{"id":185,"date":"2010-06-08T15:37:39","date_gmt":"2010-06-08T14:37:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/?p=185"},"modified":"2010-06-08T15:37:39","modified_gmt":"2010-06-08T14:37:39","slug":"avvocatura-comunale-giudici-e-cancellieri-fuorilegge-laltra-faccia-della-giustizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/?p=185","title":{"rendered":"AVVOCATURA COMUNALE, GIUDICI E CANCELLIERI FUORILEGGE: L&#039;ALTRA FACCIA DELLA GIUSTIZIA"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>AVVOCATURA COMUNALE, GIUDICI E CANCELLIERI FUORILEGGE:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;ALTRA FACCIA DELLA GIUSTIZIA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Qui di seguito, Vi narriamo l&#8217;incredibile odissea giudiziaria dei processi civili, amministrativi e penali, contro l&#8217;Amministrazione Comunale e i suoi funzionari, che si trascinano dal 1996, con il beneplacito dei vari giudici via via incaricati, in relazione alla rivendicazione dei pi\u00f9 elementari diritti del Movimento per la Giustizia Robin Hood.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con citazione del 23.10.96, il Movimento per la Giustizia Robin Hood, quale O.N.L.U.S., citava in giudizio il Comune di Milano, onde far cessare l&#8217;azione persecutoria in atto nei suoi confronti, volta ad estrometterla con metodi illegali e discriminatori dalla sua sede di Via Dogana 2 in Milano, nonch\u00e9 a soffocare (ricorrendo anche a ripetute violenze e minacce), le sue legittime attivit\u00e0 petitorie di raccolta firme, a sostegno di mani pulite e della legalit\u00e0 (molti ricorderanno i banchetti sparsi in tutta Milano, spesso oggetto di sequestri arbitrari e aggressioni da parte di Vigili e Carabinieri).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si chiedeva di fare luce, altres\u00ec, sulle responsabilit\u00e0 di alcuni cancellieri (tra cui il Dirigente, Dr. Minori) che, in concorso con l&#8217;Avvocatura Comunale, avevano falsificato una precedente ordinanza, passata in giudicato, che respingeva la domanda di rilascio della sede del Movimento per la Giustizia, nonch\u00e9 sull&#8217;anomalo svolgimento della causa civile (ove addirittura \u00e8 sparito il fascicolo d&#8217;ufficio per oltre 4 anni).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fatti per cui si \u00e8 richiesto, nei giorni scorsi, la riapertura dei procedimenti affossati e\/o arbitrariamente archiviati (R.G.N.R. 4966\/96\/21, P.M. Napoleone e 4954\/99\/44, P.M. Gittardi).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La citazione veniva notificata anche al P.M. di Milano, dr. Fabio Napoleone, quale titolare del proc. N. 4966\/96\/21 (allo stato affossato), il quale gi\u00e0 procedeva in relazione all&#8217;illecito rilascio di due pretese &#8220;copie conformi&#8221; dell&#8217;ordinanza 1.7.96 del Pretore di Milano, dr. Certo, dolosamente alterate nella parte relativa alla relazione di notifica ricevuta dal Comune di Milano, che era stata scientemente rimossa, in esecuzione del preordinato disegno della P.A. di estromettere con ogni mezzo, il Movimento per la Giustizia dalla sua sede, onde paralizzarne le scomode attivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale espediente, degno di miglior causa, veniva, infatti, attuato (grazie ad oscure connivenze negli uffici giudiziari), allo scopo precipuo di consentire alla difesa del Comune di Milano di proporre, oltre il termine perentorio di gg. 10 dalla notifica, in pieno periodo feriale, un tardivo quanto improcedibile reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l&#8217;ordinanza 1.7.96, che respingeva la richiesta per la reintegra nel possesso dei locali sede dell&#8217;Associazione (singolarmente, la discussione del reclamo veniva fissata la vigilia di ferragosto del 1996\u2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con tale citazione si chiedeva, pertanto, accertarsi, in via principale, la falsit\u00e0 materiale e\/o ideologica delle copie conformi della predetta ordinanza, prodotte in giudizio dalla difesa Comune di Milano, oltre ad una serie di ulteriori atti e mendaci attestazioni, relative al rapporto locativo dell&#8217;immobile per cui \u00e8 causa, volte ad aprire una partita contabile, per somme esorbitanti e non dovute.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Onde capacitare il lettore dell&#8217;accanimento persecutorio e della valenza offensiva dei molteplici comportamenti posti in essere dalla P.A., in danno del Movimento per la Giustizia, giova precisare che, dopo il sequestro della prima &#8220;copia conforme&#8221;, eseguito dal P.M. il 29.8.96, l&#8217;Avvocatura Comunale, ignorando il provvedimento dell&#8217;A.G. penale, allo scopo di mantenere in piedi il reclamo, in data 30.8.96, produceva una seconda &#8220;copia autentica&#8221;, identica alla prima (con le medesime falsit\u00e0), rilasciatagli dal Dirigente della Cancelleria Centrale, dr. Minori\u2026!!!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Circa le denunciate connivenze va ricordato che lo stesso, Dr. Minori, riporter\u00e0, poi, recentemente, &#8220;alla luce&#8221;, in circostanze non ancora chiarite dal Presidente Istruttore, della 1^ sezione civile, Dr. TARANTOLA, il fascicolo di causa, su cui la difesa del Movimento per la Giustizia ha investito il giudice di disporre accertamenti sull&#8217;anomala sottrazione per oltre 4 anni, notiziandone la competente Procura di Brescia (cosa su cui si \u00e8 tuttora in attesa dei relativi provvedimenti, seppure la causa sia stata ormai assegnata a sentenza).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo avere illustrato e ampiamente documentato le continue persecuzioni a cui sono stati sottoposti gli attivisti dell&#8217;Associazione, tutt&#8217;oggi persistenti (attraverso continue turbative, irruzioni senza mandato, sequestri di banchetti per la raccolta di firme, materiali di propaganda, fermi, dinieghi di assegnazione locali, sussidi e finanche di occupazione di suolo pubblico per attivit\u00e0 petitorie e mostre umanitarie, nonch\u00e9 campagne diffamatorie a mezzo stampa e TG4), si chiedeva, quindi, oltre all&#8217;accertamento della falsit\u00e0 degli atti sopraindicati, di inibirsi, in via cautelare, qualsiasi ulteriore turbativa delle legittime attivit\u00e0 petitorie del Movimento per la Giustizia, ordinandosi al Comune di Milano l&#8217;indifferibile rilascio delle autorizzazioni richieste; ordinandosi, altres\u00ec, l&#8217;erogazione dei sussidi previsti per le ONLUS.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel merito, veniva richiesto di accertarsi e dichiararsi la conclusione di un contratto locativo, tra il Comune di Milano e il Movimento per la Giustizia, a decorrere dal 24.12.94, data della consegna dei locali di Via Dogana 2 e dell&#8217;iniziale rapporto di comodato gratuito (in cambio della ristrutturazione degli stessi). Infine, veniva, richiesto di accertarsi la misura del canone, tenuto conto delle agevolazioni concesse alle ONLUS e degli affitti praticati in zona ad altre associazioni, condannandosi il Comune di Milano, ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni, derivanti dai comportamenti &#8220;contra legem&#8221; .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con ricorso ex art. 700 c.p.c., in corso di causa, depositato il 25.10.96, venivano ribadite tutte le richieste cautelari, disponendosi l&#8217;acquisizione, in originale, degli atti impugnati di falso e facendo rilevare l&#8217;irreparabilit\u00e0 del pregiudizio in essere, derivante dalla lesione di fondamentali diritti politici e soggettivi, ovvero dall&#8217;atteggiamento apertamente prevaricatorio, tenuto dalla P.A., volto a soffocare, in radice, qualsiasi legittima attivit\u00e0 del soggetto passivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Senza provvedere all&#8217;acquisizione degli atti impugnati di falso, n\u00e9 a notiziare il P.M., onde consentirgli di conoscere la causa, il G.I. dr. Cappabianca fissava udienza per il 13.12.96, ove a prova dell&#8217;esistenza di oscuri interessi dietro il comportamento discriminatorio della P.A., si faceva rilevare circa la pretesa &#8220;natura amministrativa&#8221; degli atti di diniego che non pu\u00f2 pi\u00f9 parlarsi di natura amministrativa dell&#8217;atto, quando la P.A. pone in essere comportamenti di natura illegittima, che esorbitano le sue funzioni, integrando violazione di un diritto soggettivo pubblico (come \u00e8 quello di raccogliere firme), assumendo, altres\u00ec, rilevanza penale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avverso l&#8217;ordinanza riservata di rigetto, in data 19.12.96, veniva proposto reclamo, facendo rilevare che il G.I. aveva da una parte omesso di provvedere all&#8217;acquisizione degli atti impugnati di falso e di notiziare il P.M. (definendola attivit\u00e0 istruttoria) e dall&#8217;altra di prendere atto che il sistematico ricorso a comportamenti illeciti e prevaricatori di diritti soggettivi, costituzionalmente protetti, imponeva all&#8217;A.G.O. di inibire tali condotte, non riconducibili ad atti legittimi e alle funzioni proprie della P.A. Il reclamo veniva, poi, respinto dal collegio presieduto dal DR. PATRONE e dal DR. BONARETTI (relatore), nei cui confronti risultavano in precedenza sporti pi\u00f9 esposti, in relazione alla sparizione di altri fascicoli di ufficio e all&#8217;affossamento dei relativi procedimenti attinenti rilevanti interessi economici di noti personaggi legati a Tangentopoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All&#8217;udienza del 14.5.97 si insisteva per l&#8217;acquisizione degli atti impugnati di falso e nei mezzi di prova dedotti, facendo rilevare la persistenza del pregiudizio e il pericolo nel ritardo, derivante dal perdurante diniego di occupare suolo pubblico, in relazione alla promozione della mostra &#8220;Pittori contro la guerra&#8221; (tenacemente boicottata dal Comune di Milano e dalla Federazione Milanese del PDS &#8211; vedasi storia a parte), seppure patrocinata dall&#8217;Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra, dalla Commissione Europea e dall&#8217;UNICEF.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso veniva ancora una volta, pretestuosamente, respinto e all&#8217;udienza 20.5.98, prendendo atto della ricusazione proposta nei suoi confronti, il dr. Cappabianca sospendeva il procedimento, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale. Dopo di che il buio assoluto per 5 anni!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">SUL FUMUS PERSECUTIONIS E IL DOLO DELLA P.A.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mentre la &#8220;mafia giudiziaria&#8221; riusciva cos\u00ec a fare sparire per svariati anni il fascicolo di ufficio, imponendo alla Procura di affossare ogni procedimento, pur trattandosi di gravi reati contro la P.A. (quale \u00e8 la falsificazione di una Ordinanza del Pretore, passata in giudicato), l&#8217;Amministrazione Comunale si faceva giustizia da s\u00e9, riprendendosi con la forza i locali di Via Dogana 2.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attraverso un vero e proprio blitz, senza alcuna autorizzazione dell&#8217;A.G.O., che nel frattempo aveva respinto, anche in appello, qualsiasi richiesta in tal senso, condannando, per di pi\u00f9, il Comune di Milano alle spese di lite, il Movimento per la Giustizia veniva spogliato, con violenza e minaccia, di oltre 400 opere d&#8217;arte e di tutte le sue attrezzature di ufficio, tra cui computers, fascicoli processuali, archivi, etc. (v. storia a parte).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Che si tratti di una lucida e preordinata strategia persecutoria si pu\u00f2 ben intuire dalla circostanza che, il Comune di Milano era perfettamente a conoscenza che i locali in menzione erano esclusivamente adibiti a sede dell&#8217;Associazione per l&#8217;organizzazione di conferenze, mostre, umanitarie, dibattiti, seminari e &#8220;attivit\u00e0 socio-culturali, attinenti problematiche ecologiche, legali e politiche&#8221;, come attestato dalla stessa U.S.L. di zona, in data 22.1.96, su richiesta di accertamenti dello stesso Comune di Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 nonostante, in spregio alla Verit\u00e0 e alle pi\u00f9 elementari regole di buone fede nell&#8217;espletamento delle proprie alte funzioni istituzionali, il Comune di Milano, fingendo che sarebbero stati occupati abusivamente da privati, per iniziative non consentite, con Ordinanza Sindacale, in data 13.2.96, si \u00e8 spinto al punto di ordinare la chiusura del preteso &#8220;esercizio pubblico&#8221;, nel quale si sarebbero somministrate\u2026 (sic!) &#8220;bevande alcoliche&#8221; .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attivit\u00e0 umanitarie, invero, nei cui confronti l&#8217;Amministrazione Comunale, attraverso i suoi funzionari, doveva e deve nutrire evidentemente un accanito &#8220;odio politico&#8221;, avendo sempre cercato di disconoscere l&#8217;esistenza stessa del Movimento per la Giustizia Robin Hood e delle iniziative da questo promosse, seppure patrocinate dalle maggiori autorit\u00e0 in campo internazionale, tra cui l&#8217;UNESCO, l&#8217;Alto Commissariato per i Diritti Umani, la Commissione Europea, la Regione Lombardia e la Provincia di Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In proposito, va ribadita la denuncia dello scandaloso boicottaggio della mostra umanitaria &#8220;Pittori contro la guerra&#8221; (di cui sono state svolte ben tre edizioni), che il Comune di Milano si \u00e8 spinto a sostenere che non sarebbe, neppure, esistita, rifiutando qualsiasi sostegno &#8211; invece concesso dalla Provincia di Milano, dalla Regione Lombardia e da svariate autorit\u00e0 sovranazionali &#8211; per, poi, infine, smantellare l&#8217;intera mostra, in data 8.6.99, attraverso una preordinata azione di spoglio clandestino (approfittando della momentanea assenza degli attivisti impegnati in una manifestazione alla Corte Europea per i Diritti dell&#8217;Uomo a Strasburgo), asportando con violenza e minaccia su persone e cose, senza alcuna cura n\u00e9 perizia tecnica, oltre 400 opere e sculture, in gran parte andate disperse o distrutte, oltre arredi, fascicoli processuali, computer e attrezzature di ufficio, pure, in gran parte, andati dispersi, stante l&#8217;assenza di inventario, di personale specializzato e l&#8217;omessa notifica di qualsiasi preavviso di rilascio e titolo legittimo per procedere (v. la Voce di Robin Hood n. 0).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">SULL&#8217;ILLEGITTIMITA&#8217; DELLO SPOGLIO VIOLENTO E CLANDESTINO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulle modalit\u00e0 illegittime dello sgombero attuato dalla Polizia municipale, in assenza di qualsiasi valido titolo esecutivo, ovvero di valida notifica nei confronti dell&#8217;effettivo detentore dell&#8217;immobile, \u00e8 poi doveroso denunciare l&#8217;illegittimo rigetto del ricorso, ex art. 703 c.p.c., tempestivamente proposto in data 18.6.99, nonch\u00e9 il successivo reclamo, da parte della Dr.ssa D&#8217;ORSI, nonch\u00e9 l&#8217;ulteriore ricorso, in sede amministrativa, avanti al TAR ed al Consiglio di Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ricorsi, tutti, illegittimamente disattesi, con motivazioni incongrue, capziose e prive di qualsiasi logicit\u00e0 ed, infine, oggi, riproposti al Dr. TARANTOLA, di cui \u00e8 attesa la sentenza a breve.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Circa le domande cautelari volte a tutelare i diritti politici dell&#8217;Associazione, in relazione alla sue attivit\u00e0 petitorie e ai reiterati dinieghi di occupazione di suolo pubblico, ripetuti per circa nove anni consecutivi, nonch\u00e9 circa le ulteriori domande di inibitoria e di sussidi, si rileva che trattasi di domande strettamente connesse a quelle di merito per cui si insiste per l&#8217;accoglimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione si \u00e8 infatti ricordato come &#8220;le azioni possessorie contro l&#8217;amministrazione pubblica siano pienamente ammissibili, ove quest&#8217;ultima abbia agito &#8220;iure privatorum&#8221; o abbia posto in essere un comportamento che non si ricolleghi a un provvedimento amministrativo legittimo o giuridicamente esistente, ma si concreti e si risolva in una semplice attivit\u00e0 materiale, in quanto per il G.O., in tale ipotesi non opera il divieto di condanna dell&#8217;amministrazione ad &#8220;un facere&#8221;, il quale si applica in relazione alle attivit\u00e0 da quest&#8217;ultima compiute nell&#8217;ambito dei suoi poteri e delle sue finalit\u00e0 istituzionali&#8221; (Cass. n. 5136 del 9.6.97, n 1713 e 891 del 1955 n. 9459 del 1989, n. 1151 del 1993).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Orientamento ribadito, anche, dalle Sezioni Unite che hanno pi\u00f9 volte avuto occasione di precisare che l&#8217;esperibilit\u00e0 del rimedio di cui all&#8217;art. 700, nei confronti della P.A. \u00e8 pacificamente ammesso qualora si tratti, &#8220;non gi\u00e0 dell&#8217;adozione di provvedimenti nell&#8217;ambito di svolgimento dell&#8217;azione amministrativa, bens\u00ec della rimozione di situazione materiali, riconducibili alla iniziativa della P.A., che si presentino in contrasto con i precetti posti dalla prudenza e dalla tecnica a salvaguardia dei diritti soggettivi altrui&#8221; (C. n. 2148\/92).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">SULL&#8217;OBBLIGATORIETA&#8217; DELL&#8217;INTERVENTO DEL P.M. E LA NULLITA&#8217; DELL&#8217;INTERO PROCEDIMENTO PER INVALIDA COSTITUZIONE DEL GIUDICE MONOCRATICO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto si \u00e8 rilevata la pregiudiziale e assorbente eccezione della necessaria rimessione in ruolo della causa e di chiamata del P.M., al fine di consentirgli di conoscere la causa e di svolgere le proprie autonome conclusioni. In proposito si ricorda che ai sensi degli artt. 50 bis e quater c.p.c. e del nuovo testo, art. 48, c. II, ordinamento giudiziario, di cui al R.D. 30.1.1941 n 12, trattasi di causa da decidere in sede collegiale, sia perch\u00e9 concerne la proposizione di una querela di falso, sia in quanto le relative questioni di diritto sono state pi\u00f9 volte al vaglio dell&#8217;organo collegiale, a seguito dei diversi reclami proposti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Giova ricordare ancora che anche nel caso di querela proposta &#8220;incidenter&#8221; nell&#8217;ambito di una causa devoluta al giudice monocratico, sorge una ipotesi di connessione per dipendenza e cumulo oggettivo di causa che, stante il nuovo art .281 nonies c.p.c., impone al G.I. di ordinarne la riunione e, all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria di rimetterle al collegio che pronuncer\u00e0 su tutte le domande, salva separazione (art 279 comm. II n. 5 cpc).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella specie pertanto ex art 281 octies c.p.c. il giudice ha l&#8217;obbligo di rimettere la causa al collegio, provvedendo ai sensi degli art 187, 188, 189 cpc, previa remissione in ruolo della causa e notiziazione del P.M., onde consentirgli come detto di svolgere proprie autonome conclusioni, sussistendo in difetto, nullit\u00e0 assoluta dell&#8217;intero procedimento e dell&#8217;eventuale sentenza per violazione delle norme sull&#8217;integrit\u00e0 del contraddittorio, riconducibile all&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art 158 c.p.c. (C. 21.5.98 n 5067, C. 6.3.92 n 2699, C. 26.6.92 n 7992 e altre conformi).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">SULLA AMMISSIBILITA&#8217; DELLA QUERELA DI FALSO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto si \u00e8 invece ribadito l&#8217;orientamento costante della Suprema Corte che, trattandosi di querela proposta, in via principale, rileva come non siano sindacabili dal Giudice n\u00e9 tantomeno dalla controparte, le ragioni di fatto per cui la stessa \u00e8 proposta, dovendosi attenere l&#8217;esame esclusivamente al giudizio sull&#8217;autenticit\u00e0 o meno dell&#8217;atto e\/o sulla veridicit\u00e0 delle dichiarazioni ivi contenute. In particolare, si \u00e8 affermato che &#8220;nel giudizio in via principale il giudice non pu\u00f2 sindacare la rilevanza del documento rispetto ai fatti che si intendono provare, ma deve accertare la sussistenza di una contestazione sulla genuinit\u00e0 del documento&#8221; (C. 27.7.91 n. 9013).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N\u00e9, d&#8217;altro canto, pu\u00f2, sensatamente, affermarsi che il Movimento per la Giustizia non avrebbe interesse a coltivare la proposta querela principale di falso, posto che al di l\u00e0 dell&#8217;evidente abnormit\u00e0 di tale poco meditata considerazione, in palese violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. (per cui sussiste l&#8217;ineludibile obbligo, da parte del giudice, di pronunciare su tutte le domande), appare ictu oculi palese che l&#8217;accertamento delle denunciate falsit\u00e0 materiali e\/o ideologiche degli atti impugnati, \u00e8 strettamente funzionale alla dimostrazione della sussistenza di una pi\u00f9 ampia azione persecutoria paralegale, senza esclusione di mezzi, volta a paralizzare le stesse iniziative giudiziarie intraprese dall&#8217;attrice a tutela delle sue attivit\u00e0 e diritti fondamentali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come si pu\u00f2 permettere che il Comune di Milano, capitale del Volontariato, lasci da oltre 5 anni una ONLUS, per quanto scomoda, priva di qualsiasi sostegno e sede dove continuare le proprie attivit\u00e0 umanitarie, violando i pi\u00f9 inderogabili doveri di solidariet\u00e0 politica ed economica?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Domande tutte, a cui si confida, sapr\u00e0 dare esaustiva e congrua risposta riparatoria, l&#8217;emananda sentenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>AVVOCATURA COMUNALE, GIUDICI E CANCELLIERI FUORILEGGE: L&#8217;ALTRA FACCIA DELLA GIUSTIZIA Qui di seguito, Vi narriamo l&#8217;incredibile odissea giudiziaria dei processi civili, amministrativi e penali, contro l&#8217;Amministrazione Comunale e i suoi funzionari, che si trascinano dal 1996, con il beneplacito dei &hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/?p=185\">Continua &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_s2mail":"","footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-185","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-lombardia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/185","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=185"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/185\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=185"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=185"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=185"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}