CASE POPOLARI: COME UNA CAUSA POSSA DURARE 30 ANNI

CASE POPOLARI: COME UNA CAUSA POSSA DURARE 30 ANNI

(da “La Voce di Robin Hood”, p. 3 n. 1, Ottobre 2002, Anno III)

Una tra le cause più scandalose di cui si sia occupata l’Associazione negli ultimi dieci anni è sicuramente quella degli assegnatari delle case popolari dell’ALER, la cui gestione dimostra come una causa di lavoro o di locazioni ad uso abitativo per l’accertamento del canone sociale o dell’equo canone, ove sussistano pressioni e interessi, possa durare anche oltre 30 anni, sovvertendo le ragioni delle parti più deboli e i principi di diritto.

E’ il caso dell’azione, intentata da alcune migliaia di famiglie, titolari di alloggi popolari, che chiedevano l’accertamento del vincolo di pertinenzialità dei box assegnati unitamente all’abitazione e l’applicazione del canone sociale, nei confronti dell’ex I.A.C.P. (ora ALER), che pretendevano, invece, indebitamente, dapprima, di praticare l’equo canone, eppoi, canoni da libero mercato, sostenendo trattarsi di “unità commerciali”.

Una storia costellata di abusi, omissioni, connivenze, infedeltà professionali, falsità in atti pubblici, sottrazione di sentenze ed interi fascicoli di ufficio, nonché dal sistematico stravolgimento delle norme di diritto e delle regole processuali.

Il tutto, per paralizzare l’esecuzione di due vittoriose sentenze che, sin dagli anni Ottanta, accoglievano in toto le domande pilota, all’epoca svolte da circa 1500 inquilini, riconoscendo il canone sociale, ovvero per impedire che, altre 7500 famiglie assegnatarie di altrettanti alloggi popolari, nella Regione Lombardia, potessero pretendere l’applicazione della riduzione del canone di locazione, in osservanza alle leggi dello Stato che, a seguito della modifica dell’art. 41 sexies della Legge Urbanistica, effettuata dall’art. 18 L. 765/67, definiscono il regime delle pertinenze, ex art. 818 c.c., e il conseguente assoggettamento al regime giuridico della cosa principale, sancendo il vincolo di pertinenzialità dei box locati unitamente all’abitazione (Sentenze Cassazione nn. 9115/90 e 11731/92).

Il caso perviene agli sportelli di Avvocati senza Frontiere circa sette anni fa, quando ormai si era persa ogni traccia delle vittoriose sentenze che imponevano allo IACP l’applicazione del canone sociale, dovendosi ritenere, il locale box, compreso nella superficie abitativa dell’alloggio principale, in base ai principi vigenti sopracitati.

Ciò, mentre l’ALER, che era subentrato allo IACP, non si accontentava più di pretendere il solo equo canone, anziché quello sociale previsto dalla legge n. 392/78, bensì esigeva, dietro minaccia di sfratto ed ingiunzioni coattive, il pagamento di canoni di libero mercato, mai pattuiti, né accettati dagli assegnatari che, in gran parte, si erano rifiutati di firmare i nuovi contratti vessatori.

I protagonisti narrano che gli ex difensori, vicini ad alcuni sindacalisti corrotti, gli avrebbero fatto credere che le cause sarebbero state <definitivamente perse>, tanto da averli indotti a pagare delle somme per spese, mentre avevano poi scoperto che non era vero e si trattava di un imbroglio in loro danno, per costringerli a pagare molto di più del dovuto.

Importi da capogiro, se prendiamo in considerazione il dato che le circa Lire 100.000 al mese, pagate da ciascun assegnatario, senza titolo, vanno moltiplicate per oltre 9000 famiglie in tutta la Lombardia e per tutti gli svariati anni da cui sta durando la causa, con il beneplacito dei giudici milanesi e della Cassazione.

Fatte le opportune indagini, i legali di Avvocati senza Frontiere scoprono che è tutto vero e la realtà è molto più grave di ogni ipotesi.

Gli ex difensori, non solo hanno ingannato i propri assistiti, facendogli credere che le loro diverse cause erano state definitivamente perse, ma gli avevano addirittura sottaciuto, dolosamente, che avrebbero avuto la possibilità di proseguirle in sede di riassunzione, in quanto la Cassazione, a seguito di alcuni ricorsi dello IACP, non si era pronunciata nel merito, ma aveva semplicemente <cassato con rinvio>, ragione per cui l’annosa controversia, che si trascinava per alcuni dal 1973, era ancora tutta da decidere.

Ma non è tutto.

I legali dell’Associazione scoprivano che uno dei due ex infedeli difensori, in concorso con i difensori dello IACP ed i giudici della Cassazione (che avevano il dovere di controllare preliminarmente la regolarità delle notifiche), aveva dichiarato falsamente di avere ricevuto tempestivamente la notifica del ricorso, al seguito del quale la Cassazione, poi, annullava la vittoriosa sentenza n. 953/83 del Tribunale di Milano, favorevole agli inquilini assegnatari.

A questo punto, i legali dell’Associazione ripartivano da capo, con una nuova azione avanti al Tribunale di Milano, facendo rilevare di essere stati costretti, dopo 25 anni di cause tra le parti, che avevano sempre dato ragioni ai ricorrenti, a ricominciare la causa, ex novo, a seguito di una serie di gravissime inadempienze degli ex legali che, da una parte, avevano “inspiegabilmente” omesso di eccepire la improcedibilità del giudizio di legittimità di cui alla sentenza di rinvio n. 518/86, per mancata integrità del contraddittorio nei confronti di 402 litisconsorti su 453, risultando il ricorso notificato solo a 33 di essi, con il conseguente passato in giudicato della sentenza impugnata e, dall’altra, di riassumere i giudizi per la restante parte dei ricorrenti, giungendo, maliziosamente, a fargli, addirittura, credere che si sarebbe trattato di sentenza definitiva, inimpugnabile e contenente una pesante condanna alle spese!

Tali fatti, costituenti notizie di reato, venivano portati anche a conoscenza della Procura di Milano, di cui si chiedeva invano l’intervento, ex artt. 70, co. 1° , n. 4 e co. 2° ultima parte c.p.c. e 11 c.p.p. (in relazione ai reati ipotizzati di “malversazione ai danni dello Stato, concussione ed estorsione aggravata e continuata”, nonché “abuso continuato in atti d’ufficio, falso ideologico e favoreggiamento”), rilevando che, singolarmente, analoghe gravi inadempienze si erano verificate, anche, per quanto attiene la parallela sentenza di rinvio della Corte di Cassazione n. 4609/95, relativa al secondo scaglione di ricorsi (per i residenti del quartiere Bicocca), in cui i ricorrenti, seppure assistiti da un diverso legale, non venivano edotti della possibilità di riassumere il giudizio.

E’ inutile dire che le cause siano tutt’ora in corso, senza la possibilità di ottenere alcuna tutela cautelare immediata, volta ad inibire gli sfratti e le pretese di canoni extra legem, pur in assenza di sottostanti contratti di locazione, in base ai quali l’ALER possa legittimamente fondare le proprie pretese, che appaiono, quindi, di natura estorsiva.

Il Tribunale di Milano, la Procura, la Corte di Appello e la Cassazione, a cui si è pure rivolto un ricorso per <revocazione straordinaria>, ex art. 395 c.p.c. (in relazione alla precitata nullità della sentenza n. 518/86, sussistendo il presupposto del <dolo collusorio bilaterale> come ipotizzato dalla giurisprudenza di legittimità), hanno fatto muro, erigendo un vero e proprio cordone protettivo degli illeciti interessi dell’ALER e dei terzi soggetti aventi causa, respingendo e archiviando, allo stato, ogni ricorso e denuncia.

La Corte di Cassazione, dopo avere ammesso il ricorso per revocazione, fissando udienza pubblica, è giunta al punto di inventarsi di sana pianta, grazie ad un anomalo intervento del P.G., che “non sarebbe stata addirittura prodotta la copia autentica della sentenza impugnata”, respingendo quindi il ricorso, già regolarmente iscritto a ruolo (ovviamente munito della copia autentica della sentenza n. 518/86) per pretesa inammissibilità.

Ancora una volta, dopo 30 anni, senza entrare nel merito.

Questo è quindi il dato comune che in genere emerge dai tanti casi qui esaminati.

Ove i giudici non giungano ad utilizzare tali espedienti per respingere le domande dei dominati, la strada della motivazione di diritto, oltre che meno sbrigativa, appare più problematica, in quanto è più complesso trovare delle motivazioni che abbiano una parvenza di logicità giuridica, stante che, di norma, il torto dei dominanti è eclatante e non si può ricorrere, come in penale, a <leggi ad personam>.

Basti pensare che le difese nel merito dell’ALER sono unicamente fondate sul fatto che la libertà di praticare il canone di libero mercato ai box pertinenziali, di cui non nega il vincolo con l’alloggio, traggono origine da una normativa della Regione Lombardia, entrata in vigore in epoca successiva alla stipula dei contratti per cui è causa.

Normativa che, oltre a non avere efficacia retroattiva, contrasta con la legislazione nazionale e, in particolare, con la L. 392/78, che all’art. 13 prevede l’applicabilità del canone sociale, nonché con ogni altra diversa legislazione regionale, che, nella peggiore delle ipotesi, prevede l’applicabilità dell’equo canone.

Ciò nonostante, nessun giudice ha, allo stato, accolto l’istanza di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, in relazione all’illegittimità costituzionale degli art. 27 e 28 della L.R. 91- 92/83, modificata dalla L.R. 28/90 (ove possa ritenersi che dette norme, come sostenuto dall’ALER, legalizzerebbero l’applicazione del canone di libero mercato ai box pertinenziali), in relazione a quanto disposto dagli artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto in palese con l’art. 13, lettera b) della L. 392/78 e gli artt. 817 e 818 c.c., nonché con l’art. 41 sexies della Legge urbanistica n. 1150/42, introdotta dalla Legge Ponte n. 865/67, ovvero con le più recenti disposizioni della L. n. 122/89 che stabiliscono i criteri di pertinenzialità.

Sul punto si sottolinea come sia evidente la violazione dell’art. 3 della Costituzione, in relazione al principio dell’uguaglianza di tutti di cittadini di fronte alla legge, in quanto una dettagliata analisi delle legislazioni regionali, in materia di determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non può che portare ad un’unica conclusione circa la evidente singolarità della legislazione regionale lombarda, di cui alla L.R. 28/90, rispetto alle altre legislazioni regionali.

Al riguardo, i legali dell’Associazione hanno evidenziato che diverse legislazioni, nel quadro del principio del decentramento amministrativo, adottato dalla Legge Bassanini, demandano ai comuni i criteri di determinazioni dei canoni, altre esplicitamente si riferiscono al disposto della l. 392/78.

Si indicano, alcuni esempi che possono illuminare l’illegittimità dei comportamenti di ALER e della giurisprudenza anche di legittimità che in taluni casi ha ammesso la libertà da parte di ALER di praticare canoni di libero mercato:

ABRUZZO: la L.R. 25 ottobre 1996 n. 96 all’art 22 prevede “Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all’art. 1 degli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari…….In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 12 al 15, dal 17 al 24 della legge 392/78… (L.R. 25 ottobre 1996 n. 96);

CAMPANIA: la L.R. n.del 14.08.1997 n. 19 all’art. 19 prevede: ” il canone degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica …è determinato secondo il seguente schema: CANONE A – canone sociale non superiore all’ 8% del reddito impositivo familiare, articolato nel modo seguente in relazione alla composizione del nucleo familiare, in ogni caso si applica un canone minimo di l. 5.000 per ciascuno dei vani convenzionali, il cui numero determina trasformando la superficie dell’unità immobiliare di cui all’art. 13, comma 1 lett. a della legge 392/78- CANONE B – canone di riferimento determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392.. (L.R. n.del 14.08.1997);

LIGURIA : la L.R. del 21.06.1996 n. 27 all’art 4 prevede: ” l’elemento oggettivo sulla base del quale si calcola il canone convenzionale di locazione è costituito dal canone fissato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392… (L.R. del 21.06.1996);

SARDEGNA: la L.R. n.7 del 05.07.2000 all’art. 2 prevede: ” il canone di riferimento è determinato con le modalità previste dagli articoli da 12 a 24 della Legge n. 392 del 1978, salvo quanto previsto nei commi seguenti… (L.R. n.7 del 05.07.2000);

MARCHE: la L.R. n. 44 del 22.07.1997 all’art. 34 prevede: il canone oggettivo degli alloggi di cui all’art. 2 è determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392… (L.R. n. 44 del 22.07.1997);

Il PIEMONTE invece nella legge regionale 28 marzo 1995 n. 46 all’art. 18 compie una importante distinzione. Al comma primo si legge che “il canone di locazione degli alloggi di cui all’art. 1 è determinato in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 392/78, nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell’immobile locato. Il secondo comma precisa: “alle autorimesse e ai posti macchina in autorimesse di uso comune è applicato, con contratto separato rispetto a quello dell’alloggio, un canone determinato dal Consiglio D’Amministrazione dell’Ente gestore (L.R. 28 marzo 1995 n. 46).

Bisogna dunque evidenziare che, sinora, nessun giudice ha voluto prendere atto da un lato che per esigere il pagamento di canoni a libero mercato è necessaria la stipula di un diverso contratto di locazione di quelli esistenti tra le parti, dall’altro che la determinazione non è necessariamente effettuabile a prezzo di mercato.

In definitiva, la normativa regionale lombarda non solo è in contrasto con la normativa nazionale oltre che viziata da irretroattività, ma è anche in contrasto con le altre legislazioni regionali in materia.

 

 

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