato.<\/p>\n<p>A tal fine, peraltro, a nulla rileva che il rapporto tra l&#8217;avvocato e il professionista sia caratterizzato dall&#8217;intuitu personae e sia, non di contrapposizione, ma di collaborazione (questo, tra l&#8217;altro, solo nei rapporti esterni con i terzi, ossia con le controparti del cliente), non rientrando tale circostanza nel paradigma normativo.<\/p>\n<p>Nella fattispecie si versa nell&#8217;ipotesi di contratto (d&#8217;opera professionale) stipulato tra un professionista (l&#8217;avvocato), che tipicamente conclude quel tipo di contratto nella sua attivit\u00e0 professionale, ed un cliente, il quale, a seconda delle circostanze, pu\u00f2 esser un consumatore o meno (come si vedr\u00e0 in seguito).<\/p>\n<p>Invero, \u00e8 evidente che un avvocato utilizza il contratto (di mandato per la rappresentanza e difesa giudiziale o extragiudiziale di un cliente) per agire nell&#8217;esercizio della propria attivit\u00e0 professionale ed \u00e8, pertanto, da considerare un professionista, secondo la definizione data a tale figura dal legislatore nell&#8217;art. 3, lett. u) del citato D.lgs. n. 206\/2005.<\/p>\n<p>6.2. Ora, il professionista \u00e8 colui che nell&#8217;esercizio della sua attivit\u00e0 &#8220;utilizza&#8221; i contratti previsti dalla disciplina a tutela del consumatore. Il punto era espressamente dichiarato nel previgente art. 1469 bis c.c.; l&#8217;inciso non \u00e8 stato poi riprodotto nel codice del consumo unicamente per il fatto che la definizione viene riferita, in apertura di codice, non solo alla disciplina dei contratti del consumatore ma del consumo in genere. Tuttavia non pare revocabile in dubbio che l&#8217;utilizzo del contratto da parte del professionista quale ordinario strumento per l&#8217;esercizio della propria attivit\u00e0 sia uno dei presupposti sostanziali della normativa in esame.<\/p>\n<p>6.3. Quanto alla prestazione professionale, lo stesso articolo 3 del cod. cons. alla lett. e) individua nel &#8220;prodotto&#8221; destinato al consumatore anche una &#8220;prestazione di servizi&#8221;.<\/p>\n<p>A questo fine va rilevato che gi\u00e0 questa Corte aveva affermato con ordinanza 26\/09\/2008, n. 24257, l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 33 lett. u) del citato D.lgs 6.9.2005, n. 206, in tema di foro del consumatore nell&#8217;ambito di un giudizio instaurato dall&#8217;avvocato nei confronti del proprio cliente per competenze professionali, rilevando la prevalenza di detto foro esclusivo rispetto a quelli facoltativi di cui all&#8217;art. 20 c.p.c. (non si faceva questione -invece &#8211; del rapporto tra foro esclusivo del consumatore e quello alternativo speciale di cui all&#8217;art. 637, c. 3, c.p.c.) 6.4.Pi\u00f9 in generale questa Corte ha gi\u00e0 ritenuto che il prestatore di opera professionale intellettuale (nella fattispecie il medico) integra la figura del professionista di cui all&#8217;art. 1469 bis (abrogato) e. e. e quindi dell&#8217;attuale art. 3 cod. cons. (Cass. 20\/03\/2010, n. 6824; Cass. 27\/02\/2009, n. 4914, Cass. 2\/01\/2009, n. 20), con la conseguenza che opera per il cliente &#8211; consumatore &#8211; il foro esclusivo della propria residenza. In questi predetti arresti si \u00e8 rilevato che \u00e8 professionista &#8211; ai fini dell&#8217;applicazione della disciplina sui contratti del consumatore, &#8211; una persona che assume verso l&#8217;altra l&#8217;impegno di svolgere a suo favore un compito da professionista intellettuale, se l&#8217;impegno \u00e8 assunto nel quadro di un&#8217;attivit\u00e0 svolta in modo non occasionale.<\/p>\n<p>6.5. N\u00e9 la disciplina di protezione del consumatore \u00e8 limitata al caso in cui il contratto sia concluso per iscritto con rinvio a condizioni generali di contratto o mediante moduli o formulari, come pure si evince sia dall&#8217;art. 35 del codice del consumo (e gi\u00e0 dall&#8217;art. 1469 quater cod. civ.), sia dall&#8217;art. 34, comma 5 del citato codice e gi\u00e0 dall&#8217;art. 1479 ter c.c., comma 5, che considerano tali ipotesi come eventuali e le elevano a presupposto della applicazione di ulteriori disposizioni di tutela del consumatore.<\/p>\n<p>Il che \u00e8 del resto conforme a quanto risulta in modo espresso da uno dei &#8220;considerando&#8221; che introducono alla direttiva 93\/13\/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dal consumatore, dove \u00e8 scritto che &#8220;il consumatore deve godere della medesima protezione nell&#8217;ambito di un contratto orale e di un contratto scritto&#8221;.<\/p>\n<p>Inoltre la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che sia &#8220;professionista&#8221; il prestatore d&#8217;opera intellettuale anche quando si \u00e8 discusso e risolto negativamente il quesito se della tutela del consumatore possa egli fruire per contratti conclusi nel quadro della sua attivit\u00e0 professionale (Cass. 5 giugno 2 007 n. 13083; 9 novembre 2006 n. 23892, quest&#8217;ultima con specifico riferimento alla professione di avvocato).<\/p>\n<p>7.Ne consegue che, per effetto dell&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;art. 33 lett. u) d.lgs. n. 2 05\/2 006, il foro alternativo speciale di cui all&#8217;art. 637, e. 3 c.p.c. opera solo nell&#8217;ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all&#8217;avvocato, sia una persona giuridica oppure &#8211; nell&#8217;ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica &#8211; che esso non rivesta la qualit\u00e0 di consumatore e, quindi, che abbia richiesto la prestazione professionale all&#8217;avvocato per uno scopo estraneo alla sua attivit\u00e0 imprenditoriale,commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (l&#8217;art. 15 del Reg. CE 44\/2001 utilizza il sintagma X1scopo estraneo all&#8217;attivit\u00e0&#8221;).<\/p>\n<p>8.1-Si pone a questo punto la terza questione: Se, ai fini dell&#8217;individuazione del consumatore, con la locuzione &#8220;scopo estraneo all&#8217;attivit\u00e0 professionale&#8221; ci si riferisca necessariamente ad &#8220;attivit\u00e0 professionale&#8221; diversa da quella del lavoratore dipendente.<\/p>\n<p>Secondo il ricorrente, infatti, poich\u00e9 il Ma. gli aveva richiesto l&#8217;attivit\u00e0 professionale di avvocato relativamente ad atti in merito all&#8217;orario di insegnamento, la prestazione richiesta non era estranea all&#8217;attivit\u00e0 professionale di insegnante del Ma. , con la conseguenza che questi non era un consumatore, ma a sua volta un professionista, per cui non poteva invocare il foro del consumatore.<\/p>\n<p>Secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale italiano prevalente (Cass. S.U. n. 7444 del 20\/03\/2008) deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all&#8217;art. 1469 bis c.c. e segg., ed attualmente D.Lgs. n. 2006 del 2005, artt. 3 e 33 e segg., la persona fisica che, anche se svolge attivit\u00e0 imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all&#8217;esercizio di dette attivit\u00e0; mentre deve essere considerato &#8220;professionista&#8221; tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attivit\u00e0 imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa (cfr. anche Cass. 23\/02\/2007, n. 4208).<\/p>\n<p>8.2.Non sono mancate critiche a tale orientamento, finalizzate ad un\u2019interpretazione estensiva del concetto di consumatore, fondata sulla distinzione tra atti della professione e atti inerenti alla professione e con la tendenza ad escludere dall&#8217;ambito di applicazione della tutela dei consumatori solo quegli atti che presentino una pertinenza specifica con l&#8217;attivit\u00e0 professionale svolta e non quelli in cui il collegamento sia riconducibile ad un rapporto di pertinenza generica, sul presupposto che in tali situazioni il soggetto vessato, pur agendo per finalit\u00e0 diverse dal puro consumo privato, \u00e8 sostanzialmente un profano, sfornito di quelle competenze specifiche che possono farlo ritenere in posizione di parit\u00e0 con il contraente forte, con conseguente asimmetria informativa.<\/p>\n<p>8.3. Sennonch\u00e9 non vi sono ragioni per discostarsi dall&#8217;orientamento gi\u00e0 espresso da queste S.U. e sopra indicato. Va, anzi, osservato che la tesi \u00e8 corroborata dalla definizione di consumatore fornita nell&#8217;ambito del commercio elettronico (art. 2, lett. e), D.lgs. 9.4.2003, n.70): questa normativa prevede che anche la mera riferibilit\u00e0 dell&#8217;atto all&#8217;attivit\u00e0 professionale svolta dalla persona fisica impedisce che quest&#8217;ultima possa essere qualificata come consumatore.<\/p>\n<p>8.4. Ne consegue che anche la persona fisica che abbia richiesto all&#8217;avvocato la sua prestazione professionale per una questione non estranea alla sua attivit\u00e0 imprenditoriale o professionale, sia pure occasionale, non ha la qualit\u00e0 di consumatore e quindi non pu\u00f2 beneficiare del foro di cui all&#8217;art. 33, c. 2 lett. u) d.lgs. n. 205\/2006, mentre rimane soggetto al foro alternativo di cui all&#8217;art. 637, c. 3 c.p.c.<\/p>\n<p>9.1. Sotto questo profilo non pu\u00f2 essere condiviso l&#8217;argomento sotteso alla sentenza impugnata e fatto proprio dal resistente, secondo cui nella fattispecie il contratto di prestazione di opera professionale intervenuto tra l&#8217;avvocato ed il cliente non costituiva un atto finalizzato alla sua attivit\u00e0 di professore di scuola pubblica statale, svolta dal cliente, per cui questi non era un consumatore.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 nella fattispecie, invece, come emerge dalla sentenza impugnata, il mandato professionale era stato conferito, dall&#8217;opponente all&#8217;opposto per ottenere l&#8217;annullamento dal TAR del provvedimento di smembramento delle ore di insegnamento del Ma. , insegnante di topografia, costruzioni rurali e disegno presso istituti tecnici, tale prestazione difensiva richiesta, non era estranea all&#8217;attivit\u00e0 del cliente, come rileva il ricorrente.<\/p>\n<p>9.2.Osserva, quindi, questa Corte che se la questione della qualit\u00e0 di professionista (e quindi di non consumatore) dovesse essere impostata solo nei termini di inerenza della prestazione difensiva richiesta con l&#8217;attivit\u00e0 svolta dall&#8217;opponente (cliente), nella fattispecie dovrebbe necessariamente concludersi che la prestazione richiesta all&#8217;avvocato non era &#8220;estranea&#8221; alla stessa, poich\u00e9 atteneva espressamente a tale attivit\u00e0 di insegnante del cliente.<\/p>\n<p>Sennonch\u00e9 tale assunto si fonda su un presupposto errato e cio\u00e8 che si possa predicare, ai fini che qui interessano, l&#8217;equazione tra &#8220;attivit\u00e0 lavorativa&#8221; ed &#8220;attivit\u00e0 professionale&#8221;.<\/p>\n<p>Invece nella fattispecie la disciplina dei c.d. contratti del consumatore trova applicazione non perch\u00e9 manchi l&#8217;inerenza tra il contratto concluso con l&#8217;avvocato e l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa di insegnante del cliente, ma perch\u00e9 tale attivit\u00e0 lavorativa, trattandosi di lavoro subordinato, non \u00e8 qualificabile come &#8220;attivit\u00e0 imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale&#8221;, come richiesto dalla legge e sostenuto dal ricorrente.<\/p>\n<p>Solo se il soggetto persona fisica agisce per uno scopo relativo ad una di queste quattro &#8220;attivit\u00e0&#8221;, \u00e8 esclusa la qualit\u00e0 di consumatore, subentrando invece la qualit\u00e0 di professionista. 10.1.Ritiene questa Corte che il rapporto di lavoro subordinato (sia privato che pubblico), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non integri &#8220;attivit\u00e0 professionale&#8221;, idonea (ai sensi dell&#8217;art. 3 d. lgs. n. 206\/2005) a far ritenere sussistente la qualit\u00e0 di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore.<\/p>\n<p>Infatti anzitutto la disciplina relativa alla tutela del consumatore individua nel professionista un soggetto che opera direttamente sul mercato per un&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale artigianale, commerciale o professionale, svolgendo su tale mercato un&#8217;attivit\u00e0 economica, tendenzialmente nei confronti di tutti i soggetti che possono richiederla.<\/p>\n<p>A fronte di tale attivit\u00e0 vi \u00e8 il consumatore, quale persona fisica, che, se non ha egli stesso in relazione a quel contratto la qualit\u00e0 di professionista, rappresenta la parte debole. Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, il lavoratore non svolge sul mercato la propria attivit\u00e0 economica, ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l&#8217;inserimento nella struttura e nell&#8217;organizzazione dell&#8217;impresa del datore di lavoro (Cass. civ., Sez. lavoro, 14\/09\/2009, n. 19770), e solo l&#8217;attivit\u00e0 di quest&#8217; ultimo \u00e8 un&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale (e non quella dei soggetti che all&#8217;interno svolgono per lui l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa dipendente).<\/p>\n<p>Peraltro sarebbe ben strano che il lavoratore dipendente, all&#8217;interno del rapporto di lavoro, sia considerato la parte debole (Cass. 12\/02\/2004, n. 2734), mentre quando poi &#8220;agisce nell&#8217;esercizio della propria attivit\u00e0&#8221;, ai fini del codice del consumo sia considerato un &#8220;professionista&#8221;, parte forte. Ulteriori elementi per escludere che nel concetto di &#8220;attivit\u00e0 professionale&#8221; rientri anche l&#8217;attivit\u00e0 lavorativa conseguente a rapporto di lavoro emergono dal decimo &#8220;considerando&#8221; alla direttiva 93\/13\/CEE, che ai contratti di lavoro ha attribuito una propria autonomia.<\/p>\n<p>10.2.In definitiva con il sintagma &#8220;attivit\u00e0 professionale&#8221;, di cui all&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 206\/2005, come modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 20 07, n. 221, ai fini della qualificazione del soggetto &#8211; persona fisica &#8211; come professionista, deve intendersi solo l&#8217;attivit\u00e0 consistente nella prestazione autonoma d&#8217;opera professionale intellettuale (oltre all&#8217;attivit\u00e0 imprenditoriale, commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione quindi dell&#8217;attivit\u00e0 di lavoro dipendente, sia pubblico che privato.<\/p>\n<p>11. Nella fattispecie, poich\u00e9 si versa in ipotesi di un contratto d&#8217;opera professionale intellettuale tra l&#8217;avvocato opposto ed il consumatore opponente, trova applicazione il foro esclusivo di quest&#8217;ultimo, a norma dell&#8217;art. 33, c. 2, lett. u) del d.lgs. 6.9.2005, n. 206, e non il foro di cui all&#8217;art. 637, c. 3, c.p.c. Quindi va affermata la competenza territoriale del tribunale di Larino, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata. Stante la novit\u00e0 della questione in questa sede di legittimit\u00e0 ed il contrasto nella giurisprudenza di merito, esistono giusti motivi per compensare le spese di questo regolamento.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Dichiara la competenza per territorio del tribunale di Larino. Compensa tra le parti le spese di questo regolamento.<\/p>\n<p>(Altalex, 29 giugno 2011)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione civile, sez. III, Ordinanza 09.06.2011 n\u00b0 12685. 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