{"id":1466,"date":"2010-10-05T16:48:37","date_gmt":"2010-10-05T15:48:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/?p=1466"},"modified":"2010-10-05T16:48:37","modified_gmt":"2010-10-05T15:48:37","slug":"nuovo-stop-da-parte-dei-giudici-tributari-alle-cartelle-esattoriali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocatisenzafrontiere.it\/?p=1466","title":{"rendered":"Nuovo stop da parte dei giudici tributari alle cartelle esattoriali"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nuovo stop da parte dei giudici tributari alle cartelle esattoriali spedite per posta e senza l\u2019intermediazione di un agente notificatore.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ci\u00f2 \u00e8 quanto emerge da alcune recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTP di Lecce n. 436\/02\/10 e Sent. CTR di Milano n. 61\/22\/10), secondo le quali risulta addirittura \u201c<strong><em>inesistente<\/em><\/strong>\u201d la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l\u2019ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602\/73), ossia:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>gli Ufficiali della riscossione;<\/li>\n<li>gli Agenti della Polizia Municipale;<\/li>\n<li>i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;<\/li>\n<li>altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">D\u2019altronde, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano \u201c<em>Lo scopo della notifica dell\u2019atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell\u2019atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente\u2026<\/em>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene ritenuta, dunque, sempre fondamentale la compilazione della relata di notifica da parte dell\u2019agente notificatore, <strong>anche in caso di notifica a mezzo posta<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Proprio in merito a ci\u00f2, i Giudici di Milano chiariscono che \u201c<strong><em>La relata di notifica \u00e8 prevista come momento fondamentale nell\u2019ambito del procedimento di notificazione \u2026<\/em><\/strong><em> <strong>e non \u00e8 integralmente surrogabile dall\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ufficiale postale<\/strong>, <strong>sicch\u00e8 la sua mancanza \u2026 non pu\u00f2 essere ritenuta una mera irregolarit\u00e0<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti, continuano i Giudici \u201c<strong><em>La mancata compilazione della relata determina \u2026 non la semplice nullit\u00e0 della notifica, bens\u00ec la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Commissione, infine, conclude rifiutando l\u2019ipotesi del Concessionario di sanatoria dell\u2019atto per raggiungimento dello scopo (un po\u2019 come dire, anche se la cartella \u00e8 stata inviata illegittimamente alla fine tutto si \u00e8 sanato), in quanto si chiarisce che ci\u00f2 non vale per gli atti <strong>giuridicamente inesistenti<\/strong> &#8211; come in questo caso &#8211; ma al massimo per quelli nulli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di quanto illustrato, dunque, appare irrinunciabile per Equitalia il rispetto della seguente procedura per poter effettuare la notifica delle cartelle a mezzo posta:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A) l\u2019Ufficiale della riscossione (o gli altri soggetti previsti dall\u2019art. 26, comma 1, del DPR n. 602\/73) riceve la cartella da Equitalia e compila la relata di notifica, indicando l\u2019ufficio postale da cui parte l\u2019atto e apponendo la propria firma;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">B) l\u2019Agente postale consegna la cartella ai legittimi destinatari (ossia ai soggetti indicati dall\u2019art. 26, comma 2, DPR n. 602\/73).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A sostegno di tale procedura \u00e8 intervenuta recentemente anche la sezione V\u00b0 della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n. 141 del 17\/12\/2009), la quale ha sostenuto che \u201c<em>laddove la legge <\/em>(riferendosi esplicitamente all\u2019art. 26 del DPR n. 602\/73)<em> parla di <strong>NOTIFICAZIONE<\/strong> di un atto, anche a mezzo posta, <strong>la legge stessa intende riferirsi ad una trasmissione dell\u2019atto effettuata non direttamente<\/strong>, <strong>MA TRAMITE L\u2019INTERMEDIAZIONE DI UN SOGGETTO ALL\u2019UOPO SPECIFICAMENTE ABILITATO<\/strong>, che assume valore essenziale ai fini del riscontro o meno della fattispecie notificatoria, comportante l\u2019essenzialit\u00e0 della relata di notificazione \u2026 Per contro,<strong> quando la legge abbia consentito che la trasmissione per posta avvenga senza il tramite di un soggetto abilitato, ha specificamente parlato di invio per posta dell\u2019atto<\/strong>, <strong>direttamente fatto dall\u2019autore dello stesso al suo destinatario, nel qual caso non vi \u00e8 luogo a relata di notifica, <\/strong>come espressamente previsto dall\u2019art. 16, comma 3 del D.lgs. n. 546\/92 e dall\u2019art. 14, parte prima, della legge n. 890\/1982<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non resta dunque che attendere le prossime pronunce della Suprema Corte al riguardo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">da altalex.it<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Commissione Tributaria Regionale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Lombardia &#8211; <\/strong><strong>Milano<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sezione XXII<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Sentenza 15 aprile 2010<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ha emesso la seguente<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SENTENZA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La societ\u00e0 xxx srl in data 05.04.2007 veniva a conoscenza, a seguito di verifica presso gli uffici di Esatri Spa, dell\u2019esistenza della cartella di pagamento n.xxx per un importo pari a E. 9.153,63 relativa ad iva anno 2003 comprensiva di sanzioni , non notificata alla stessa da parte dell\u2019agente preposto alla riscossione per conto dell\u2019Agenzia delle Entrate di Milano 4.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 16.04.07 la societ\u00e0 contribuente depositava, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ricorso contro la cartella esattoriale non notificata ed iscrizione a ruolo motivando che \u201c<em>\u2026.la cartella di pagamento essendo un atto di natura recettizia, al fine del perfezionamento della fattispecie costitutiva richiede l\u2019essenzialit\u00e0 della sua notificazione\u2026Come specificato dall\u2019art. 148 c.p.c., applicabile anche in materia tributaria ex art. 26 ,comma 1, D.P.R. 602\/1973, l\u2019agente della notificazione certifica l\u2019eseguita notificazione \u2013 mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all\u2019originale e alle copie dell\u2019atto \u2013 Per le notificazioni a mezzo del servizio postale \u00e8 applicabile l\u2019art. 3 della legge 890 del1982 il quale dispone che \u201c L\u2019ufficiale giudiziario ( o altro agente abilitato ex art. 26 D.P.R. 602\/1973 ) scriva la relazione di notificazione sull\u2019originale e sulla copia dell\u2019atto, facendo menzione dell\u2019ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandata con avviso di ricevimento\u2026il vizio di notificazione ridonda in vizio dell\u2019atto e non \u00e8 suscettibile di sanatoria alcuna, non potendo in ogni caso trovare applicazione gli art. 156 e seguenti c.p.c. che, secondo l\u2019attuale insegnamento della S.C. di Cassazione, valgono solo per gli atti processuali e non riguardano quelli sostanziali, come la cartella di pagamento\u2026<\/em>\u201dconcludeva chiedendo di dichiarare illegittimi ed annullare sia l\u2019iscrizione a ruolo che la cartella di pagamento impugnata .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 14\/06\/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, L\u2019Agente delle Entrate Ufficio di Milano 4 depositando atto di costituzione in giudizio ai sensi ex art. 23 D.Lgs. 546\/92 con il quale contrastava l\u2019eccezioni proposte dalla societ\u00e0 contribuente e concludeva chiedendo in via preliminare dichiarare improponibile il ricorso per carenza di legittimazione passiva dell\u2019Ufficio di Milano 4, e per l\u2019effetto estromettere lo stesso dal giudizio. In via subordinata rigettare il ricorso perch\u00e9 infondato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 27\/02\/08 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributari Provinciale di Milano, Equitalia Esatri Spa depositando controdeduzioni ex art. 23 D.Lgs. 546\/92 con il quale contrastava l\u2019eccezioni proposte dalla societ\u00e0 contribuente e concludeva chiedendo previo declaratoria di difetto di legittimazione passiva di Equitalia Esatri Spa in relazione alle attivit\u00e0 riservate all\u2019Ente impositore, rigettare il ricorso nei confronti di Equitalia Esatri Spa in quanto infondato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 19\/03\/08 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano sezione 26 con sezione 62 depositata in segreteria il 09\/04\/08 respingeva il ricorso e confermava le iscrizione a ruolo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 26\/05\/09 la societ\u00e0 contribuente depositava appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano con varie motivazioni, concludeva chiedendo l\u2019annullamento e\/o comunque riformare in toto la sentenza impugnata con ogni conseguente pronuncia e statuizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 27\/07\/09 L\u2019ufficio depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano controdeduzioni all\u2019appello del contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 17\/03\/10 l\u2019Equitalia Esatri Spa depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano controdeduzioni all\u2019appello del contribuente chiedendo la conferma della sentenza impugnata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In data 02\/04\/10 la societ\u00e0 contribuente depositava memorie illustrative presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso \u00e8 stato trattato all\u2019udienza pubblica del 15\/04\/10, sentito il relatore e il contribuente in persona del Dott. xxx il quale si riporta a quanto esposto negli atti e deposita giurisprudenza, il difensore dell\u2019ufficio in persona della sua delegata a stare in giudizio Dott. xxx , la quale chiede il rigetto dell\u2019appello e si oppone alla produzione di giurisprudenza da parte del contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esaminati gli atti del giudizio, la controversia \u00e8 stata trattenuta in decisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con i motivi d\u2019appello il contribuente ha censurato l\u2019oggetto della motivazione della sentenza impugnata chiedendo la riforma con l\u2019accoglimento dell\u2019appello proposto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel merito, questo collegio, rileva che dalla comunicazione in atti depositata dalla Equitalia Esatri Spa, e precisamente dall\u2019avviso di ricevimento postale risulta che in data 12.12.07 la raccomandata n. xxx 31-4 \u00e8 stata consegnata al portiere il quale ha sottoscritto la ricevuta stessa con firma illeggibile. \u00c8 evidente che essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto degli art.26, comma ultimo, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo scopo proprio della notifica della cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica dell\u2019avviso di accertamento, \u00e8 quello di portare a conoscenza del contribuente che l\u2019ufficio finanziario ha accertato nei suoi confronti un maggior credito di imposta di cui chiede il pagamento, e non quello di porre il contribuente nelle condizioni di ricorrere avverso tale accertamento, anche se ne costituisca un antecedente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo scopo della notifica dell\u2019atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell\u2019atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente, in questo ultimo caso direttamente a mani del contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue che l\u2019atto amministrativo non notificato al domicilio risultante dalla dichiarazione annuale relativa all\u2019anno di imposta di pertinenza, va ritenuto giuridicamente inesistente con conseguente prescrizione del credito d\u2019imposta e decadenza dal diritto di chiederne il pagamento al contribuente da parte dell\u2019amministrazione finanziaria, in caso di scadenza dei termini di legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La proposizione del ricorso avverso tale atto non sana il vizio per raggiungimento dello scopo in quanto la sanatoria prevista dagli art. 156 ss, c.p.c. vale solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali come gli atti impugnabili nel processo tributario, tra i quali rientra la cartella di pagamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico, la disciplina della riscossione delle imposte vigenti in epoca antecedente alla riforma introdotta dal D.Lgs 26\/02\/1999 n.46, la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell\u2019interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria, ed ha un contenuto necessariamente pi\u00f9 ampio dell\u2019avviso di mora, la cui notifica \u00e8 prevista soltanto per il caso in cui il contribuente, reso edotto dell\u2019imposta dovuta, non ne abbia eseguito spontaneamente il pagamento nei termini indicati dalla legge (Cass. Civ. 27\/07\/2007 n. 16412).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La legge non consente all\u2019Amministrazione finanziaria di scegliere se utilizzare indifferentemente la cartella di pagamento e l\u2019avviso di mora, che operano su piani nettamente distinti, ma detta una precisa sequenza procedimentale, nella quale l\u2019esercizio della pretesa tributaria si dipana dall\u2019atto impositivo alla cartella di pagamento (che in alcuni casi, come quelli previsti dagli articoli 36bis e 36ter del DPR 600\/73, \u00e8 essa stessa un atto impositivo) ed all\u2019eventuale avviso di mora, e nel cui ambito il mancato rispetto della sequenza determina sicuramente un vizio della procedura di riscossione che incidendo sulla progressione di atti stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019intero processo di formazione della pretesa tributaria (Cass. Civ. SS UU n. 16412\/2007).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questo collegio ritiene che la relata di notifica \u00e8 prevista come momento fondamentale nell\u2019ambito del procedimento di notificazione sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non \u00e8 integralmente surrogabile dall\u2019attivit\u00e0 del\u2019ufficiale postale, sicch\u00e8 la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non pu\u00f2 essere ritenuta una mera irregolarit\u00e0, nella specie deve escludersi che la nullit\u00e0 della notificazione possa esser stata sanata dal tempestivo ricorso proposta dalla contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mancata compilazione della relata in violazione dell\u2019articolo 148 cpc, determina non la semplice nullit\u00e0 della notifica, bens\u00ec \u201c<em>la giuridica inesistenza<\/em>\u201d della stessa patologia, non sanabile in senso assoluto. La notifica oltre ad essere disciplinata dagli articoli 148 e 149 del cpc e dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e) dell\u2019art. 60del DPR 600\/73 e anche disciplinata dalla legge n.890\/82 per le \u201c<em>notificazioni di atti a mezzo posta<\/em>\u201d secondo la quale \u2013 art. 1 \u2013 l\u2019Ufficiale giudiziario \u2013 agente notificatore \u2013 pu\u00f2 avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; compilazione della relata di notifica dell\u2019atto impositivo indicando l\u2019ufficio postale da cui parte l\u2019atto<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; art.149 del c.p.c. e art. 3 della legge n. 890\/1982, apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; art. 148 del c.p.c. inserimento dell\u2019atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; art. 3 legge n. 890\/1982 compilazione dell\u2019avviso di ricevimento<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; art. 2 della legge n. 890\/1982 consegna della busta all\u2019ufficio postale<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall\u2019art. 160 del c.p.c. \u00e8 stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305\/1999, si \u00e8 cos\u00ec espressa:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201c<em>Qualora nell\u2019originale dell\u2019atto da notificare la relazione sia priva delle sottoscrizioni dell\u2019ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l\u2019attestazione dell\u2019attivit\u00e0 compiuta<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, a parere di questo Collegio, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non \u00e8 richiamabile l\u2019applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo previsto dall\u2019art. 156 del c.p.c. solo per i casi di nullit\u00e0 con conseguente annullamento, in accoglimento dell\u2019appello, della cartella impugnata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione, il Collegio ritiene, meritevole di accoglimento l\u2019appello della societ\u00e0 contribuente<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1) La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia &#8211; Milano in riforma dell\u2019impugnata sentenza, accoglie l\u2019appello del contribuente, ammettendo la produzione documentale dello stesso.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2) Spese compensate.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec deciso in Milano in data 15\/04\/2010<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Relatore<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Presidente<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 Nuovo stop da parte dei giudici tributari alle cartelle esattoriali spedite per posta e senza l\u2019intermediazione di un agente notificatore. 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